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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14603/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UI 06JOR4C), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di ricettazione, applicando la pena indicata dalla parti di mesi sei di reclusione ed euro di 400 di multa;

2. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 129 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi necessari alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è manifestamente infondato: invero, il ricorrente, oltre a non avere neppure specificato in relazione a quale delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione egli invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sorvola sul pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.[OSCURATO:PERSONA] G1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 06JOR4C), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di ricettazione, applicando la pena indicata dalla parti di mesi sei di reclusione ed euro di 400 di multa; 2. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 129 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi necessari alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è manifestamente infondato: invero, il ricorrente, oltre a non avere neppure specificato in relazione a quale delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione egli invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sorvola sul pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.[OSCURATO:PERSONA] G1 [OSCURATO:PERSONA]
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