CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. m. 309 del 1990 (in relazione &la detenzione a fine di spaccio di grammi 1,69 di cocaina, suddivisa in tre involucri) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. Invero, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto a pag. 4 la insussistenza della invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto "non è possibile sostenere che con la detenzione della sostanza - a ovvio fine di spaccio come provano le circostanze dell'arresto e le modalità di confezionamento dello stupefacente - l'appellante avesse di mira un lucro di speciale tenuità". Trattasi di motivazione non sindacabile in sede di legittimità atteso che in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (così, Sez. n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01); presupposti, questi, solo assenti, ma non provati, dal ricorrente. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. e Così deciso il 31 maggio 2024 mA D .IP 05\1 f l P\ ' Il nsigliere r tore [OSCURATO:PERSONA] nrico Gallu "4 • emilia Airia ano