CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03155/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di. legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità "frazionata" delle dichiarazioni della parte offesa e travisamento di prove in atti, con conseguente violazione della regola "al di là di ogni ragionevole dubbio" in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nella tentata estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, invero, le argomentazioni difensive, oltre che prive di specificità, essendo riproduttive di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale - con una lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 5 - 12 della impugnata sentenza), che si richiama alla correttezza delle valutazioni logico-giuridiche poste a base della sentenza del giudice di primo grado - risultano anche volte a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda fattuale e una diversa lettura delle risultanze processuali, fuoriuscendo così dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, essendo avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (vedi per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, a fronte delle logiche e corrette argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base del diniego della richiesta (si vedano le pagg. 12 e 13), tenuto conto che la valutazione in ordine alla configurabilità della lieve entità dell'estorsione costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5