CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/07/2020 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 21 luglio 2020 il Tribunale di Foggia ha applicato al ricorrente la pena richiesta dalle partiiex artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di ricettazione, 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la mogifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103 entrata in vigore prima della presentazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.05.2023. Il Consigliere estensore Il P ente [OSCURATO:PERSONA] i iotallevi [OSCURATO:PERSONA]