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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 1945

Cassazione n. 21273/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data 06/12/2021 del Tribunale di Trani, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 06/12/2021 il Tribunale di Trani, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del veicolo APE Poker, targato BA 180718 e dei materiali inerti su di esso trasportati, emesso dal pubblico ministero della locale Procura della Repubblica il precedente 08/11/2021 in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, di cui è indagato il proprietario del mezzo [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 127 e 324 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.

Rileva, in particolare, che i giudici della cautela, nel confermare il provvedimento ablativo con finalità probatorie, non si sarebbero conformati al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma avrebbero verificato la mera ipotizzabilità astratta della contravvenzione contestata dal pubblico ministero, senza tener conto degli elementi prospettati dalla difesa, asseritamente idonei ad escludere la concreta configurabilità del fumus dell'illecito, così di fatto eludendo l'obbligo motivazionale vigente in materia, che impone la sussistenza di un apparato argomentativo non meramente apparente.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 127 e 324 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero confermato il provvedimento ablativo con finalità probatorie in base alla sola astratta configurabilità della contravvenzione in contestazione, senza tener conto delle deduzioni difensive e, pertanto, in spregio dell'obbligo motivazionale, che impone, nella subiecta materia, la sussistenza di un argomentato non meramente apparente.

Osserva al riguardo il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01).

L'applicazione del principio de quo implica che il ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. possa essere proposto solo per mancanza grafica della motivazione o in presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (così Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferrazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710-01, nonché, nello stesso senso Sez. 5, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01 e Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916-01).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Trani, con motivazione lineare, congrua e di certo non apparente, ha evidenziato che il disposto sequestro probatorio del quadriciclo trovava giustificazione sia nella natura pertinenziale del veicolo rispetto alla contravvenzione oggetto di contestazione, sia nella confiscabilità dello stesso a norma dell'art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, premurandosi, peraltro, di confutare le deduzioni prospettate dalla difesa con l'atto di gravame, di cui a pag. 7 dell'ordinanza, è stata rimarcata l'evidente infondatezza (sia nella parte incentrata sulla documentazione prodotta che in quella fondata sulle dichiarazioni suppostamente liberatorie rese dall'informatore Mastromonaco).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data 06/12/2021 del Tribunale di Trani, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 06/12/2021 il Tribunale di Trani, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del veicolo APE Poker, targato BA 180718 e dei materiali inerti su di esso trasportati, emesso dal pubblico ministero della locale Procura della Repubblica il precedente 08/11/2021 in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, di cui è indagato il proprietario del mezzo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 127 e 324 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva, in particolare, che i giudici della cautela, nel confermare il provvedimento ablativo con finalità probatorie, non si sarebbero conformati al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma avrebbero verificato la mera ipotizzabilità astratta della contravvenzione contestata dal pubblico ministero, senza tener conto degli elementi prospettati dalla difesa, asseritamente idonei ad escludere la concreta configurabilità del fumus dell'illecito, così di fatto eludendo l'obbligo motivazionale vigente in materia, che impone la sussistenza di un apparato argomentativo non meramente apparente. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 127 e 324 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero confermato il provvedimento ablativo con finalità probatorie in base alla sola astratta configurabilità della contravvenzione in contestazione, senza tener conto delle deduzioni difensive e, pertanto, in spregio dell'obbligo motivazionale, che impone, nella subiecta materia, la sussistenza di un argomentato non meramente apparente. Osserva al riguardo il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). L'applicazione del principio de quo implica che il ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. possa essere proposto solo per mancanza grafica della motivazione o in presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (così Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710-01, nonché, nello stesso senso Sez. 5, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01 e Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916-01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Trani, con motivazione lineare, congrua e di certo non apparente, ha evidenziato che il disposto sequestro probatorio del quadriciclo trovava giustificazione sia nella natura pertinenziale del veicolo rispetto alla contravvenzione oggetto di contestazione, sia nella confiscabilità dello stesso a norma dell'art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, premurandosi, peraltro, di confutare le deduzioni prospettate dalla difesa con l'atto di gravame, di cui a pag. 7 dell'ordinanza, è stata rimarcata l'evidente infondatezza (sia nella parte incentrata sulla documentazione prodotta che in quella fondata sulle dichiarazioni suppostamente liberatorie rese dall'informatore Mastromonaco). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 21273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris