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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 17586/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOr dato avviso alle parti?) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Gup del Tribunale di Milano in data 16.4.2021 pronunziando ex art 425 cpp ha prosciolto le imputate dal reato di cui all'art 595 cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto la parte civile tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.

Osservato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge e per difetto di legittimazione.

È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen.

In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione. (Sez. 4, Sentenza n. 14674 del 09/02/2018 Cc. (dep. 30/03/2018 ) Rv. 273263 - 01 Considerato che, pertanto il ricorso, pertanto, deve essere dichiarata de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

SfripP 4(/ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOr dato avviso alle parti?) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Gup del Tribunale di Milano in data 16.4.2021 pronunziando ex art 425 cpp ha prosciolto le imputate dal reato di cui all'art 595 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto la parte civile tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione. Osservato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge e per difetto di legittimazione. È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione. (Sez. 4, Sentenza n. 14674 del 09/02/2018 Cc. (dep. 30/03/2018 ) Rv. 273263 - 01 Considerato che, pertanto il ricorso, pertanto, deve essere dichiarata de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. SfripP 4(/ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris