CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Pasquale SALVIA, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di cui all'art. 171 -ter I. 633 del 1941 e 648 cod. pen. giudicati con le tre sentenze elencate; considerato, in particolare: che il giudice adito ha correttamente valorizzato, quali indicatori ostativi all'accoglimento dell'istanza, il lasso temporale non breve intercorso tra i reati (otto mesi tra il primo e il secondo e due anni tra il secondo e il terzo) e l'assenza di significativi elementi capaci di accreditare l'ipotesi di un'unica matrice deliberativa, osservando che dagli atti emergeva, piuttosto, la commissione di delitti scaturita da contingenze occasionali, nell'ottica di una scelta di vita di trarre guadagni illeciti dalla vendita dei supporti contraffatti; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, sono meramente assertivi e confutativi e, pertanto, giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni; • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]