CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25122/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rap presentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 718/2017 depositata il12/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dal 15 settembre 2000 dell’appartamento di edilizia residenziale pubblica sito in Palermo, Piazzale F.lli S. Anna 4, chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere che questi venisse condannato a rilasciare il suddetto immobile ed a pagare l’indennità di occupazione. Si costituiva il convenuto, il quale replicava di occupare l’alloggio in forza di scrittura privata del 3 settembre 1977, intercorsa fra il marito della Conone e [OSCURATO:PERSONA] nedetto, con la quale il primo, rinunciando al proprio diritto all’assegnazione, aveva immesso il [OSCURATO:PERSONA] nel possesso dell’immobile. Lo stesso giorno, con il consenso dell’assegnatario, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il diritto all’attuale ricorrente, trasferendogli contestualmente il possesso dell’immobile. Il convenuto, pertanto, chiedeva accertarsi: a) la nullità del contratto di compravendita dell’alloggio stipulato fra la Conone e il Comune di Palermo; b) la dichiarazione di usucapione del diritto di proprietà; c) in subordine l’accertamento che gli accordi di cui sopra simulavano un preliminare di vendita di cosa futura, del quale chiedeva l’esecuzione in forma specifica. Il Tribunale accoglieva la domanda della Conone e rigettava le domande del convenuto. La relativa decisione era confermata in appello. La Corte di merito rilevava che non erano ravvisabili vizi tali da giustificare la nullità del contratto intercorso fra l’attrice e il Comune, essendo quindi giustificata la domanda di rilascio, in quantoil convenuto non aveva opposto un valido e idoneo titolo di detenzione. In particolare, il giudice d’appello negava che gli accordi fatti valere dal convenuto avessero dato luogo a un preliminare. La Corte di merito confermava inoltre la decisione di primo grado nella parte relativa al rigetto della domanda di usucapione. In proposito essa rilevava che il potere di fatto esercitato dall’attuale ricorrente sulla cosa, in quanto acquisito sulla base di un titolo obbligatorio, non costituiva possesso utile per l’usucapione. Per la cassazione della sentenza il Montevago ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso denuncia “Violazione e falsa interpretazione di norme di diritto sui punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 3 e art. 383 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” ll ricorrente sostiene che l’originario assegnatario, una volta acquisito il possesso dell’immobile, aveva trasferito il possesso al [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva a sua volta trasferito al Montevago, con l’impegno convenzionale a far subentrare il Montevago nel diritto a ottenere l’assegnazione dell’immobile. In forza di questa considerazione, il ricorrente muove alla decisione le seguenti censure, la cui esposizione è formalmente operata nella memoria sotto la rubrica di motivi separati, invece assente nel ricorso, il quale, tuttavia, sfugge all’eccezione di inammissibilità formulata sotto questo profilo dalla controricorrente. Infatti, la complessiva esposizione consente di enucleare, in modo sufficientemente spe cific o , i motivi di impugnazione. A) In primo luogo egli si duole perché la Corte d’appello non ha dato seguito all’eccezione con la quale l’attuale ricorrente fece valere la nullità del contratto intercorso fra la Conone e l’[OSCURATO:PERSONA], il quale contratto fu evidentemente concluso in difetto del suo essenziale presupposto, costituito dalla materiale disponibilità del bene da parte dell’assegnatario: requisito che, nella specie, non sussisteva perché l’immobile non era nella disponibilità dell’assegnatario, ma del terzo, al quale il primo aveva trasferito il possesso del medesimo. B) In secondo luogo, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la corte territoriale non ha ravvisato l’esistenza di un idoneo titolo giustificativo del potere esercitato sulla cosa da parte dell’attuale ricorrente. Tale titolo, infatti, esisteva ed era, appunto, da ravvisare nell’accordo di cui sopra intercorso fra l’assegnatario e il [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere qualificato preliminaredi vendita di cosa futura, con immediata immissione nel possessodell’immobile: da qui non solo l’esistenza del titolo idoneo a giustificare il possesso, ma anche il diritto dell’attuale ricorrente di ottenere una pronunzia di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto. C) In terzo luogo, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la sentenza ha negato, in capo al ricorrente, il possesso utile per l’usucapione. Il possesso, invece, sussisteva, essendo stato acquisito in forza della convenzione. Il ricorso ècomplessivamente infondato. Nella controversia promossa dall'assegnatario di un alloggio diedilizia residenziale pubblica per conseguirne il rilascio da parte dell'occupantesenza titolo, l'emanazione del provvedimento didecadenza o revoca dell'assegnazione per abusiva cessione del godimento dell'immobile ad un terzo, ex art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513, non comporta il venir meno della legittimazione ad agire dell'assegnatario finché il detto provvedimento non gli venga notificato, atteso che solo tale notifica esaurisce l'iter del procedimento amministrativo didecadenza (o revoca), che, con effetto ablativo, incide sul rapporto di locazione tra l'amministrazione e l'assegnatario (Cass. n. 5159/1992). Nella stessa prospettiva, questa Corte ha chiarito che, con riguardo ad alloggio economico e popolare (nella specie, realizzato ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 60), solamente il provvedimento di decadenza o revoca dell'assegnazione, per avere l'assegnatario abusivamente ceduto il godimento ad un terzo, ha immediata efficacia esecutiva (ancorché impugnato davanti al giudice amministrativo, salvo che questi ne sospenda l'esecutività), e, pertanto, pone l'assegnatario medesimo nella veste di detentore senza titolo dell'immobile, privandolo di legittimazione ad agire contro detto terzo con domanda di rilascio; non anche, pertanto, quando l'assegnatario eserciti viceversa il diritto alla rimozione della situazione contra legemindotta dall'occupazione del terzo, giacché in tale ipotesi quest'ultimo non vanta alcuna posizione di diritto suscettibile di tutela, anche qualora la detta occupazione sia stata dal medesimo assegnatario comunque autorizzata (Cass. n. 3841/2004). Consegue da quanto sopra l’applicabilità nella specie del principio secondo cui «qualora l'assegnatario di un alloggioeconomico e popolare, abbia dato incomodato il bene medesimo ad un terzo, quest'ultimo, in applicazione analogica del principio codificato dall'art 1779 c.c., può opporsi alla pretesa di rilascio, avanzata dalcomodante, solo se si verifichino entrambe le seguenti condizioni: che ilcomodante risulti privato del proprio titolo di assegnazione a seguito di revoca o decadenza disposta dall'autorità competente ed il terzo comodatario vanti un proprio titolo di assegnazione incompatibile con l’ altrui disponibilità materiale dell'immobile» (Cass. n. 28000/2019). È stato anche chiarito che esula dai poteri del giudice ordinario il sindacato, sia pure incidentale, sugli atti amministrativi attinenti all'eventualedecadenza del precedente assegnatario in relazione alla menzionata regolarizzazione, vertendosi in tema di interventi discrezionali dei competenti organi dell'ente assegnante, a fronte dei quali non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo dell'occupantestesso (Cass. n. 33773/2019). La censura sub B) riecheggia il principio di diritto secondo cui il divieto di alienazione, a carico dell'assegnatario di alloggio dell'ediliziaresidenziale pubblica, non preclude la stipulazione di unpreliminare di vendita, implicante la mera assunzione dell'obbligo del trasferimento della proprietà sub condicione dell'acquisto di essa da parte del promittente. Pertanto, ove quest'ultimo, ovvero il suo erede, subentrato nelpreliminare, abbiano ottenuto dall'ente assegnante la cessione del bene, deve riconoscersi al promissario la facoltà di chiedere l'esecuzione in f orma specifica del preliminare medesimo, ai sensi dell'art. 2932 c.c. (Cass. n. 1408/1989; n. 1562/1982). Il richiamo di tale principio non giova al ricorrente, perché i giudici di merito hanno inteso la scrittura diversamente, nel senso dell’assunzione di un impegno, che non implicava, anzi escludeva, la volontà del trasferimento. Sulla base della decisione manca quindi il substrato di fatto al quale si sarebbe potuta correlare l’operatività del principio di cui sopra, il cui richiamo supponeva una prioritaria censura sull’interpretazione negoziale, che non è stata proposta. È infondata anche la censura sub c). Risulta dalla stessa esposizione in fatto operata con la sentenza che l’attuale ricorrente ha avuto la disponibilità della cosa in forza di un titolo obbligatorio: il che basta, di per sé, ad escludere la sussistenza del possesso utile per l’usucapione (Cass. n. 29594/2021; n. 24637/2016). Le spese seguono la soccombenza, giustificandosi il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 3.400,00, oltre a € 200,00 per esborsi e alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, pe