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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14362/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali dolose aggravate e di porto di armi od oggetti atti ad offendere (di cui veniva dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione); - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato e all'affermazione di responsabilità (anche con riferimento all'aggravante contestata), non è consentito in sede di legittimità, posto che nella sentenza censurata sono stati dettagliatamente valutati gli elementi di prova atti a confermare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della teste e la sussistenza dell'aggravante (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).

Né, peraltro, il ricorrente ha dedotto circostanze di segno contrario che potessero incidere sul giudizio formulato dalla corte territoriale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali dolose aggravate e di porto di armi od oggetti atti ad offendere (di cui veniva dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione); - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato e all'affermazione di responsabilità (anche con riferimento all'aggravante contestata), non è consentito in sede di legittimità, posto che nella sentenza censurata sono stati dettagliatamente valutati gli elementi di prova atti a confermare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della teste e la sussistenza dell'aggravante (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Né, peraltro, il ricorrente ha dedotto circostanze di segno contrario che potessero incidere sul giudizio formulato dalla corte territoriale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen