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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 22150/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 30 gennaio 2026 la Corte d’appello di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto solo parzialmente l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze dicondanna emesse nei suoi confronti (si usa la stessa numerazione del certificato penale edella ordinanza del giudice del merito per facilitare la lettura del provvedimento):1. sentenza del Tribunale di Bologna del 19 giugno 2019 per reati di cui agli artt. 628,582, 612 cod. pen. commessi il 12 novembre 2018;6. sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2023 per reati di cui agli artt. 628 e582 cod. pen. commessi il 6 aprile 2018;8. sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 ottobre 2024per reato di cui all’art.73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 28 novembre 2018;9. sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 dicembre 2024 per reati di cui agliartt. 81 e 73 d.p.r. n 309 del 1990 e per il reato di cui all’art. 629 cod. pen. commessi nel2019 ed in varie date del 2022.In particolare, il giudice ha accolto l’istanza per i reati delle sentenze nn. 1 e 6 e l’harespinta per quelli delle sentenze nn. 8 e 9, sia tra loro che in relazione alle prime duesentenze.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con un unico motivo in cui deduce vizio di motivazione: a) in primo luogo, peressere stata respinta l’istanza con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Corte diappello di Bologna del 10 dicembre 2024, nonostante che la programmazione unitaria deireati con quelli della sentenza n. 1 fosse desumibile dalla limitata distanza temporale, e chela omogeneità del reato di estorsione in esso contenuto inducesse a ritenere esistente unaprogrammazione unitaria con quelli di cui alle sentenze nn. 1 e 6; la tossicodipendenza, purnon documentata a quella data, era solo uno degli indicatori, si dovevano guardare anche glialtri; b) in secondo luogo, perché, con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Cortedi appello di Bologna del 25 ottobre 2024, mancava la motivazione sul rapporto tra essi equelli della sentenza del 10 dicembre 2024, che con essi erano cronologicamente contiguied omogenei limitatamente a quelli di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono infondati, in quanto incontrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto diindividuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., pertutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea).Infatti, la deduzione in cui si sostiene, con riferimento al rapporto tra i reati oggetto dellasentenza n. 1 e di quelli della sentenza n. 9, che l’istanza è stata respinta nonostante che laprogrammazione unitaria di tali reati fosse desumibile dalla limitata distanza temporale, èinfondata, perché non è manifestamente illogica la motivazione del giudice del merito che haritenuto che, in presenza di una distanza di quasi undici mesi tra il reato della sentenza n. 1(novembre 2018) ed il primo dei reati della sentenza n. 9 (ottobre 2019), non fosserintracciabile una volizione criminale unitaria alla base dei due crimini.

Infatti, quanto piùampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza diuna programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 4, n.34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664; Sez. 1, n. 26623 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Marfella, n.m.; Sez. 1, n. 11723 del 14/03/2025, C., n.m.).La deduzione con cui si afferma, sempre con riferimento ai reati oggetto della sentenzan. 9, che la omogeneità del reato di estorsione da essa giudicato avrebbe dovuto indurre aritenere esistente una programmazione unitaria tra tale reato e quelli di cui alle sentenze nn.1 e 6 (due rapine), è infondata, perché non è manifestamente illogica la motivazionedell’ordinanza che ha ritenuto che - in presenza di una distanza temporale talmente ampiatra la rapina del 12 novembre 2018 della sentenza n. 1, la rapina del 6 aprile 2018 dellasentenza n. 6, e l’estorsione del 26 giugno 2022 della sentenza n. 9 - la medesimezzadell’indole dei reati dovesse essere ritenuta subvalente.La deduzione con cui si sostiene, sempre con riferimento ai reati oggetto dellasentenza n. 9, che la mancata documentazione dello stato di tossicodipendenza delricorrente alla data in cui sono stati commessi tali reati non precludeva di valutare altri criteriindicativi dell’esistenza della volizione unitaria, è inammissibile per mancanza di specificità(Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con ilpercorso logico della decisione che non si è fermata alla mancata prova dello stato ditossicodipendenza, ma ha valutato anche gli altri indicatori, ed, in particolare, su tutti, comedetto, quello della distanza temporale.La deduzione con cui si sostiene, con riferimento al rapporto tra i reati oggetto dellesentenze nn. 8 e 9, che mancherebbe, invece, motivazione e che gli stessi sarebberocronologicamente contigui ed omogenei, limitatamente a quelli di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309del 1990, è infondata, perché nell’ordinanza impugnata è valutato anche tale rapporto nellaparte in cui si si scrive che non vi è omogeneità né contiguità temporale tra “un fattotemporalmente isolato di detenzione di hascisc”, che è quello della sentenza n. 8, “e l’iniziodella serie dei reati di cui alla quarta pronuncia”, ovvero la sentenza n. 9, motivazione nonmanifestamente illogica, posto che intercorre quasi un anno tra il 28 novembre 2018, datadel reato della sentenza n. 8, e l’ottobre 2019, data di commissione del primo dei reati dellasentenza n. 9.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026 la Corte d’appello di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto solo parzialmente l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze dicondanna emesse nei suoi confronti (si usa la stessa numerazione del certificato penale edella ordinanza del giudice del merito per facilitare la lettura del provvedimento):1. sentenza del Tribunale di Bologna del 19 giugno 2019 per reati di cui agli artt. 628,582, 612 cod. pen. commessi il 12 novembre 2018;6. sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2023 per reati di cui agli artt. 628 e582 cod. pen. commessi il 6 aprile 2018;8. sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 ottobre 2024per reato di cui all’art.73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 28 novembre 2018;9. sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 dicembre 2024 per reati di cui agliartt. 81 e 73 d.p.r. n 309 del 1990 e per il reato di cui all’art. 629 cod. pen. commessi nel2019 ed in varie date del 2022.In particolare, il giudice ha accolto l’istanza per i reati delle sentenze nn. 1 e 6 e l’harespinta per quelli delle sentenze nn. 8 e 9, sia tra loro che in relazione alle prime duesentenze.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con un unico motivo in cui deduce vizio di motivazione: a) in primo luogo, peressere stata respinta l’istanza con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Corte diappello di Bologna del 10 dicembre 2024, nonostante che la programmazione unitaria deireati con quelli della sentenza n. 1 fosse desumibile dalla limitata distanza temporale, e chela omogeneità del reato di estorsione in esso contenuto inducesse a ritenere esistente unaprogrammazione unitaria con quelli di cui alle sentenze nn. 1 e 6; la tossicodipendenza, purnon documentata a quella data, era solo uno degli indicatori, si dovevano guardare anche glialtri; b) in secondo luogo, perché, con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Cortedi appello di Bologna del 25 ottobre 2024, mancava la motivazione sul rapporto tra essi equelli della sentenza del 10 dicembre 2024, che con essi erano cronologicamente contiguied omogenei limitatamente a quelli di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono infondati, in quanto incontrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto diindividuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., pertutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea).Infatti, la deduzione in cui si sostiene, con riferimento al rapporto tra i reati oggetto dellasentenza n. 1 e di quelli della sentenza n. 9, che l’istanza è stata respinta nonostante che laprogrammazione unitaria di tali reati fosse desumibile dalla limitata distanza temporale, èinfondata, perché non è manifestamente illogica la motivazione del giudice del merito che haritenuto che, in presenza di una distanza di quasi undici mesi tra il reato della sentenza n. 1(novembre 2018) ed il primo dei reati della sentenza n. 9 (ottobre 2019), non fosserintracciabile una volizione criminale unitaria alla base dei due crimini. Infatti, quanto piùampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza diuna programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 4, n.34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664; Sez. 1, n. 26623 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Marfella, n.m.; Sez. 1, n. 11723 del 14/03/2025, C., n.m.).La deduzione con cui si afferma, sempre con riferimento ai reati oggetto della sentenzan. 9, che la omogeneità del reato di estorsione da essa giudicato avrebbe dovuto indurre aritenere esistente una programmazione unitaria tra tale reato e quelli di cui alle sentenze nn.1 e 6 (due rapine), è infondata, perché non è manifestamente illogica la motivazionedell’ordinanza che ha ritenuto che - in presenza di una distanza temporale talmente ampiatra la rapina del 12 novembre 2018 della sentenza n. 1, la rapina del 6 aprile 2018 dellasentenza n. 6, e l’estorsione del 26 giugno 2022 della sentenza n. 9 - la medesimezzadell’indole dei reati dovesse essere ritenuta subvalente.La deduzione con cui si sostiene, sempre con riferimento ai reati oggetto dellasentenza n. 9, che la mancata documentazione dello stato di tossicodipendenza delricorrente alla data in cui sono stati commessi tali reati non precludeva di valutare altri criteriindicativi dell’esistenza della volizione unitaria, è inammissibile per mancanza di specificità(Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con ilpercorso logico della decisione che non si è fermata alla mancata prova dello stato ditossicodipendenza, ma ha valutato anche gli altri indicatori, ed, in particolare, su tutti, comedetto, quello della distanza temporale.La deduzione con cui si sostiene, con riferimento al rapporto tra i reati oggetto dellesentenze nn. 8 e 9, che mancherebbe, invece, motivazione e che gli stessi sarebberocronologicamente contigui ed omogenei, limitatamente a quelli di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309del 1990, è infondata, perché nell’ordinanza impugnata è valutato anche tale rapporto nellaparte in cui si si scrive che non vi è omogeneità né contiguità temporale tra “un fattotemporalmente isolato di detenzione di hascisc”, che è quello della sentenza n. 8, “e l’iniziodella serie dei reati di cui alla quarta pronuncia”, ovvero la sentenza n. 9, motivazione nonmanifestamente illogica, posto che intercorre quasi un anno tra il 28 novembre 2018, datadel reato della sentenza n. 8, e l’ottobre 2019, data di commissione del primo dei reati dellasentenza n. 9.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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