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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 02962/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio, provenuta dalla Cancelleria, in relazione all’ordinanza 09/09/2022, n. 26667(recte: 17/12/2021, n.40561) emessa da questa Corte, Sez.

Sesta Civile, Sottesez.

Terza, nel giudizio, vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre sentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –(già) ricorrente – e Agenzia delle Entrate –Riscossione, Prefettura di Salerno; -(già) i ntimat e - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato un atto intitolato “istanza per correzione di sentenza”, segnalando un errore materiale nell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez.

Sesta Civile, Sottesez.

Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 ed osservando che nel dispositivo di tale ordinanza,resanell’ambito di un giudizio per regolamento di competenza,il Giudice di pace dichiarato competente era stato individuato nel «Giudice di pace di Battipaglia» (p.6), ufficio giudiziario in realtà inesistente; l’istanza, previa qualificazione come “ricorso”, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di notifica alle altre parti, con ordinanza emessa da questa Corte, Sez.

Sesta Civile, Sottesez.

Terza, 9 settembre 2022, n. 26667; successivamente a tale declaratoria di inammissibilità dell’ istanza di correzione provenutadalla parte interessata , è stato attivato il procedimento volto al rilievo d’ufficio del detto errore materiale , con segnalazione della Cancelleria del 30 settembre 2022, la quale, benché formalmente proposta avverso l’ordinanza n.26667/2022, è sostanzialmente diretta a suscitare il rilievo d’ufficio della correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente ordinanza n. 45561/2021; [OSCURATO:PERSONA]: il contraddittorio sul procedimento dicorrezione deve ritenersi integrato; nel merito, dall’esame dell’ordinanza corrigenda emerge che la Corte , pronunciando su un ricorso per regolamento di competenza, dopo avere formulato il proprio giudizio sul m e rito del regolamento , dichiara n d o competente, ratione materiae, il Giudice di pace, per mero errore ha indicato, sia in motivazione(par.1.7) che in dispositivo, il Giudice di pace competente in quello di Battipaglia ( ufficio giudiziario inesistente), anziché in quello di Eboli; occorre pertanto correggere l’erroremateriale in questione, nel senso che, nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo dell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez.

Sesta Civile, Sottesez.

Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 , ove leggesi “Battipaglia”, debba leggersi e intendersi: “Eboli”;non si deve provvederesulle spese del procedimento di correzione ; [OSCURATO:PERSONA] la Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo della ordinanza emessa da questa Corte, Sez.

Sesta Civile, Sottesez.

Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561, nel senso che, ove leggesi “Battipaglia”, debba leggersi e intendersi:“Eboli”; manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40561, oggetto di correzione.

Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio, provenuta dalla Cancelleria, in relazione all’ordinanza 09/09/2022, n. 26667(recte: 17/12/2021, n.40561) emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, nel giudizio, vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre sentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –(già) ricorrente – e Agenzia delle Entrate –Riscossione, Prefettura di Salerno; -(già) i ntimat e - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato un atto intitolato “istanza per correzione di sentenza”, segnalando un errore materiale nell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 ed osservando che nel dispositivo di tale ordinanza,resanell’ambito di un giudizio per regolamento di competenza,il Giudice di pace dichiarato competente era stato individuato nel «Giudice di pace di Battipaglia» (p.6), ufficio giudiziario in realtà inesistente; l’istanza, previa qualificazione come “ricorso”, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di notifica alle altre parti, con ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 9 settembre 2022, n. 26667; successivamente a tale declaratoria di inammissibilità dell’ istanza di correzione provenutadalla parte interessata , è stato attivato il procedimento volto al rilievo d’ufficio del detto errore materiale , con segnalazione della Cancelleria del 30 settembre 2022, la quale, benché formalmente proposta avverso l’ordinanza n.26667/2022, è sostanzialmente diretta a suscitare il rilievo d’ufficio della correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente ordinanza n. 45561/2021; [OSCURATO:PERSONA]: il contraddittorio sul procedimento dicorrezione deve ritenersi integrato; nel merito, dall’esame dell’ordinanza corrigenda emerge che la Corte , pronunciando su un ricorso per regolamento di competenza, dopo avere formulato il proprio giudizio sul m e rito del regolamento , dichiara n d o competente, ratione materiae, il Giudice di pace, per mero errore ha indicato, sia in motivazione(par.1.7) che in dispositivo, il Giudice di pace competente in quello di Battipaglia ( ufficio giudiziario inesistente), anziché in quello di Eboli; occorre pertanto correggere l’erroremateriale in questione, nel senso che, nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo dell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 , ove leggesi “Battipaglia”, debba leggersi e intendersi: “Eboli”;non si deve provvederesulle spese del procedimento di correzione ; [OSCURATO:PERSONA] la Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo della ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561, nel senso che, ove leggesi “Battipaglia”, debba leggersi e intendersi:“Eboli”; manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40561, oggetto di correzione. Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
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