Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 172/1963
ECLI:IT:COST:1963:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa in data 29 dicembre 1962, il Pretore di
Arsoli, nel corso di un procedimento in opposizione a decreto penale di
condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere fatto
circolare un autobus di linea sprovvisto del prescritto estintore,
avendo ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione sollevata
dalla difesa degli imputati di illegittimità costituzionale dell'art.
94, lett. b, del D.M. 31 luglio 1934, in relazione all'asserita sua
esorbitanza dai poteri conferiti al Ministro dall'articolo 23 del
R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1471, ed avendo implicitamente ritenuto
altresì la rilevanza dell'eccezione stessa al fine della risoluzione
della causa, ebbe a disporre la sospensione del procedimento e l'invio
degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, notificata e comunicata ai sensi di legge, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1963, n. 107.
Si è costituito avanti alla Corte lo Zeppieri rappresentato e
difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 4 marzo
1963, nelle quali si fa osservare che la disposizione denunciata,
stabilendo che gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al
trasporto di persone e di merci debbano essere provvisti di un
estintore di 5 litri per liquidi infiammabili, non si è mantenuta nei
limiti della delegazione che consentiva al Ministro l'emanazione solo
delle norme di sicurezza riferibili oltre che agli stabilimenti, e
depositi per la lavorazione, immagazzinamento e vendita degli olii
minerali, al trasporto degli olii medesimi, onde prevenire i pericoli a
questo connessi, nella quale materia non possono farsi rientrare
trasporti diversi, come sono quelli effettuati dal suo rappresentato.
Conclude chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
della norma denunciata.
:
La Corte non può pronunciare sul merito della questione sollevata
poiché la disposizione contro cui è fatta valere fa parte di un atto
normativo sfornito della forza di legge, e, come tale, sottratto al
giudizio di costituzionalità previsto dall'art. 134 della
Costituzione.
A far ritenere il difetto di tale forza concorrono considerazioni
desumibili tanto dalla forma dell'atto denunciato quanto dal suo
contenuto. Che questo non sia stato emesso in virtù di potere
delegato è argomentabile, più che dal termine "autorizzazione"
adoperato dall'art. 23 del R.D.L. n. 1471 del 1933 (essendo nota la non
infrequente improprietà del linguaggio legislativo), dal fatto della
mancanza dei requisiti formali prescritti per i decreti delegati
dall'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, allora vigente.
È vero che nella prassi di quell'epoca si riscontrano casi di
attribuzione ai Ministri di potere delegato, ma questa era sempre
accompagnata da espresso conferimento della forza di legge.
A non diversa conclusione conduce l'esame che si compia dell'indole
strettamente tecnica delle "norme di sicurezza" emanate dal Ministro
dell'interno, che appaiono perciò tali da potere difficilmente essere
oggetto di disciplina da parte della legge formale, e neppure giovarsi
dei pareri e dei controlli prescritti per i regolamenti. Non a caso,
infatti, il decreto-legge n. 1471, mentre con l'art. 23 ha deferito al
Ministro la competenza ad emanare le norme di sicurezza, ha poi, con il
successivo art. 24, rinviato ad un regolamento, da emettere con le
forme di cui al n. 1 della citata legge N. 100, le norme di attuazione
e di esecuzione. Ed uguale autonomia, in confronto alle norme che sono
oggetto della presente questione, si rileva per l'altro regolamento
prescritto dall'art. 63 del T.U. delle leggi di p.s., pure esso rivolto
a disciplinare, fra l'altro, il trasporto degli olii minerali. Sicché
a fortiori non potrebbe venire riconosciuta alle norme in esame la
forza di legge della quale difettano quelle contenute nei comuni
regolamenti esecutivi.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 94, lett. b, del D.M. 31 luglio 1934.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
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