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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 10746/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a Corte di appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente in data 11 dicembre 2023. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Corte di appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente in data 11 dicembre 2023. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10746/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris