CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2020
Cassazione n. 15403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5972‒2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Tirso, n. 26, è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1766 / 0 7 / 20 20 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 05/08/2020; Oggetto: Tributi ‒ accise ‒ omessa comunicazione avviso trattazione dinanzi al giudice d’appello udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., quale fornitrice di carburanti per auto di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle ambasciate, dei consolati e delle altre organizzazioni internazionali, in esenzione di accisa, ex art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), ed effettuata attraverso carta di pagamento elettronica emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da utilizzarsi esclusivamente nel circuito EuroShell, impugnava i provvedimenti di diniego di rimborso delle accise emessi dall’Agenzia delle dogane con riferimento al periodo gennaio 2014 ‒ giugno 2015 per la mancata integrazione documentale richiesta alla società contribuente dall’amministrazione finanziaria. 2. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi separatamente proposti dalla società contribuente, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla fornitura effettuata in favore della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al quale l’amministrazione finanziaria aveva emesso provvedimento di autotutela, respingeva per il resto i ricorsi. 3. La CTR della Lombardia rigettava l’appello della società confermando la sentenza di primo grado sostenendo che «soggetto responsabile della pretesa erariale» era la società contribuente su cui incombeva l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per fruite dell’agevolazione a nulla rilevando i rapporti, che restavano confinati a quelli interni meramente privatistici, con la società (nella specie la [OSCURATO:SOCIETA].) che era stata incaricata di emettere i buoni carburante e, quindi, di raccogliere i dati necessari ai fini della fruizione del beneficio. 4. Avverso tale statui zione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi , illustrati con memoria, cui l’ intimat a replicacon controricorso.Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, propostoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione della causa in grado di appello, in violazione degli artt. 16, 16‒bis, 31, comma 1, 32, 48, 48‒ bis, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e conseguente lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. 2. Il motivo è fondato risultando dagli atti del giudizio di merito che è mancata la comunicazione alla società appellante dell’avviso di trattazione della causa in pubblica udienza, alla quale la stessa, per via di tale omissione, non ha potuto partecipare. 3. Invero, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio(Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1 8279 del 11/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28843 del 01/12/2017; Sez. 6 –5, Ordinanza n. 1786 del 29/01/2016) sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. 4. Questa Corte è consapevole del principio giurisprudenziale secondo cui «nel processo tributario, latrattazione dell'appello in pubblicaudienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio» (Cass. n. 22890 del 2022; in termini anche (Cass. n. 21985/2011; Cass. n. 27496/2014; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 19579/2018). Nel caso di specie, però, tenuto conto delle ragioni di impugnazione proposte dalla società contribuente dinanzi ai giudici di appello, prima, e nel presente giudizio di legittimità, poi, la causa non involge solo ed esclusivamente profili di diritto, sicché non può essere decisa da questo Collegio e deve essere rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente. 5. L’accoglimento del motivo esaminato assorbe tutti gli altri motivi di cassazione dedotti dalla società contribuente e rende del tutto superfluo anche solo riferire degli stessi. 6. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà a decidere la causa nel contraddittorio di tutte le parti processuali nonché alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul