CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39054/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03T7G65) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, lamentando l'assenza del contributo necessario ad integrare la fattispecie concorsuale, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che a pag. 4 della sentenza impugnata si sottolinea l'essenzialità del ruolo dell'odierna ricorrente nella vicenda criminosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]