CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22112/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9rito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpe ha concluso chiedendo oltUAAA: tttt ueo il difensore C...e.;2‹, o LiAtk2 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli in primo grado del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche di quello di bancarotta fraudolenta documentale, nonché, entrambi, del reato di truffa, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta per distrazione di cui al capo a) punto 1, limitatamente, cioè, alla condotta relativa alla distrazione di euro 2.619,00, per non aver commesso il fatto, nonché ridotto la pena inflitta al predetto ad anni tre e mesi quattro di reclusione e quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi cinque di reclusione, con conseguente riduzione anche della durata delle pene accessorie fallimentari. In particolare, è contestato agli imputati di avere - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice della società PER.[OSCURATO:PERSONA] (esercente attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e minimarket con sede di vendita in Lecce via D'Annunzio e don [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 20 Marzo 2013) e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], società dichiarata fallita con sentenza del 5 luglio 2012 - in qualità, [OSCURATO:PERSONA] di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], nonché di amministratore di fatto insieme al padre [OSCURATO:PERSONA] di tutte le società sopra indicate, distratto: il ramo di azienda della società fallita [OSCURATO:SOCIETA], trasferito in data 18 giugno 2008 alla [OSCURATO:PERSONA], costituita nella stessa data, e poi nuovamente trasferito, con atto del 04/01/2012 (pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento) alla [OSCURATO:PERSONA], società costituita in data 31/08/2011, che a sua volta cedeva tutte le attrezzature per la somma di euro 60.000 e la merce presente per la somma di circa 20.000, con scritture private del 20 e 23 Aprile 2013, alla società [OSCURATO:SOCIETA]; nonché l'importo di euro 2.619,00 quale saldo di cassa della permarrà e come risultante nel bilancio del 2012. Si è, altresì, contestato ai predetti di avere, nelle indicate qualità, sottratto e distrutto tutti i libri e le altre scritture contabili di entrambe le società dichiarate fallite, [OSCURATO:SOCIETA]. e MAM, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. veniva consegnato solo il registro cespiti alla data del conferimento alla MAM, partitario clienti da cui risulta al 31/12/2012 un credito verso la MAM di euro 201.437, uno schema di bilancio al 30 Aprile 2008, mentre nulla veniva poi consegnato con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] (bancarotta fraudolenta documentale); nonché di avere, con artifici e raggiri consistiti nel garantire la solidità della società [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di contenziosi e nel tacere) la circostanza che i beni e le attrezzature di questa ultima società provenivano dalle due società [OSCURATO:SOCIETA]. e MAM dichiarate fallite, nel tacere l'esistenza di , un debito Enel dell'importo di euro 11.551 riferendo falsamente che esso ammontavao4 euro 1.471, nel tacere l'esistenza di un debito con la Telecom di euro 1.168, inducevano in errore [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]" SRL, che concludeva in data 20 e 25 Aprile 2013 due contratti con i quali si concordava la cessione del supermercato situato in via don [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 60.000 con riferimento alle attrezzature e avviamento e per la somma di euro 19.130 con riferimento al valore della merce esistente, procurandosi così ingiusto profitto con altrui corrispondente danno, considerato che, confidando nella bontà dell'operazione, la Gravili consegnava prima della stipula dinanzi al notaio due assegni bancari di euro 20.000/con scadenze 30 giugno e 30 settembre, nonché tre assegni da euro 5.308 in relazione alla merce, con scadenze 26 maggio, 26 giugno e 26 luglio 2013, consegnava un ulteriore assegno di euro 1.534 per la merce non inventariata, pagava infine la mensilità del canone di affitto del mese di maggio 2013 per l'importo di euro 2.180, si accollava il debito Enel (truffa). 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono sei motivi. 3.1. Col primo motivo si deduce il difetto di motivazione a fronte delle specifiche censure enucleate nell'atto di appello. La Corte territoriale, invero, ha confermato la decisione di primo grado limitandosi a un mero, generico, richiamo della motivazione ad essa relativa, limitandosi, in particolare, ad aggiungere che elementi univoci in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere a conoscenza che il complesso aziendale in questione provenisse (anche solo in parte) da [OSCURATO:PERSONA] e dunque consapevole di arrecare danno al ceto creditorio, sono il fatto << di essere stato amministratore della [OSCURATO:PERSONA], il non aver ricevuto alcun corrispettivo per la cessione di beni da MAM a [OSCURATO:PERSONA], il rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'essere coinvolto nella truffa ordinata in danno della Gravili». Tutte tali circostanze non sono altro che ic-dicazione di quelle già evidenziate dal tribunale e specificamente censurate in sede di gravame. Nell'atto di appello, in particolare, si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere a conoscenza della provenienza (parziale) del compendio aziendale acquistato da PER.[OSCURATO:PERSONA] per diverse ragioni; che alcun rilievo può assumere la condotta di (tentata) cessione del ramo d'azienda in questione da [OSCURATO:PERSONA] a il [OSCURATO:SOCIETA] poiché certamente successiva a quella precedente oggetto della contestazione di bancarotta in esame; l'illegittimità della prova induttiva della conoscenza da parte dell'imputato del depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza della cessione del ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] dalla circostanza che lo stesso fosse il cessionario del ramo d'azienda di una società in stato di decozione, con un ragionamento che concretizza una doppia presunzione. E' apodittica altresì l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la cessione in questione è stata effettuata senza corrispettivo laddove emerge che, invece, essa è stata a titolo oneroso, prevedendo un corrispettivo di euro 20.000 (per un complesso di beni materiali stimati in euro 10.000 e per l'avviamento stimato in euro 10.000). 3.2. Col secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 110 C.P. in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, segnatamente al concorso dell'extraneus nella distrazione del ramo d'azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, in particolare, la mancanza di prova sia del contributo concorsuale sia del dolo dell'estraneo sia dell'accordo illecito con l'amministratore di [OSCURATO:PERSONA], oltre che il difetto di consapevolezza di recare pregiudizio agli interessi dei creditori di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato non sapeva, nè poteva sapere, che [OSCURATO:PERSONA] fosse in stato di decozione sicché andava verificato se effettivamente la cessione del ramo d'azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] potesse configurare un preordinato concorso in bancarotta patrimoniale alla stregua delle risultanze dibattimentali, non essendo sufficiente a tal fine il mero contributo neutrale. Né vi è dubbio sulla estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al primo atto di trasferimento del compendio aziendale da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] (conferimento) anche alla stregua di quanto indicato dalla stessa Corte territoriale; sicché il concorso dell'imputato può essere valutato solo con riferimento alla seconda cessione del compendio aziendale da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, ma, come detto, per esso non vi è certezza quanto a consapevolezza. La ricostruzione accusatoria si basa, in buona sostanza, su una doppia presunzione laddove, com'è noto, è precluso al giudice inferire un dato non accertabile ma solamente presunto sulla base di una premessa pure essa presunta. Indi insta per l'assoluzione dell'imputato e l'annullamento della sentenza impugnata. 3.3. Col terzo motivo si deduce l'erronea applicazione degli articoli 121, 124 e 640, comma 3, CP in relazione al difetto di querela (tardiva) per il reato di truffa contestato al capo B dell'imputazione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale. La querela è stata proposta in data 24 settembre 2013 ed il fatto sarebbe stato commesso, secondo quanto indicato nel capo di imputazione, in data 20 e 25 Aprile 2013. Dalla stessa lettura della querela proposta dalla signora Gravili emerge chiaramente che ella prese effettiva cognizione della condotta truffaldina, come descritta nell'imputazione, certamente in data 24 maggio 2013, se non prima, da quando la stessa cioè scoprì che la vendita del supermercato di via don [OSCURATO:PERSONA] era un vero "imbroglio", mentre la Corte territoriale ha selezionato la fonte probatoria costituitasi in dibattimento posticipando quindi il momento conoscitivo da parte della querelante. 3.4. Col quarto motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 640 CP in relazione al difetto di danno e profitto ingiusto. Pur volendo ammettere la condotta fraudolenta, la persona offesa non ha in ogni caso subito alcun danno causalmente derivante dall'inganno patito, non potendosi condividere l'affermazione dei giudici di merito secondo cui "il carattere fraudolento dell'operazione invero non è annullato da un'eventuale compensazione derivante da asseriti vantaggi di cui la vittima abbia potuto fruire". 3.5. Col quinto motivo si deduce il difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.6. Col sesto motivo si deduce il difetto assoluto di motivazione in ordine alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari, parametrate alla pena principale. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono otto motivi. 4.1. Col primo motivo si deduce difetto di motivazione a fronte delle specifiche censure formulate nell'atto di appello nonché erronea applicazione dell'articolo 2639 CC in relazione alla affermata qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente. In particolare, si assume che non risultano accertati quantomeno alcuni dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore di fatto. Nulla ha evidenziato la Corte territoriale in ordine alla precisa censura relativa alla circostanza della presenza del ragionier [OSCURATO:PERSONA] (direttamente o indirettamente) nelle vicende societarie in questione come filo conduttore che riconduce all'unica regia nella gestione di fatto delle società all'odierno imputato; circostanza che, a differenza di quanto affermato dal tribunale, appare invece decisamente una forzatura logica, non essendo neppure dimostrato che il ragionier Trotta sia stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] e non potendosi in ogni caso ammettere che la gestione amministrativa di fatto della società fallita possa essere desunta dalla comunanza dello stesso consulente fiscale rispetto alle varie società coinvolte nella vicenda in esame. 4.2. Col secondo motivo si deduce il difetto di motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 40, comma 2 CP, in relazione al concorso mediante omissione dell'amministratore di fatto, nonché il mancato accertamento del dolo richiesto ai fini della responsabilità per omesso impedimento del reato altrui. 4.3. Col terzo motivo si deduce il difetto di motivazione nonché la violazione dell'art. 192 del codice di rito e relativo vizio argomentativo per illogicità e incompletezza della motivazione in relazione all'accertamento dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, nonchè travisamento dei fatti. Si è, tra l'altro, considerato l'operazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] come una cessione di ramo di azienda per la quale è dovuto un corrispettivo laddove si è trattato di un conferimento di ramo di azienda in una società di nuova costituzione per cui alcun corrispettivo era logicamente previsto. Quanto, poi, alla seconda cessione del 4 gennaio 2012, essa era a titolo oneroso, prevedendo un corrispettivo di euro 20.000 sicché non è corretto quanto afferma la Corte territoriale al riguardo ovvero che la cessione è stata effettuata senza un corrispettivo.Non va, poi, trascurato, quanto al primo trasferimento di azienda, ovvero quello intervenuto con atto del 18 giugno 2008, che esso prevedeva la cessione alla nuova società anche delle passività dell'azienda ceduta. Se si considera altresì che la [OSCURATO:SOCIETA]. diveniva anche socia della società cessionaria dell'azienda, rimane evidente che non può ritenersi accertato che il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nell'assumere quel!' iniziativa imprenditoriale, avesse la consapevolezza di recare offesa ai creditori sociali, che peraltro erano integralmente ceduti unitamente all'intera azienda alla nuova società ([OSCURATO:PERSONA]). 4.4. Col quarto motivo si deduce il difetto di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 del codice di rito, e, dunque, il vizio argoimentativo per incompletezza e illogicità della motivazione, nonché la violazione degli articoli 42, 43 CP e 216, comma 1, n. 1, I. fall., in relazione all'accertamento dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (mancata consegna, quale saldo di cassa risultante dal bilancio 2012, della somma di euro 2619,00). Pur volendo ammettere che il ragionier Trotta abbia dato la disponibilità a versare la somma di euro 2.619,00 salvo poi non provvedervi, tanto non è sufficiente ad integrare il reato in questione in quanto l'elemento materiale della bancarotta per distrazione si consuma con la dichiarazione di fallimento ma si perfeziona al momento del distacco del bene del patrimonio dell'imprenditore con conseguente depauperamento dell'asse concorsuale. 4.5. Col quinto motivo si deduce il difetto di motivazione nonché l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e relativo vizio argomentativo; si deduce altresì la violazione degli articoli 42 e 43 CP e 216, comma 1 n. 2, I. fall., in relazione all'accertamento dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per insussistenza del fatto (difetto dell'elemento soggettivo per mancanza dell'intensità tipica del dolo intenzionale, richiesto ai fini della integrazione della fattispecie). Indi si insta per la derubricazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice e per l'assoluzione del ricorrente per difetto di culpa in eligendo o di culpa in vigilando. 4.6. Col sesto motivo si deduce l'erronea applicazione degli articoli 121, 124 e 640, comma 3 CP in relazione al difetto di querela per il reato di truffa contestato al capo B dell'imputazione. 4.7. Col settimo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 640 CP in relazione al difetto di danno e profitto ingiusto. 4.8. Con l'ottavo motivo si deduce il difetto assoluto di motivazione in ordine alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari e l'erronea applicazione dell'art. 216, ultimo comma, Legge fall., nonché degli articoli 133 CP, 3 e 27, comma 3, Cost.. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;il difensore degli imputati insiste nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. Essi si connotano per la genericità dei motivi, mancando ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione che, ignorando le argomentazioni del provvedimento censurato, cadono nel vizio di aspecificità (Cass. Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007). Senza invero controdedurre criticamente nei confronti delle ragioni sottese alle conclusioni della pronuncia impugnata, come viceversa richiesto dall'art. 581 c.p.p., i ricorrenti si limitano a riproporre, sostanzialmente e genericamente, le medesime doglianze avanzate in sede di merito, cosa che rende l'atto d'impugnazione del tutto inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, pertanto, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa da quella impugnata. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1 primi due motivi che attingono il ravvisato concorso dell'imputato nella bancarotta distrattiva che ha avuto ad oggetto l'azienda, originariamente della [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasferita alla [OSCURATO:PERSONA] e da questa alla [OSCURATO:PERSONA], sono aspecifici, avendo la corte territoriale, a differenza di quanto si assume in ricorso, già fornito risposte esaurienti alle deduzioni di appello, che per diversi versi avevano, peraltro, già trovato adeguata risposta nella pronuncia di primo grado, che veniva, quindi, innanzitutto, in toto richiamata in quella impugnata, senza rinuncia6\però a un congruo vaglio critico della stessa. Ed invero, quanto alla consapevole partecipazione dell'imputato alla distrazione del complesso aziendale, attraverso la cessione dello stesso da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], si è innanzitutto evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], ovvero della società cessionaria, costituita solo qualche mese prima della cessione; come tale cessione fosse a sua volta intervenuta pochi mesi prima della dichiarazione di farlimento della [OSCURATO:PERSONA]; e come l'azienda, originariamente della [OSCURATO:SOCIETA] — che sarebbe stata, poi, dichiarata anch'essa fallita — era pervenuta, attraverso precedente atto di cessione - rectius conferimento, si precisa in ricorso, ma in realtà poco cambia ai fini che occupano - alla [OSCURATO:PERSONA], costituita ad hoc lo stesso giorno della cessione in questione. Si è altresì posto in evidenza come tali passaggi, oltre che per le caratteristiche che contrassegnarono le rispettive stipulazioni (non risultando, in particolare, neppure versato alcun corrispettivo per la cessione dalla MAM alla FIAM e ciò di là della previsione contenuta in contratto) e per il contesto complessivo in cui si inserirono (risultando, piuttosto, l'azienda di volta in volta ceduta rimasta, di fatto, sempre nella disponibilità dei Perfido che avevano di fatto sempre continuato a gestirla, in particolare [OSCURATO:PERSONA], il vero dominus che, secondo quanto precisato nella pronuncia di primo grado, aveva sempre partecipato alla gestione di tutte le società a partire dalla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. della quale aveva dovuto lasciare la rappresentazione formale alla figlia Federica a causa delle vicende processuali che lo avevano colpitolroi definite con sentenza di condanna irrevocabile per bancarotta fraudolenta), si erano rivelati di natura distrattiva per essere, in buona sostanza, riconducibili al medesimo gruppo familiare che vedeva [OSCURATO:PERSONA] amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], moglie del rag. [OSCURATO:PERSONA], consulente di tutte le società — definito l'innegabile filo conduttore che riconduce all'unica regia di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di fatto delle società - amministratrice della MAM, e [OSCURATO:PERSONA] amministratore della FIAM unitamente al padre, [OSCURATO:PERSONA], a sua volta amministratore di fatto non solo della FIAM ma anche delle altre società coinvolte nella vicenda in esame (con la precisazione che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere esclusa solo con riferimento alla prima vicenda distrattiva avente ad oggetto la cessione dell'azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a MAM, esclusione che non impediva, però, ai giudici di merito, in considerazione dei collegamenti esistenti tra gli amministratori formali e di fatto delle società, e delle altre circostanza indicate, di confermare la sussistenza della partecipazione del predetto alla distrazione da MAM a FIAM). In particolare, la consapevole e convinta partecipazione alla distrazione dell'azienda da parte della MAM in procinto di fallire è stata delineata in capo al ricorrente quale extraneus prestatosi, nella qualità rivestita nella cessionaria, a stipulare l'atto di cessione in danno dei creditori della cedente; società cedente che era comunque amministrata di fatto dal padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], col quale il [OSCURATO:PERSONA] collaborava, non essendo stata la sua posizione di amministratore formale della cessionaria degradata a quella di mera testa di legno. In ogni caso, a suggellare il ruolo di partecipe, e non di contraente neutrale, del ricorrente vi era, secondo le conformi pronunce di merito, la sua partecipazione, in concorso col padre Angelo, alla truffa perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di "[OSCURATO:PERSONA] SRL"; con tale società [OSCURATO:PERSONA] stipulò due contratti coi quali si concordava la cessione sempre della stessa azienda, il supermercato sito in via [OSCURATO:PERSONA], oggetto della precedente cessione incriminata, in favore della predetta "[OSCURATO:PERSONA] SRL", società, terza, estranea al nucleo familiare dei Perfido, ignara dei precedenti passaggi illeciti (né a conoscenza, tra l'altro, del fatto che la licenza per la vendita di prodotti alimentari era intestata non già alla FIAM ma ancora alle vecchie società [OSCURATO:SOCIETA]. e MAM, nel frattempo fallite). D'altronde, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (tra tante, Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278156 - 02), e nel caso di specie si è appunto evidenziato come la cessione - a cui prese parte il Perfido, soggetto estraneo alla società cedente ma non alla vicenda complessiva che interesso le società di famiglia - sia intervenuta, nel contesto di commistioni a cui si è sopra fatto cenno, proprio a ridosso della pronuncia di fallimento della cedente. 2.2.Quanto alla censura che assume la tardività della querela è solo il caso di osservare che, secondo quanto precisato nella sentenza impugnata, la persona offesa è stata chiara ed esaustiva, quando, sentita in dibattimento, ha precisato che "quando a maggio (rectius, aprile) il notaio [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutato di fare la cessione perché mancavano i documenti regolari, io ho incalzato perché ci fossero..." e ciò a riprova del fatto che la donna non conscia di tutte le implicazioni del rapporto intercorso con i Perfido intendeva ancora procedere alla stipula incalzando a tal fine il notaio. Solo il 15 luglio successivo, a seguito di una lettera del curatore del fallimento MAM (che la diffidava dal versare ulteriori somme alla FIAM) e sempre a luglio in occasione della consegna da parte del Perfido della documentazione Asl e Scia mancante, intestate a società diverse dalla FIAM, la Gravili si resei6nto di essere stata vittima di un probabile raggiro. Pertanto, la presentazione della querela - conclude la Corte territoriale - in data 23/09/2013 rende l'azione certamente tempestiva. 2.3.Quanto alla consumazione del reato di truffa, che col quarto motivo si contesta assumendo che la persona offesa non abbia subito alcun danno, si osserva che le conformi pronunce di merito danno compiutamente conto della ben più complessa ricostruzione della vicenda in argomento, ponendo, in particolare, in evidenza come plurimi siano stati gli atti compiuti dalla Graviti in adempimento dei contratti stipulati col ricorrente e come le circostanze indicate dalla controparte non avessero vanificato la portata dannosa che ne era conseguita (cfr. in particolare pag. 15 della sentenza impugnata e per la complessiva ricostruzione la sentenza di primo grado, pag. 8); sicchè il motivo formulato al riguardo, con la sua prospettazione parziale dei fatti, è inammissibile, sotto un duplice profilo, da un lato, per aspecificità e, dall'altro, perché deduce aspetti non rilevabili in sede di legittimità, cercando di accreditare una lettura diversa delle risultanze processuali, in un'ottica meramente difensiva, che si fonda per di più su circostanze di fatto qui non sindacabili. 2.5.Anche il motivo avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche è privo di pregio, avendo la corte territoriale, nel procedere alla rideterminazione della pena, dato atto che in considerazione dell'incensuratezza del Perfido, del sostanziale ridimensionamento della truffa e dell' assoluzione dalla condotta distrattiva della somma di euro 2.619,00, a lui non riferibile, si potesse optare per una contenuta riduzione della pena, in tal modo dimostrando di avere tenuto conto delle circostanze indicate in senso favorevole all'imputato, sia pur non ritenendo, evidentemente, di riconoscere - anche - le attenuanti generiche, in quanto ritenuta, in definitiva, congrua la pena finale così individuata.D'altronde, in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può, in via generale, anche ricavarsi per implicito, e, implicitamente ricavarsi, anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, Sentenza n. 14556 del 25/03/2011 Rv. 249731 - 01); laddove nel caso di specie l'apprezzamento svolto in favore delle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute meritevoli delle attenuanti generiche, dà piuttosto conto dei parametri considerati rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche nella vicenda in esame, ritenuti evidentemente non estensibili al ricorrente . 2.6.Quanto alle pene accessorie si osserva che la circostanza che esse siano state parametrate alla pena principale non esclude che vi sia stata una valutazione in concreto ai sensi dell'art. 133 cod. pen. come richiesto dalle Sezioni Unite nella pronuncia Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286 - 01; e nel caso di specie la motivazione svolta riguardo alla pena principale inflitta dà certamente adeguatamente conto anche delle ragioni per le quali si è ritenuta congrua la individuata durata delle pene accessorie. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è aspecifico, in quanto tenta di disarticolare la ricostruzione contenuta nelle conformi pronunce di merito ponendo il riflettore solo su alcune delle circostanze evidenziate dai giudici al fine di dimostrare il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente. Ed invero, diversi sono gli elementi su cui l'imputazione di tale qualifica si fonda (cfr. la sentenza impugnata a pag. 9, 10 e 12 ove si fa riferimento alle dichiarazioni rese da terzi in ordine al ruolo svolto di fatto dal ricorrente e al suo pieno coinvolgimento anche nella truffa ai danni della Gravili, costituente l'atto finale della illecita strategia, oltre che ai documenti dai quali pure si è tratta tale conclusione, la fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA]), e, rispetto ad essi, la circostanza secondo cui la presenza dello stesso consulente, il rag. Trotta - la cui moglie peraltro risulta amministratrice formale della [OSCURATO:PERSONA] - in tutte le società coinvolte nella unitaria vicenda in esame sarebbe un indice del ruolo di dominus di [OSCURATO:PERSONA] - che ebbe, tra le altre decisioni e scelte, anche a scegliere appunto il predetto designandolo come consulente per tutte le società a lui riconducibili - costituisce solo uno degli indizi valorizzati dalla corte territoriale nel rispondere alle deduzioni contenute nell'impugnazione; deduzioni che sono qui, in buona sostanza, pedissequamente riproposte senza, appunto, un effettivo confronto con gli argomenti ricostruttivi posti a base della decisione impugnata. 3.2.Quanto al secondo motivo è solo il caso di evidenziare che le condotte sono contestate a [OSCURATO:PERSONA] non sotto il profilo omissivo, bensì commissivo, in considerazione del ruolo attivo e propulsivo effettivamente svolto dal medesimo.3.3. Il terzo motivo è anch'esso privo di pregio, avendo la corte territoriale posto l'accento sulla mancanza di risvolti positivi in ordine alle cessioni di azienda intervenute, e sulla sostanziale esigenza di sottrazione del bene alla garanzia dei creditori ad esse sottesa, e ciò di là delle previsioni formali contenute negli atti di cessione o della veste formale - conferimento - attribuito al primo passaggio di trasferimento dell'azienda (laddove, peraltro, l'eventuale assunzione dei debiti da parte della cessionaria è prospettata senza precisarsi se essa sia stata accompagnata da una clausola liberatoria della cedente). 3.4.11 quarto motivo afferente la distrazione della somma di denaro di euro 2.619,00 è aspecifico, oltre che versato in fatto e quindi del tutto inammissibile. Secondo l'impostazione ricostruttiva dei giudici di merito all'accertata esistenza di una somma di denaro, la cui presenza è stata ammessa dallo steso ragioniere della società, non è conseguita la sua consegna al curatore da parte di colui che era tenuto a consegnarla, ovvero il ricorrente. 3.5.11 quinto motivo non si confronta con quanto precisato nella sentenza impugnata in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale in cui si afferma che la valutazione dell'elemento psicologico in capo a [OSCURATO:PERSONA] non puoi limitarsi ad una parcellizzante verifica della sola condotta in sé della sottrazione delle scritture ma deve considerare il complessivo comportamento del predetto; il dolo, nella vicenda in esame, deve necessariamente evincersi dal fatto che il Perfido - conclude la corte territoriale - non si è limitato ad una maldestra gestione della contabilità, in quanto la sua condotta è piuttosto espressione di una più ampia volontà di sottrarre ogni garanzia ai creditori, volontà chiaramente leggibile attraverso l'entità delle condotte distrattive per centinaia di migliaia di euro dal medesimo poste in essere (come si evince dalle dichiarazioni dei curatori fallimentari ascoltati nel corso del dibattimento). 3.6. Quanto al sesto motivo che si appunta sulla querela proponendo questione speculare a quella sollevata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non può che rinviarsi a tutto quanto osservato al punto 2.2. del presente 'Considerato'. 3.7.Parimenti per il motivo sulla truffa si deve rimandare a quanto già argomentato al punto 2.3. del 'Considerato', essendo analoghe le questioni poste dai due ricorrenti al riguardo. 3.8. Pe le pene accessorie, infine, si rimanda al punto 2.6. del considerato, valendo anche per il [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni svolte al riguardo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili í rico