CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di conti- nuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendola tra i reati già unificati con ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli del 27/2/2020 (concernente i delitti associativi ex art. 416 bis cod. pen. e vari reati satellite) e quelli accertati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/1/2019 per un ulteriore segmento associativo; ha, invece, respinto l'istanza con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/9/2016, irrevoca- bile il 19/6/2017, ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto. In particolare, si è rilevato che per detto reato fallimentare il vincolo della continuazione era già stato escluso nella precedente ordinanza esecutiva quanto ai delitti accertati con i titoli esecutivi ivi considerati, sicché era operativa la preclusione procedimentale che impedisce la riproposizione della stessa richiesta in assenza di elementi nuovi da valutare. In ordine al delitto associativo che nello stesso provvedimento impugnato è stato posto in continuazione con quelli già unificati, il giudice dell'esecuzione ha parimenti escluso il riconoscimento della continuazione, rilevando che l'esclu- sione precedente si riverbera anche sul segmento associativo da ultimo aggiunto agli altri, non potendosi logicamente ritenere esistente alcun vincolo program- matico e deliberativo in relazione alla parte di condotta associativa commessa dopo cinque anni rispetto a quella per la quale il vincolo era già stato negato, pur nella coincidenza dell'arco temporale del reato di bancarotta fraudolenta e di partecipazione associativa. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, quanto all'esclusione della continuazione con il reato fallimentare, lamentando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere un'analisi maggiormente penetrante tesa a sondare il contenuto sostanziale degli illeciti definitivamente accertati, così avvedendosi che le condotte distrattive, ante- cedenti alla sentenza di fallimento del 2005, si inserivano nel medesimo arco temporale e spaziale nel quale era stata riscontrata la partecipazione del Fontana al sodalizio denominato Clan dei Casalesi. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere rivalutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretto uso dei principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di preclusione processuale (o procedimentale, nel caso de quo) richiamando il primo incidente di esecuzione, conclusosi con ordinanza del 27/2/2020 in cui era stata riconosciuta parzialmente la continua- zione tra i reati accertati con le medesime sentenze oggi invocate, ed era stata contestualmente respinta l'istanza con riferimento alla condanna per bancarotta. Tale ordinanza non è stata impugnata, sicché ha raggiunto definitività rebus sic stantibus, né l'odierna istanza ha proposto elementi di novità tali da comportare un superamento della preclusione derivante dalla precedente pronuncia. Invero, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, PM in proc. Conti, Rv. 262596). Quanto alla valutazione - costituente elemento nuovo - della possibilità di porre in continuazione il reato fallimentare con il segmento di condotta associa- tiva accertata nell'ultima sentenza, il giudice dell'esecuzione ne ha logicamente escluso ogni rilievo, osservando che se non ricorrevano i presupposti della continuazione laddove vi era coincidenza cronologica tra le condotte di reato, così da poter astrattamente delinearsi una comune matrice genetica e program- matica, il che è stato però concretamente escluso nella precedente ordinanza esecutiva, certamente non potrebbe ritenersi tale comune origine ideativa tra l'ultimo segmento associativo risalente al periodo maggio 2010 - gennaio 2011 e la bancarotta, le cui condotte distrattive sono state integrate prima della sentenza di fallimento del 2005. Né le generiche allegazioni contenute nel ricorso intese a richiamare il medesimo arco spaziale e temporale tra la ricostruzione della condotta associativa e la consumazione della bancarotta fraudolenta possono smentire tale logica conclusione dell'impugnata ordinanza, non andando oltre l'enunciazione di un dato superficiale, senza alcun approfondimento nei termini indicati dal giudice dell'esecuzione. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. 2 '\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec