CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27464/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14855/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-intimati- Avverso il DECRETO d el TRIBUNALE PALERMO n. 163/1987 depositat o il 17/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’avv. [OSCURATO:PERSONA] fu nominato curatore del fallimento dell a [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili , in sostituzione di un altro professionista che aveva rinunciato all'incarico. Fu poi revocato a sua volta con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale di Palermo respinse le istanze di liquidazione dei compens i finali richiesti da l medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per l'attività professionale prestata in qualità rispettivamente di curatore e coadiutore del curatore del fallimento. Il decreto, impugnato con ricorso per cassazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], venne cassato senza rinvio da questa Corte con ordinanza n. 6430 del 2016, per l’assorbente ragione che, ferma l’applicabilità al caso concreto (riferito a una procedura aperta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) dell’art. 39 della legge fall . nel testo anteriore alle modificheintrodotte dall’art. 37 del d.lgs. n. 5 cit. ( v. art. 150 del medesimo testo), la domanda di determinazione del compenso era da considerare improponibile in base a quanto affermato dalle Sezioni Unite a proposito del non essere la liquidazione del compenso automaticamente collegata all'ammontare dell'attivo realizzato e a quello del passivo accertato al momento della cessazione dalla carica. Essendo rilevante invece una valutazione complessiva dell'attività svolta dai curatori succedutisi nel tempo e dei risultati conseguiti(Cass. Sez. U n. 27630-07), la liquidazione non poteva avvenire prima della fase di chiusura del fallimento, in disparte la possibilità di procedere alla liquidazione di acconti nel corso della procedura. In data 16-5-2016, con la procedura giunta in fase di chiusura, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una nuova istanza di liquidazione del compenso finale. Il tribunale, sentito il curatore subentrato, ha respinto anche la nuova istanza, richiamando e trascrivendo le motivazioni a sostegno del primo decreto, e osservandoche le stesse erano “puntualmente basate sull’importanza del fallimento, sui risultati conseguiti e sulla durata degli incarichi tra i diversi curatori succedutisi nella gestione” ; ha inoltre considerato che al nuovo curatore avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato liquidato il compenso finale di 16.000,00 EUR e che il totale dei compensi erogati a tutti (compreso il Tortorici) ammontava a 180.276,27 EUR, somma ritenuta “ampiamente congrua in riferimento all’attività posta in essere dai vari curatori, sia singolarmente che complessivamente”. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedel decret in quattro motivi. Asserendo essere nel frattempo sopravvenuta chiusura del fallimento giusta decreto del 18-5-2016, il ricorrente ha poi notificato alla società e ai soci illimitatamente responsabili un atto di integrazione del contraddittorio. Nessuno degli intimati ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I.- Il ricorso è ammissibile nonostante che sia stata dichiarata nel frattempo la chiusura del fallimento, perché detto evento non incide né sull’interesse del ricorrente a evitare che la condizione di diniego del compenso si consolidi, né sulla perdurante legittimazione del curatore del fallimento in questa sede. Non rileva che con la chiusura del fallimento – come lo stesso ricorrente segnala -la società sia tornata in bonis .Viene in considerazione ciò che questa Corte ha già affermato in relazione al concordato, e cioè che l’art. 39, terzo comma, legge fall. (che per il concordato è richiamato dall’art. 165 stessa legge e che per il fallimento è rilevante di per sé) prevede c he la liquidazione del compenso finale avvenga appunto "al termine della procedura"; cosa che implica che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura stessa il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora e sempre il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto (al commissario giudiziale come al curatore ) , una volta che tutte le sue attività si siano concluse (v. per tutte Cass. Sez. 1n. 15789-21) . A questo rilievo va aggiunta la considerazione che il procedimento di liquidazione del compenso non è altrimenti surrogabile da altro che non coinvolga gli organi fallimentari(art. 39, quarto comma), e ai sensi dell’art. 120 legge fall. la chiusura determina la cessazione degli organi stessi salvo che per i casi del 118, secondo comma, terzo periodo e seg., tra i quali rilevano anche e proprio i giudizi pendenti. Tale innegabilmente è anche il giudizio di reclamo relativo alla liquidazione del compenso, per cui rispetto a tale giudizio il curatore (e solo lui) mantiene la legittimazione processualein ogni successiva fase, compresa quella di legittimità. II. -Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che si rivela assorbente. Con esso è dedotta la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio, in quanto il ricorrente assume di non aver avuto notizia né dell’istruttoria relativaall’istanza di liquidazione, né di quella relativa alla liquidazione del compenso al curatore subentrante avv. [OSCURATO:PERSONA], né infine della relazione fatta in proposito dal giudice delegato. III. - L ’assunto di parte ricorrente trova conforto nel testo del decreto del tribunale, che testimonia di un provvedimento adottato ex abrupto, senza fissazione di udienza.Vi si dice, semplicemente, “letta l’istanza”, “ visto il parere ”, “esaminati gli atti”. Ne segue che il decreto va cassato in applicazione del consolidato principio secondo cui la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 legge fall. di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 6- 1 n. 30069 - 22, Cass. Sez. 6-1 n. 25532-16, Cass. Sez. 1 n. 8404-16, Cass. Sez. 1 n. 13551- 12). Per completezza deve altresì rammentarsi che è altrettanto consolidato il principio secondo cui la liquidazione del compenso a i curatori succedutisi nel corso della procedura impone che il calcolo avvenga sull'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, previa determinazione, all'interno dei valori così identificati, della percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti. IV. – In definitiva, il decreto va cassato e l a causa nuov amente rinviata al tribunale di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esamein osservanza dei principi appena evocati. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di