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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 44942/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva successivamente depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo del profittò per equivalente del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti ipotizzato quale amministratore di fatto di una società.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. per essere stato utilizzato il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, benché sin dall'inizio della verifica fiscale condotta nei confronti della società emergesse come questa fosse evasore totale, non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, posto che ci si limita a reiterare, con argomentazioni prive di specificità, la medesima doglianza rassegnata con l'istanza di riesame, del tutto legittimamente e logicamente disattesa dal Tribunale sammaritano.

Ed invero, l'ordinanza ha fatto buon governo del consolidato principio condiviso dal Collegio - giusta il quale l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. va interpretato nel senso che, nel corso di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata, sicché, con riguardo ai reati fiscali che prevedono soglie di punibilità, è necessario che emergano indizi del suo superamento (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679; v. già Sez.

U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291).

Il ricorso - sul punto irrimediabilmente generico - non allega specifici elementi da cui risulti che questa situazione ricorresse allorquando fu iniziata la verifica fiscale e tale Serino rilasciò agli accertatori le dichiarazioni utilizzate per ritenere che l'odierno ricorrente fosse amministratore di fatto della società.

L'ordinanza, per contro, attesta che soltanto all'esito dell'analisi dei conti correnti intestati alla società e ai suoi rappresentanti (legali o di fatto) emersero elementi indiziari tali da far fondatamente presumere il superamento della soglia di punibilità richiesta dalla norma incriminatrice ipotizzata, sicché non può allo stato dubitarsi dell'utilizzabilità degli accertamenti sino a quel momento compiuti e riversati nel processo verbale di constatazione, da considerarsi in questa parte come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc.pen. (cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Rv. 242523).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza de.CCO-- Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle kmmende della somma equititivamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle gmmende.

Così deciso il 6 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva successivamente depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo del profittò per equivalente del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti ipotizzato quale amministratore di fatto di una società. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. per essere stato utilizzato il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, benché sin dall'inizio della verifica fiscale condotta nei confronti della società emergesse come questa fosse evasore totale, non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, posto che ci si limita a reiterare, con argomentazioni prive di specificità, la medesima doglianza rassegnata con l'istanza di riesame, del tutto legittimamente e logicamente disattesa dal Tribunale sammaritano. Ed invero, l'ordinanza ha fatto buon governo del consolidato principio condiviso dal Collegio - giusta il quale l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. va interpretato nel senso che, nel corso di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata, sicché, con riguardo ai reati fiscali che prevedono soglie di punibilità, è necessario che emergano indizi del suo superamento (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679; v. già Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Il ricorso - sul punto irrimediabilmente generico - non allega specifici elementi da cui risulti che questa situazione ricorresse allorquando fu iniziata la verifica fiscale e tale Serino rilasciò agli accertatori le dichiarazioni utilizzate per ritenere che l'odierno ricorrente fosse amministratore di fatto della società. L'ordinanza, per contro, attesta che soltanto all'esito dell'analisi dei conti correnti intestati alla società e ai suoi rappresentanti (legali o di fatto) emersero elementi indiziari tali da far fondatamente presumere il superamento della soglia di punibilità richiesta dalla norma incriminatrice ipotizzata, sicché non può allo stato dubitarsi dell'utilizzabilità degli accertamenti sino a quel momento compiuti e riversati nel processo verbale di constatazione, da considerarsi in questa parte come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc.pen. (cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Rv. 242523). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza de.CCO-- Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle kmmende della somma equititivamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle gmmende. Così deciso il 6 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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