CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 21/01/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta ai primi due ricorrenti, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti, in ordine ai reati di cui agli art. 110, 648 (capo A della rubrica nei limiti già precisati dal primo giudice) e 628, comma 3 n. 1 e n. 2, 61 n. 7 cod. pen. (capo U della rubrica); ha invece confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al terzo ricorrente in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata di cui al capo U) con gli altri coimputati. Al riguardo, con distinti ricorsi, deducono: [OSCURATO:PERSONA] riguardo, deduce: 1. violazione dell'art. 628 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si lamenta che il giudice del merito abbia affermato la sussistenza del dolo di rapina (anziché semmai della differente ipotesi di furto) in modo assertivo e sulla scorta di un presupposto errato. In particolare, si era affermata l'inverosimiglianza della tesi difensiva - secondo cui l'imputato nel mettere a disposizione degli autori della rapina il proprio capannone per il trasferimento su altro mezzo di quanto in precedenza sottratto non sapeva delle modalità con le quali questi si fossero procurati la merce - sul rilievo della presenza di numerosi partecipi e della prevista necessità di un celere trasbordo della merce su altro mezzo. Inoltre, non si era considerato che nel separato giudizio a carico degli autori della rapina ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Damiani) era emerso come ricorressero le stesse modalità operative utilizzate per le rapine anche in tutti i casi in cui il reato compiuto fosse soltanto un furto. Né valeva sostenere - a dimostrazione del concorso - l'esistenza di un accordo preventivo, avendo questo ad oggetto soltanto la messa a disposizione per un tempo limitato del capannone e la presenza del ricorrente per aprire il cancello. A conferma dell'assenza di dolo rilevava anche il comportamento dell'imputato, il quale, avvedutosi nel corso di altra occasione (rapina di [OSCURATO:PERSONA]) che uno dei soggetti che si erano recati presso il capannone per scaricare il furgone era armato, aveva revocato la propria disponibilità.2. violazione degli artt. 69, 133 e 163 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si lamenta l'omesso apprezzamento di molteplici indici favorevoli al ricorrente - specificamente addotti - tanto in punto di determinazione della pena che di giudizio di bilanciamento delle circostanze (espresso in termini di equivalenza e non prevalenza delle attenuanti generiche). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di rapina in [OSCURATO:PERSONA] che, invece, avrebbe dovuto essere rubricato come ricettazione. Secondo il ricorrente, l'impianto motivazionale della sentenza impugnata sarebbe del tutto insufficiente e inidoneo a giustificare l'affermazione della penale responsabilità per la ragione che non sarebbe stato dimostrato alcun coinvolgimento nelle rapine e il Santilli non rientrerebbe affatto tra gli esecutori materiali dei delitti in esame per cui, l'inquadramento nello schema giuridico della ricettazione, già ritenuto dal Tribunale del riesame, appariva maggiormente aderente alla corretta scansione degli eventi. A fronte dell'assenza di un contributo materiale all'esecuzione delle rapine, non era stato evidenziato l'apporto volitivo effettivamente portato dal ricorrente alla caducazione degli eventi (rafforzamento proposito dei correi o aver commissionato le rapine o aver suggerito le modalità operative). Né la prova di concorso poteva desumersi dal mero elemento non decisivo dell'incontro con i correi. 2. violazione dell'art. 114 cod. pen. per mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza, avendo il ricorrente svolto, nell'economia generale dell'iter criminoso un ruolo marginale e trascurabile. 3. violazione di legge in ordine alla mancata concessione con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, stante l'esistenza dei profili soggettivi e oggettivi che connotano l'intera vicenda giudiziaria che si riverberavano anche in punto di dosimetria della pena, da ritenersi eccessiva e sproporzionata. 4. manifesta illogicità della motivazione, carenza o insufficienza di prove, avendo la Corte di merito fondato il proprio convincimento su un'arbitraria ricostruzione dei fatti, priva di concreti elementi dotati di rilevante spessore probatorio. 5. violazione di legge in relazione all'art. 43 cod. pen., sul rilievo dell'assenza di prove univoche atte a dimostrare la volontà del ricorrente di agire con dolo o premeditazione.6. violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo dell'omessa valutazione del proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste p perché non costituisce reato. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 495, 603, 178 e 179 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza del primo giudice che aveva revocato la prova per testi indotta dalla difesa sul rilievo tanto della decadenza conseguente all'abuso del processo da parte del ricorrente che avrebbe indotto i testi a non presentarsi adducendo, ai fini del rinvio del processo, un impedimento non legittimo, quanto della sopravvenuta superfluità di tali elementi a discarico ai fini dell'accertamento dei fatti. 1.1. Quanto al primo profilo, si era illogicamente ritenuto che la mancata comparizione dei testi fosse stata orchestrata dall'imputato e concordata con la richiesta di rinvio del processo avanzata per quell'udienza dall'imputato (ritenuto, poi, non legittimamente impedito). Da qui una decadenza illegittima e priva di elementi di necessario raccordo. Il Tribunale avrebbe semmai dovuto disporre l'accompagnamento coattivo dei testi. 1.2. Quanto al secondo profilo, si trattava di un laconico giudizio che aveva precluso alla difesa di confutare, con le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i tre testimoni, l'attendibilità della chiamata del Damiani, nonché di dimostrare la legittima provenienza della somma sequestrata. Sul punto del tutto assertiva era la motivazione della sentenza impugnata che, nel confermare quanto deciso dal primo giudice, rigettava la richiesta di rinnovazione istruttoria. 2. art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 530, 533, comma 1, 546, 125, 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. Si lamenta che il giudice del merito non abbia compiuto alcun giudizio sull'affidabilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale, anziché prendere in esame le relative doglianze, specificamente sollevate con l'atto di appello, aveva ratificato acriticamente la decisione del primo giudice. In particolare: sulla cessione dei proventi della rapina il Damiani, non avendo partecipato alle trattative con i ricettatori napoletani (tra cui è compreso il ricorrente), tenute invece dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ne aveva riferito soltanto de relato per averlo appreso da quest'ultimo; il chiamante non era stato preciso sulle circostanze della rapina; non aveva assistito alla consegna di merce e denaro ai "napoletani"; aveva riferito di una somma ben maggiore quale provento della rapina di quella affermata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa, poi, come la stessa sentenza di primo grado avesse smentito la credibilità del teste quanto alla ricettazione della merce conseguente alla rapina in [OSCURATO:PERSONA] benché questi avesse affermato che la refurtiva era stata ritirata e pagata dai due napoletani. 3. vizio di motivazione in ordine all'affermato concorso morale del ricorrente nel reato di rapina e in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. Il coinvolgimento dell'imputato nelle rapine si fondava sul rilievo che avesse indicato ai complici come poter rintracciare i farmaci dei quali dimostrava interesse all'immediato acquisto; si trattava di un elemento di prova travisato in quanto dall'esame del Damiani risultava che la persona che forniva tali indicazioni era il Santilli, detto lo "zio" e non il ricorrente, denominato "il professore" (pag. 44 dell'esame del teste a carico). 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 1/07/2022 valevole anche come memoria, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. E' inammissibile nel resto. 1. Il primo motivo di ricorso con cui si lamenta l'assenza del dolo della rapina è manifestamente infondato. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art.116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (Fattispecie relativa ad una rapina di cui l'imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone).(Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479). Nel caso in esame, gli indici fattuali declinati dalla Corte di merito danno ragionevolmente conto di come la programmazione dell'operazione, per le sue intrinseche modalità, fosse anche destinata a sfociare, all'occorrenza e come nel caso in esame, nel più grave reato di rapina. Al riguardo, infatti, si è evidenziato che "la circostanza che fossero coinvolte molte persone e che richiedessero la sua collaborazione preventiva deponeva per la consapevolezza di partecipare all'azione delittuosa, che comportava la sottrazione di interi furgoni (automezzo e merce) e, pertanto, necessariamente con un'azione che poteva realizzarsi solo con una rapina per neutralizzare l'azione del conducente del mezzo: la necessità di un celere trasbordo della merce, la necessità di nascondere il mezzo sottratto e la presenza di numerosi partecipi confligge apertamente con l'ipotesi della commissione di un furto" e con l'asserita buona fede dell'imputato". Ad ulteriore conferma del dolo di rapina si è anche precisato come "la necessità di occultare nel più breve tempo possibile il mezzo sottratto con a bordo il carico e di trasferire lontano da occhi indiscreti la merce su altro mezzo è spiegabile logicamente solo quando il reato commesso è quello di rapina e non di furto perché la prima ha sempre dei testimoni in grado di dare immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine e di consentire a queste il rintraccio del mezzo ancora caldo". Si tratta di elementi che fanno ragionevolmente ritenere insita nell'originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di commettere una rapina e, pertanto, del tutto logica è l'affermazione che di tali circostanze non potevano sfuggire alla consapevolezza del ricorrente. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, a fronte dell'indicazione a pagina 9 dell'atto di appello di un complesso di elementi che, a detta del ricorrente, potrebbero assumere valenza circostanziale tale da incidere tanto sul giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza che sulla misura della pena inflitta, la Corte di merito ha reso una motivazione del tutto apparente, essendosi limitata ad affermare che "non sono emersi elementi tali da giustificare la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza come invocato dal ricorrente". Al riguardo, pur potendo il giudice del merito escludere la prevalenza con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, senza operare uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, occorre però che si indichino al contempo quelli (o quello) che sono gli elementi negativi aventi carattere preponderante ed assorbente. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, in punto di affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, pur lamentando vizi di legittimità in ordine all'affermazione di responsabilità, non procede, poi, ad una critica analitica degli elementi di prova che la Corte di merito passa specificamente in rassegna e delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. L'aver incontrato il giorno prima della rapina coloro che avrebbero dovuto eseguirla, ribadendo l'interesse per una certa tipologia di farmaci, garantendo il pronto pagamento ed il ritiro della merce rapinata, costituiscono idonei elementi dimostrativi, sul piano dell'efficienza causale e morale, tanto di un previo concerto, quanto di una specifica determinazione negli altri correi a commettere il reato. 2. Il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, articola la censura reiterando l'indicazione degli elementi che, a suo giudizio, deporrebbero per la minor efficienza causale del contributo prestato rispetto all'opera dei correi, omettendo, tuttavia, di confrontarsi con il decisivo rilievo, di carattere ostativo e correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, costituito dalla presenza di almeno cinque persone nella commissione della rapina, numero che integra l'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, cod. pen., il cui ricorrere preclude, ai sensi del comma 2 dell'art. 114 cod. pen. l'applicazione dell'invocata diminuente. 3. Il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio è generico, in quanto non si indicano gli elementi che avrebbero dovuto guidare in senso differente la valutazione del giudice del merito, rendendole illegittima. E tanto a fronte di una pena che è stata sensibilmente ridotta dalla sentenza impugnata rispetto a quella inflitta dal primo giudice ed alla considerazione svolta dal giudice del merito per cui, tenuto conto della gravità dei fatti, del numero degli episodi e della personalità del reo, una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso equivarrebbe ad un immotivato atto di clemenza. 4. Il quarto motivo, articolato in tema di responsabilità, è del tutto generico riducendosi ad una mera asserzione di "arbitrarietà" della decisione senza indicare i congrui e necessari riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.5. Il quinto motivo in ordine al dolo è generico in quanto non si precisa neppure a quale tipologia dei reati per cui è stata affermata la responsabilità (ricettazione e rapina) va riferita la doglianza, né si indicano le specifiche ragioni a sostegno della censura. 6. Il sesto motivo relativa alla mancata applicazione nel merito dell'art. 129 cod. proc. pen. è del tutto "eccentrico" rispetto agli elementi evidenziati da ben due sentenze conformi di condanna. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è fondato quanto al primo motivo, restando assorbiti gli altri aventi carattere dipendente. 1. Il primo motivo di ricorso che lamenta l'illegittima decadenza dalla prova in ragione della ritenuta ricorrenza di un'ipotesi di abuso del processo è fondato. 1.1. L'abuso del processo, quale vizio di carattere "innominato", in tanto può determinare una sanzione in quanto attenga all'esercizio di una facoltà che sia strettamente correlata al vizio (per sviamento o frode della funzione) processualmente accertato (S.U., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rv. 251496). Pertanto, se una tale ipotesi può ricorrere nel caso dell'imputato il quale, al fine di ottenere il rinvio dell'udienza fissato per rendere l'esame, adduca un impedimento che, in realtà, si rivela essere espressivo di un preordinato intento dilatorio, altrettanto non può affermarsi a proposito dell'assenza ingiustificata dei testimoni della difesa, ritualmente citati, a fronte della quale l'ordinamento processuale prevede appositi rimedi, potendo il giudice disporre l'accompagnamento coattivo dei testi non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento, condannandoli anche all'ammenda ed alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Né, poi, può ritenersi configurata, ad adiuvandum, l'ipotesi dell'abuso del processo attribuendosi natura strumentale e pregiudizievole a scelte processuali, quali quella: di richiedere un termine a difesa laddove la nomina sia avvenuta a ridosso di un processo complesso e delicato e non sia stata preceduta o seguita da un anomalo avvicendamento di difensori secondo uno schema reiterato e non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva; di formulare eccezioni relative alla notifica degli atti processuali, ovvero ad ipotesi di nullità ed inutilizzabilità degli atti, poi ritualmente rigettate dal giudice di merito con motivate ordinanze e riconducibili alla ordinaria dialettica processuale e all'esercizio degli strumenti difensivi che, in relazione anche ai tempi di svolgimento del processo ed al numero delle udienze al riguardo tenute, non appaiono finalizzate ad assumere la veste di una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali.1.2. Parimenti fondata è anche la doglianza che investe il mancato esercizio da parte della Corte territoriale del potere di disporre la rinnovazione istruttoria dei testi della difesa il cui esame è stato omesso in primo grado. Al riguardo, infatti, la motivazione resa dalla sentenza impugnata risulta assertiva, in quanto si limita ad affermare, al pari di quella resa dal primo giudice, che l'istruttoria era stata più che esauriente e non necessitava all'epoca, né oggi, di ulteriore materiale probatorio. Fermo restando il potere del giudice di merito di ritenere superflua la prova contraria, allorquando il processo abbia dato ingresso alle sole prove d'accusa, il giudice ha, però, il dovere di esplicitare con congrua motivazione le ragioni che rendono non necessario espletare la prova a discarico, confrontandosi con i relativi temi indotti a sostegno dalla difesa (puntualmente "rinnovati" con l'atto di appello) ed in relazione ai quali la prova venne ritenuta inizialmente utile all'accertamento dei fatti (ex multis: Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166). 3. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, restando di conseguenza assorbiti gli altri motivi di ricorso dedotti, risultando dipendenti da quello principale. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, relativamente a [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, e relativamente a [OSCURATO:PERSONA] quanto al trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di resp