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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 37413/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1781/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 22691/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugmato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di L’Aquila, con provvedimento del 26/06/2025, ha confermato l’ordinanza con cui in data 03/06/2025 il Gip presso il Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto allo stesso provvisoriamente ascritto (tentata estorsione). 2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, con unico motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.Il Tribunale ha escluso la ricorrenza del delitto ascritto ritenendo risolutiva la presenza di uno iato temporale tra la richiesta estorsiva e la violenza e successiva minaccia posta in essere nei confronti della persona offesa in modo non condivisibile; in realtà tale iato temporale non sussiste affatto e la violenza è stata posta in essere proprio allo scopo di ottenere l’ingiusto profitto, che non veniva consegnato solo per la resistenza della persona offesa.

Il successivo allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], seppure caratterizzato dalla pronuncia di frasi gravemente minacciose, non può essere considerato elemento risolutivo per escludere la ricorrenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del delitto oggetto di imputazione provvisoria. 4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37413/2025 Roma, lì, 17/11/2025 5.La difesa ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 6.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che non consentito per le ragioni che seguono.

Si deve, in tal senso, osservare: - che il ricorso è stato proposto in modo del tutto generico, attesa la mancata evocazione da parte del ricorrente del vizio, denunciabile in sede di legittimità, che caratterizzerebbe il provvedimento impugnato; - che è stata articolata una critica non consentita in questa sede, essendosi il ricorso limitato a proporre una censura di fatto quanto alla valutazione e ricostruzione della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale.

Il Tribunale ha invece considerato, in modo logico ed argomentato, quale elemento di discrimine la presenza di un tempo apprezzabile tra la richiesta e la successiva reazione violenta, tanto da non poter ritener sussistente la provvista indiziaria in ordine al reato provvisoriamente imputato.

Il ricorrente ha proposto una propria diversa (e ritenuta più plausibile) valutazione degli elementi acquisiti, ritenendo in fatto inesistente lo scarto temporale tra le due azioni, senza effettivamente confrontarsi con la ricostruzione in diritto del provvedimento impugnato e senza allegare il vizio valutabile in sede di legittimità, in assenza, dunque, di effettivo confronto con la motivazione (che ha richiamato la assenza di un rapporto di strumentalità tra la violenza e minaccia e la eventuale condizione psicologica di costrizione della vittima).

In conclusione, si deve ribadire che in tema dimisurecautelaripersonali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1781/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 22691/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugmato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di L’Aquila, con provvedimento del 26/06/2025, ha confermato l’ordinanza con cui in data 03/06/2025 il Gip presso il Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto allo stesso provvisoriamente ascritto (tentata estorsione). 2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, con unico motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.Il Tribunale ha escluso la ricorrenza del delitto ascritto ritenendo risolutiva la presenza di uno iato temporale tra la richiesta estorsiva e la violenza e successiva minaccia posta in essere nei confronti della persona offesa in modo non condivisibile; in realtà tale iato temporale non sussiste affatto e la violenza è stata posta in essere proprio allo scopo di ottenere l’ingiusto profitto, che non veniva consegnato solo per la resistenza della persona offesa. Il successivo allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], seppure caratterizzato dalla pronuncia di frasi gravemente minacciose, non può essere considerato elemento risolutivo per escludere la ricorrenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del delitto oggetto di imputazione provvisoria. 4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37413/2025 Roma, lì, 17/11/2025 5.La difesa ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 6.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che non consentito per le ragioni che seguono. Si deve, in tal senso, osservare: - che il ricorso è stato proposto in modo del tutto generico, attesa la mancata evocazione da parte del ricorrente del vizio, denunciabile in sede di legittimità, che caratterizzerebbe il provvedimento impugnato; - che è stata articolata una critica non consentita in questa sede, essendosi il ricorso limitato a proporre una censura di fatto quanto alla valutazione e ricostruzione della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale. Il Tribunale ha invece considerato, in modo logico ed argomentato, quale elemento di discrimine la presenza di un tempo apprezzabile tra la richiesta e la successiva reazione violenta, tanto da non poter ritener sussistente la provvista indiziaria in ordine al reato provvisoriamente imputato. Il ricorrente ha proposto una propria diversa (e ritenuta più plausibile) valutazione degli elementi acquisiti, ritenendo in fatto inesistente lo scarto temporale tra le due azioni, senza effettivamente confrontarsi con la ricostruzione in diritto del provvedimento impugnato e senza allegare il vizio valutabile in sede di legittimità, in assenza, dunque, di effettivo confronto con la motivazione (che ha richiamato la assenza di un rapporto di strumentalità tra la violenza e minaccia e la eventuale condizione psicologica di costrizione della vittima). In conclusione, si deve ribadire che in tema dimisurecautelaripersonali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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