CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] A avverso la sentenza in data 18.2.2019 della Corte di Appello di aCitognzt visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di 13duzaa ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione e C 2.000,00 di multa per aver detenuto a fini di spaccio circa 63 grammi di marijuana. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta l'affermazione di responsabilità in difetto di qualsivoglia elemento emerso dalle risultanze processuali che consentisse di ritenere la droga in possesso del prevenuto destinata allo spaccio. Deduce al riguardo l'integrale travisamento delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso dell'udienza dibattimentale, secondo cui al momento del controllo degli agenti di polizia, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Senigallia, aveva affermato, non già di essere in procinto di tornare a Bologna, luogo della sua residenza, come inopinatamente ritenuto dalla Corte di appello, bensì che dopo si sarebbe diretto verso il Veneto, avendo una cosa da seguire, dove si sarebbe trattenuto almeno tre settimane. Lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che dovendo essere riferito a tale periodo di permanenza fuori casa la scorta di marijuana trovatagli indosso, tale evidenza sia stata integralmente ignorata dalla sentenza gravata che ha escluso la destinazione dello stupefacente al consumo personale sulla base del solo dato quantitativo, peraltro neppure particolarmente ingente e comunque neppure accertato con una consulenza tossicologica in grado di accertare il principio attivo di stupefacente ivi contenuto, e della mancanza di plausibili giustificazioni da parte del Tonelli sul quantitativo in suo possesso, in tal modo non solo riversando sulla difesa il relativo onere probatorio laddove incombe sull'accusa la prova che la sostanza sia indirizzata allo smercio, ma altresì ponendosi in contrasto con l'univoco orientamento giurisprudenziale che impone, al fine di escludere l'immediatezza del consumo, una valutazione complessiva del fatto, non desumibile dal solo dato quantitativo, ma richiedente la configurabilità anche di altri elementi desumibili dalle specifiche circostanze del caso concreto, invece del tutto neglette. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi fondato. Secondo la consolidata interpretazione di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, il mero dato quantitativo costituito dal superamento dei limiti tabellari previsti dal decreto ministeriale di cui all'art.73 comma 1 bis, lett. a) DPR 309/1990 non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, essendo per contro il giudice chiamato a valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri normativi fissati dall'art.73, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex nnultis Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991; Sez. 6 n.9723 del 17.1.2013, Serafino, Rv. 254695). Ai fini della sussumibilità della fattispecie concreta nella disposizione incriminatrice si è così dato rilievo nella declinazione giurisprudenziale di siffatti principi alle più varie circostanze, quali a titolo esemplificativo, il rinvenimento presso il reo di strumentazione finalizzata al confezionamento di dosi della sostanza stupefacente, il reddito del detentore e del suo nucleo familiare in rapporto alla quantità di droga detenuta, il danaro ovvero le sostanze destinate al taglio trovati in possesso dell'imputato, il luogo come delle circostanze in cui è stata trovata la droga, e ad ogni altro elemento evidenziante la non correlabilità della condotta al consumo in termini di immediatezza. A tali principi la Corte del Conero risulta essersi pienamente conformata avendo ritenuto, con congrua, seppur stringata motivazione, che oltre al dato quantitativo, di cui viene evidenziato sulla base del peso lordo accertato il numero delle dosi medie singole ricavabili, pari a ben 240, concorressero ad escludere l'uso personale le circostanze di tempo e di luogo della condotta, conferendo così risalto al luogo pubblico in cui il prevenuto si trovava, ovverosia in prossimità di una stazione ferroviaria e dunque di un luogo di intenso transito e di maggior presumibile smercio, al fatto che avesse occultato indosso, sotto gli indumenti che indossava, ad eccezione di un'esigua porzione che teneva in tasca, il maggior quantitativo di marijuana di cui aveva tentato di disfarsi alla vista degli agenti di PG, tutti elementi nel novero dei quali si inseriscono anche le confuse dichiarazioni da costui rese nel corso dell'udienza preliminare, indice dell'improvvisazione delle giustificazioni imbastite: invero l'affermazione riportata nella sentenza impugnata, secondo cui aveva già soggiornato la notte precedente presso un amico ed era in procinto di ripartire per Bologna, luogo della sua residenza, risulta, dallo stesso verbale allegato dalla difesa al ricorso, essere stata resa dal prevenuto, ancorchè lo stesso abbia subito dopo precisato che poi sarebbe andato verso il Veneto dove si sarebbe trattenuto per tre settimane, senza ciò nondimeno negare la sua immediata ripartenza diretto a Bologna. In nessun traviamento della prova possono perciò ritenersi essere incorsi i giudici distrettuali che hanno incentrato anche sul rientro del prevenuto nella sua città di residenza, con plausibile e lineare ragionamento, l'esclusione di una scorta da consumarsi nelle successive tre settimane posto che era a Bologna, e non già nel luogo in cui era stato fermato, che aveva acquistato, secondo le sue stesse dichiarazioni, il quantitativo di marijuana trovatagli indosso dai verbalizzanti, quantitativo che non avrebbe avuto ragione di portare con sé per il soggiorno di appena ventiquattrore presso l'amico che lo aveva ospitato quella notte a Senigallia. Emerge invero dalle suddette argomentazioni come la Corte di merito non si sia affatto arrestata nella valutazione del fatto al superamento dei limiti tabellari previsti ex lege per il consumo personale, ma oltre a considerarne l'entità, che comunque acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili nell'ambito dell'apprezzamento complessivo demandato al giudicante, ha esteso il suo apprezzamento agli ulteriori parametri normativi fissati dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, quali le modalità di presentazione della sostanza, avuto riguardo alla sua suddivisione e alle diverse modalità di detenzione del quantitativo di poco più di mezzo grammo dalla restante ben più cospicua parte di marijuana, e le altre circostanze dell'azione (ex multis Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salannan, Rv. 260991; Sez. 6 n.9723 del 17.1.2013, Serafino, Rv. 254695). Pertanto, tenuto conto che la valutazione in ordine alla destinazione della droga è rimessa in via esclusiva, costituendo un apprezzamento di fatto nell'ambito del quale occorre tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, al giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 24160401; Sez. 3, n.46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, Rv. 260991), non emerge nella puntuale declinazione dei canoni interpretativi fissati ai fini della distinzione tra uso personale e destinazione della droga allo smercio, alcuna violazione di legge, né si rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, la contraddittorietà della motivazione, né rillogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., invocati dalla difesa. La sentenza impugnata deve in conclusione ritenersi insuscettibile di censura, seguendo all'esito del ricorso la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament