Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06203/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 16/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di TRANI, in data 28/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al!' art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il motivo è inammissibile in quanto generico.

Tra ì requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nei caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Nel caso di specie il ricorrente contestava in modo generico e reiterativo le dichiarazioni raccolte nel corso della progressione processuale che invece risultavano esaminate accuratamente dalla Corte di appello che le riteneva idonee a sostenere la condanna con motivazione priva di vizi logici che si sottrae ad ogni censura in questa sede, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore <irr”..IRECCHIONE cc Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Neri [OSCURATO:PERSONA] l EniA A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 16/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di TRANI, in data 28/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al!' art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Tra ì requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nei caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie il ricorrente contestava in modo generico e reiterativo le dichiarazioni raccolte nel corso della progressione processuale che invece risultavano esaminate accuratamente dalla Corte di appello che le riteneva idonee a sostenere la condanna con motivazione priva di vizi logici che si sottrae ad ogni censura in questa sede, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore <irr”..IRECCHIONE cc Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Neri [OSCURATO:PERSONA] l EniA A
Sentenza Cassazione n. 06203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris