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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 37093/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19520-2016 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 3583 C.T.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 748/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/02/2016 R.G.N. 1014/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19520/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.2.2016 n. 748, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame proposto dall'Inail avverso la sentenza del tribunale di Padova che aveva accolto l'opposizione proposta dalla società CTP [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il certificato di variazione Inail emesso in data 4.10.10, per l'inquadramento in diversa gestione tariffaria.

La ditta, in particolare, non contestava l'inquadramento operato dall'Inail nel settore industria, ma la retroattività della richiesta di pagamento avanzata dall'Istituto, assumendo che in ragione del comma secondo dell'art. 14 DM 12.2.00, l'obbligo di pagamento doveva decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della variazione.

Il tribunale di Padova accertava l'insussistenza della pretesa Inail per il periodo antecedente al 2009 (da quando cioè risulta che la società era conoscenza della variazione).

A sostegno della propria pronuncia di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha rilevato come nella specie non vi fosse stata una variazione di classificazione da parte dell'Inps intervenuta medio tempore, poiché era incontestato che l'Inps, fin dal 2000, aveva classificato la società nel ramo industria e l'errore non era conseguente a dati inesatti della società che invece aveva denunciato regolarmente le proprie unità produttive.

La medesima Corte territoriale ha, inoltre, accertato come l'errore fosse dipeso da una errata trasmigrazione dei dati da istituto a istituto e la richiesta di riesame proposta dalla società in data 3.12.08 non riguardava il diverso inquadramento Inail oggetto di controversia, ma voci di rischio comprese in pat diverse da quelle oggetto di contestazione: pertanto, doveva applicarsi la regola della non retroattività delle rettifiche disposte d'ufficio.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inail ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre CTP [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inail deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 11 e 14 comma 3 del DM 12.2.2000, norma delegata in forza degli artt. 39, 40 e 41 del DPR n. 1124/65, anche in riferimento all'art. 3 comma 8 della legge n. 335/95 e dell'art. 49 della legge n. 88/89, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non aver i giudici di merito riconosciuto al provvedimento di inquadramento Inail la medesima decorrenza del provvedimento di inquadramento adottato dall'Inps, fatta salva la prescrizione quinquennale ed anche in virtù del disposto dell'art. 14 del DM 12..12.2000 che i prevede l'obbligo di denuncia del datore di lavoro di cui all'art. 11 del DM tariffe del 12.12.2000.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della

I. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato"(Cass. n. 6081/21, 19785/17).

Nella specie, pertanto, correttamente la Corte d'appello ha fatto decorrere il l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell'Inail dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di variazione, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del DM 12.12.00 (non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'ente ricorrente del doppio del contributo unificato, Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna l'Inali a pagare alla società CTP [OSCURATO:PERSONA] srl le spese di lite che liquida nell'importo di C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19520-2016 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 3583 C.T.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 748/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/02/2016 R.G.N. 1014/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19520/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.2.2016 n. 748, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame proposto dall'Inail avverso la sentenza del tribunale di Padova che aveva accolto l'opposizione proposta dalla società CTP [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il certificato di variazione Inail emesso in data 4.10.10, per l'inquadramento in diversa gestione tariffaria. La ditta, in particolare, non contestava l'inquadramento operato dall'Inail nel settore industria, ma la retroattività della richiesta di pagamento avanzata dall'Istituto, assumendo che in ragione del comma secondo dell'art. 14 DM 12.2.00, l'obbligo di pagamento doveva decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della variazione. Il tribunale di Padova accertava l'insussistenza della pretesa Inail per il periodo antecedente al 2009 (da quando cioè risulta che la società era conoscenza della variazione). A sostegno della propria pronuncia di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha rilevato come nella specie non vi fosse stata una variazione di classificazione da parte dell'Inps intervenuta medio tempore, poiché era incontestato che l'Inps, fin dal 2000, aveva classificato la società nel ramo industria e l'errore non era conseguente a dati inesatti della società che invece aveva denunciato regolarmente le proprie unità produttive. La medesima Corte territoriale ha, inoltre, accertato come l'errore fosse dipeso da una errata trasmigrazione dei dati da istituto a istituto e la richiesta di riesame proposta dalla società in data 3.12.08 non riguardava il diverso inquadramento Inail oggetto di controversia, ma voci di rischio comprese in pat diverse da quelle oggetto di contestazione: pertanto, doveva applicarsi la regola della non retroattività delle rettifiche disposte d'ufficio. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inail ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre CTP [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inail deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 11 e 14 comma 3 del DM 12.2.2000, norma delegata in forza degli artt. 39, 40 e 41 del DPR n. 1124/65, anche in riferimento all'art. 3 comma 8 della legge n. 335/95 e dell'art. 49 della legge n. 88/89, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non aver i giudici di merito riconosciuto al provvedimento di inquadramento Inail la medesima decorrenza del provvedimento di inquadramento adottato dall'Inps, fatta salva la prescrizione quinquennale ed anche in virtù del disposto dell'art. 14 del DM 12..12.2000 che i prevede l'obbligo di denuncia del datore di lavoro di cui all'art. 11 del DM tariffe del 12.12.2000. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della I. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato"(Cass. n. 6081/21, 19785/17). Nella specie, pertanto, correttamente la Corte d'appello ha fatto decorrere il l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell'Inail dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di variazione, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del DM 12.12.00 (non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'ente ricorrente del doppio del contributo unificato, Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna l'Inali a pagare alla società CTP [OSCURATO:PERSONA] srl le spese di lite che liquida nell'importo di C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso
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