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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24598/2023

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pronunciato la seguente -Consigliere relatore - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36121 d el ruo l o generale dell’anno 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: accise –diniego rimborso –gasolio per autotrazione per veicoli in servizio di noleggio autobus con conducente - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - contr oricorre n te - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, n. 3/1/2019, depositata in data26 aprile 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società Savda –[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: la società) aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione per i veicoli impiegati in servizio di noleggio di autobus con conducente nel periodo 1 luglio- 30 settembre 2015; la Commissione tributaria provinciale di Aosta aveva rigettato il ricorso; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della V alle d’Aosta ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che : la Direttiva n. 2003/96/Ce avevalasciato agli Stati membri la facoltà di individuare un trattamento specifico per il gasolio commerciale da esercitarsi nelle forme ritenute compatibili dal singolo Stato membro, sicchè non poteva dirsi sussistente un diritto all’applicazione della previsione di agevolazione derivante direttamente dalla Direttiva , avendo questa imposto solo vincoli in ordine ai limiti di tassazione ed al livello di aliquota agevolata; la scelta operata dal legislatore interno di applicare l’agevolazione solo per i servizi di trasporto di persone regolare, oltre che legittimo, trovava la sua ragione nel la finalità di favorire una determinata tipologia di trasporto di persone, cioè quella dei servizi pubblici locali, in considerazione della funzione sociale da esso rivestit a ; non era necessaria la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, posto che l’atto normativo sovranazionale era chiaro ed inequivoco nel suo contenuto; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso la società censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, par. 2 e 3,della Direttiva n. 2003//96/Ce, in relazione all’art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, e all’art. 24ter, d.lgs. n. 504/1995; in particolare, parte ricorrente ritiene non corretta l’interpretazione fornita dal giudice del gravame sull’esatto contenuto della previsione di cui all’art. 7,par. 2 e 3, cit., e, in particolare, la considerazione che la definizione di “gasolio commerciale”, contenuta nella Direttiva, non sarebbe cogente in tutti i suoi elementi, non essendo lo Stato sottoposto ad alcun limiteche, invero, è stato imposto solo ai fini del rispetto dei livelli minimi comunitari di aliquota; secondo parte ricorrente, la lettura combinata del secondo e terzo paragrafo dell’art. 7, cit., dovrebbe, invece, portare ad una interpretazione del disposto normativo secondo cui se, da un lato, è prevista una facoltà per gli Stati membri di applicare o meno un’aliquota di accisa diversa per il gasolio commerciale, d’altro lato, una volta esercitata questa facoltà, non sarebbe possibile procedere ad una definizione diversa del gasolio commerciale rispetto a quella già specificamente fornita nel paragrafo terzo, sicché la restrizione del campo di applicazione soggettivo del trattamento fiscale differenziato, operata dal legislatore interno, si porrebbe in contrasto con la suddetta previsione della normativa sovranazionale; sotto tale profilo, in particolare, secondo parte ricorrente, il legislatore interno non si sarebbe a ttenuto alla definizione normativa di gasolio commerciale utilizzato come propellente contenuta nel par. 3 dell’art. 7 della Direttiva, che contiene una nozione vincolante di gasolio commerciale,avendo ristretto la fattispecie astratta, come configurata dal legislatore unionale, ai soli veicoli adibiti al trasporto di persone di natura pubblica, escludendo pertanto, illegittimamente, il trasporto di persone occasionale, come è quello esercitato dalla ricorrente; il motivo è infondato; sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 30 gennaio 2020, causa C-513/2018 ( [OSCURATO:SOCIETA]); in particolare, la suddetta pronuncia ha preso espressamente in considerazione una fattispecie identica a quella in esame, relativa cioè al diniego del rimborso di accisa su gasolio commerciale usato come carburante per l’attività di trasporto passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente e, in particolare, ha esaminato la questione prospettata in ordine alla compatibilità del diritto interno italiano, di cui all’art. 24ter, d.lgs. n. 504/1995, con le previsioni contenute nell’art. 7, par. 2 e 3, Direttiva 2003/96 e alla eventuale contrarietà al diritto unionale della restrizione soggettiva applicata dal legislatore interno; il giudice remittente, in particolare, aveva posto la questione della applicazione diretta della definizione della categoria del gasolio commerciale utilizzato come propellentee della eventuale contrarietà della previsione di cui all’art 24ter, cit., con la previsione contenuta nell’art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva, in base alla considerazione che la facoltà concessa al legislatore interno non avrebbe potuto riguardare la possibilità di definire quale fosse la nozione di gasolio commerciale, già contenuta nella suddetta previsione unionale; la Corte di giustizia ha quindi precisato che: a) la nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente è definita dal legislatore unionale con riferimento non alla natura pubblica o privata dei soggetti che utilizzano il gasolio, bensì in relazione ai fini per i quali è utilizzato, cioè il trasporto di merci e di passeggeri effettuato con determinati veicoli, sicchè, in astratto, anche una impresa privata può rientrare nella suddetta nozione; b) dovendo procedere ad una interpretazione delle previsioni normative di riferimento (secondo la formulazione, il contesto e le finalità delle stesse), l’ uso dell’espressione “ trasporto regolare o occasionale di passeggeri” è volto ad indicare che il trasporto regolare di passeggeri e il trasporto occasionale di passeggeri, collegati dalla congiunzione “o”, non devono necessariamente essere cumulativamente assoggettati all’aliquota di accisa ridotta, ma possono esserlo anche alternativamente; c) la corretta interpretazione della portata della previsione in esame deriva dai principi espressi dai considerando 3e 4, nei quali è precisato che la finalità della previsione non è quella di procedere ad una armonizzazione totale delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, ma difissare livelli minimi di tassazione armonizzati; d) la disposizione di cui all’art. 7, par. 2, nonché gli ulteriori articoli 5, 4-17 e 19, prevedono la possibilità per gli Stati membri di introdurre aliquote di imposta differenziate, esenzioni di imposta o sgravi fiscali, sicchédal complesso normativo si evince che il legislatore dell’Unione ha lasciato un certo margine di discrezionalità agli Stati membri; a seguito, quindi, di una attività interpretativa, coinvolgente non solo i principi espressi nei considerando ma anche l’intero corpo normativodi riferimento, la Corte di Giustizia ha concluso che l’impianto sistematico della Direttiva 2003/96 depone a favore di una interpretazione dell’art.7, par. 3, lett. b), nel senso che l’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta nondeve necessariamente comprendere il trasporto regolare e occasionale di passeggeri, ma può anche essere limitata a una di tali forme di trasporto di passeggeri; ciò in quanto, continua la Corte di giustizia, riconoscere agli Stati membri la possibilità di prevedere un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio utilizzato per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello utilizzato per il traporto occasionale di passeggeri consente loro di attuare politiche adeguate ai loro contesti nazionali, in particolare in materia di trasporto e di accessibilità dei territori, mentre la finalità della Direttiva, unicamente rivolta alla fissazione dei livelli minimi comunitari di tassazione, ha riguardo alla tutela delfunzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando le distorsioni della concorrenza, oltre che tendere ad incoraggiare obiettivi di politica ambientale; proprio con riferimento a tale ultimo profilo, quindi, la Corte di giustizia ha precisato che la previsione unionale di riferimento non osta a una normativa nazionale, quale quella italiana,che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente nell’ambito dell’attività di trasporto regolare di passeggeri senza , tuttavia,prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato nell’ambito di una attività di trasporto occasionale di passeggeri, tenuto conto che la applicazione dell’aliquota ridotta diminuisce i costi connessi al consumo del gasolio, sicché la riduzione del numero dei beneficiari di tale agevolazione può incitare a limitare tale consumo per le forme di trasporto dei passeggeri che non ne beneficiano, e, pertanto, contribuisce agli obiettivi di politica ambientale incoraggiati dalla Direttiva; con specifico riferimento, poi, alla questione della tutela del principio della parità di trattamento, la Corte ha evidenziato che: i servizi di trasporto regolare di passeggeri assicurano, per definizione, il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei medesimi hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite, mentre i servizi di trasporto occasionale di passeggeri rispondono ad esigenze puntuali; inoltre, gli operatori che forniscono servizi di trasporto regolare di passeggeri sono generalmente incaricati di missioni di servizio pubblico; sotto tale profilo, poiché i servizi di trasporto regolare ed i servizi di trasporto occasionale di passeggeri non appaiono rispondere alle medesime esigenze, la normativa nazionale di riferimento non sembra violare il principio della parità di trattamento; sotto questo ultimo profilo, parte ricorrente non ha prospettato elementi concreti per ritenere di dovere valutare la sussistenza, in concreto, di una situazione di disparità di trattamento che consenta di superare la valutazione astratta di mancata violazione del suddetto principio affermata dalla Corte di giustizia; in sostanza, la pronuncia della Corte di giustizia ha fornita la corretta lettura interpretativa della previsione di cui all’art. 7, par. 2 e 3, Direttiva 2003/96, che è in contrasto con quella prospettata dalla parte ricorrente con il presente motivo di ricorso; la normativa interna, in particolare, di cui all’art. 24ter, d.lgs. n. 504/1995, non si pone in contrasto con l’art. 7, par. 2 e 3, della suddetta Direttiva, poiché viene lasciata agli stati membri la facoltà di limitare l’applicazione dell’aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri; ne consegue il rigetto del ricorso; ai fini delle spese, lestesse vanno compensate, atteso che la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia è intervenuta in data successiva alla presentazionedel presente ricorso; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorsoe compensa le spese di lite.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere relatore - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36121 d el ruo l o generale dell’anno 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: accise –diniego rimborso –gasolio per autotrazione per veicoli in servizio di noleggio autobus con conducente - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - contr oricorre n te - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, n. 3/1/2019, depositata in data26 aprile 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società Savda –[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: la società) aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione per i veicoli impiegati in servizio di noleggio di autobus con conducente nel periodo 1 luglio- 30 settembre 2015; la Commissione tributaria provinciale di Aosta aveva rigettato il ricorso; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della V alle d’Aosta ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che : la Direttiva n. 2003/96/Ce avevalasciato agli Stati membri la facoltà di individuare un trattamento specifico per il gasolio commerciale da esercitarsi nelle forme ritenute compatibili dal singolo Stato membro, sicchè non poteva dirsi sussistente un diritto all’applicazione della previsione di agevolazione derivante direttamente dalla Direttiva , avendo questa imposto solo vincoli in ordine ai limiti di tassazione ed al livello di aliquota agevolata; la scelta operata dal legislatore interno di applicare l’agevolazione solo per i servizi di trasporto di persone regolare, oltre che legittimo, trovava la sua ragione nel la finalità di favorire una determinata tipologia di trasporto di persone, cioè quella dei servizi pubblici locali, in considerazione della funzione sociale da esso rivestit a ; non era necessaria la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, posto che l’atto normativo sovranazionale era chiaro ed inequivoco nel suo contenuto; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso la società censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, par. 2 e 3,della Direttiva n. 2003//96/Ce, in relazione all’art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, e all’art. 24ter, d.lgs. n. 504/1995; in particolare, parte ricorrente ritiene non corretta l’interpretazione fornita dal giudice del gravame sull’esatto contenuto della previsione di cui all’art. 7,par. 2 e 3, cit., e, in particolare, la considerazione che la definizione di “gasolio commerciale”, contenuta nella Direttiva, non sarebbe cogente in tutti i suoi elementi, non essendo lo Stato sottoposto ad alcun limiteche, invero, è stato imposto solo ai fini del rispetto dei livelli minimi comunitari di aliquota; secondo parte ricorrente, la lettura combinata del secondo e terzo paragrafo dell’art. 7, cit., dovrebbe, invece, portare ad una interpretazione del disposto normativo secondo cui se, da un lato, è prevista una facoltà per gli Stati membri di applicare o meno un’aliquota di accisa diversa per il gasolio commerciale, d’altro lato, una volta esercitata questa facoltà, non sarebbe possibile procedere ad una definizione diversa del gasolio commerciale rispetto a quella già specificamente fornita nel paragrafo terzo, sicché la restrizione del campo di applicazione soggettivo del trattamento fiscale differenziato, operata dal legislatore interno, si porrebbe in contrasto con la suddetta previsione della normativa sovranazionale; sotto tale profilo, in particolare, secondo parte ricorrente, il legislatore interno non si sarebbe a ttenuto alla definizione normativa di gasolio commerciale utilizzato come propellente contenuta nel par. 3 dell’art. 7 della Direttiva, che contiene una nozione vincolante di gasolio commerciale,avendo ristretto la fattispecie astratta, come configurata dal legislatore unionale, ai soli veicoli adibiti al trasporto di persone di natura pubblica, escludendo pertanto, illegittimamente, il trasporto di persone occasionale, come è quello esercitato dalla ricorrente; il motivo è infondato; sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 30 gennaio 2020, causa C-513/2018 ( [OSCURATO:SOCIETA]); in particolare, la suddetta pronuncia ha preso espressamente in considerazione una fattispecie identica a quella in esame, relativa cioè al diniego del rimborso di accisa su gasolio commerciale usato come carburante per l’attività di trasporto passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente e, in particolare, ha esaminato la questione prospettata in ordine alla compatibilità del diritto interno italiano, di cui all’art. 24ter, d.lgs. n. 504/1995, con le previsioni contenute nell’art. 7, par. 2 e 3, Direttiva 2003/96 e alla eventuale contrarietà al diritto unionale della restrizione soggettiva applicata dal legislatore interno; il giudice remittente, in particolare, aveva posto la questione della applicazione diretta della definizione della categoria del gasolio commerciale utilizzato come propellentee della eventuale contrarietà della previsione di cui all’art 24ter, cit., con la previsione contenuta nell’art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva, in base alla considerazione che la facoltà concessa al legislatore interno non avrebbe potuto riguardare la possibilità di definire quale fosse la nozione di gasolio commerciale, già contenuta nella suddetta previsione unionale; la Corte di giustizia ha quindi precisato che: a) la nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente è definita dal legislatore unionale con riferimento non alla natura pubblica o privata dei soggetti che utilizzano il gasolio, bensì in relazione ai fini per i quali è utilizzato, cioè il trasporto di merci e di passeggeri effettuato con determinati veicoli, sicchè, in astratto, anche una impresa privata può rientrare nella suddetta nozione; b) dovendo procedere ad una interpretazione delle previsioni normative di riferimento (secondo la formulazione, il contesto e le finalità delle stesse), l’ uso dell’espressione “ trasporto regolare o occasionale di passeggeri” è volto ad indicare che il trasporto regolare di passeggeri e il trasporto occasionale di passeggeri, collegati dalla congiunzione “o”, non devono necessariamente essere cumulativamente assoggettati all’aliquota di accisa ridotta, ma possono esserlo anche alternativamente; c) la corretta interpretazione della portata della previsione in esame deriva dai principi espressi dai considerando 3e 4, nei quali è precisato che la finalità della previsione non è quella di procedere ad una armonizzazione totale delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, ma difissare livelli minimi di tassazione armonizzati; d) la disposizione di cui all’art. 7, par. 2, nonché gli ulteriori articoli 5, 4-17 e 19, prevedono la possibilità per gli Stati membri di introdurre aliquote di imposta differenziate, esenzioni di imposta o sgravi fiscali, sicchédal complesso normativo si evince che il legislatore dell’Unione ha lasciato un certo margine di discrezionalità agli Stati membri; a seguito, quindi, di una attività interpretativa, coinvolgente non solo i principi espressi nei considerando ma anche l’intero corpo normativodi riferimento, la Corte di Giustizia ha concluso che l’impianto sistematico della Direttiva 2003/96 depone a favore di una interpretazione dell’art.7, par. 3, lett. b), nel senso che l’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta nondeve necessariamente comprendere il trasporto regolare e occasionale di passeggeri, ma può anche essere limitata a una di tali forme di trasporto di passeggeri; ciò in quanto, continua la Corte di giustizia, riconoscere agli Stati membri la possibilità di prevedere un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio utilizzato per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello utilizzato per il traporto occasionale di passeggeri consente loro di attuare politiche adeguate ai loro contesti nazionali, in particolare in materia di trasporto e di accessibilità dei territori, mentre la finalità della Direttiva, unicamente rivolta alla fissazione dei livelli minimi comunitari di tassazione, ha riguardo alla tutela delfunzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando le distorsioni della concorrenza, oltre che tendere ad incoraggiare obiettivi di politica ambientale; proprio con riferimento a tale ultimo profilo, quindi, la Corte di giustizia ha precisato che la previsione unionale di riferimento non osta a una normativa nazionale, quale quella italiana,che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente nell’ambito dell’attività di trasporto regolare di passeggeri senza , tuttavia,prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato nell’ambito di una attività di trasporto occasionale di passeggeri, tenuto conto che la applicazione dell’aliquota ridotta diminuisce i costi connessi al consumo del gasolio, sicché la riduzione del numero dei beneficiari di tale agevolazione può incitare a limitare tale consumo per le forme di trasporto dei passeggeri che non ne beneficiano, e, pertanto, contribuisce agli obiettivi di politica ambientale incoraggiati dalla Direttiva; con specifico riferimento, poi, alla questione della tutela del principio della parità di trattamento, la Corte ha evidenziato che: i servizi di trasporto regolare di passeggeri assicurano, per definizione, il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei medesimi hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite, mentre i servizi di trasporto occasionale di passeggeri rispondono ad esigenze puntuali; inoltre, gli operatori che forniscono servizi di trasporto regolare di passeggeri sono generalmente incaricati di missioni di servizio pubblico; sotto tale profilo, poiché i servizi di trasporto regolare ed i servizi di trasporto occasionale di passeggeri non appaiono rispondere alle medesime esigenze, la normativa nazionale di riferimento non sembra violare il principio della parità di trattamento; sotto questo ultimo profilo, parte ricorrente non ha prospettato elementi concreti per ritenere di dovere valutare la sussistenza, in concreto, di una situazione di disparità di trattamento che consenta di superare la valutazione astratta di mancata violazione del suddetto principio affermata dalla Corte di giustizia; in sostanza, la pronuncia della Corte di giustizia ha fornita la corretta lettura interpretativa della previsione di cui all’art. 7, par. 2 e 3, Direttiva 2003/96, che è in contrasto con quella prospettata dalla parte ricorrente con il presente motivo di ricorso; la normativa interna, in particolare, di cui all’art. 24ter, d.lgs. n. 504/1995, non si pone in contrasto con l’art. 7, par. 2 e 3, della suddetta Direttiva, poiché viene lasciata agli stati membri la facoltà di limitare l’applicazione dell’aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri; ne consegue il rigetto del ricorso; ai fini delle spese, lestesse vanno compensate, atteso che la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia è intervenuta in data successiva alla presentazionedel presente ricorso; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoe compensa le spese di lite. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un
Sentenza Cassazione n. 24598/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris