CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo dei comuni ricorsi, con i quali si deduce violazione di legge in riferimento alla valutazione d'attendibilità delle persone offese e correlato vizio della motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione: in particolare, i ricorsi reiterano censure alla valutazione d'attendibilità delle persone offese da un lato postulando l'inesistenza di riscontri e, dall'altro, censurando, sul piano logico, la riferibilità agli imputati della condotta lesiva attraverso il preteso travisamento del referto, asseritamente smentito dal successivo certificato che, invece, non evidenzia incompatibilità alcuna del quadro lesivo; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente