CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 26595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso; lette le memorie del 22/05/2026 e del 03/06/2026, depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del sequestro conservativo disposto dal Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalle Autorità della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].Per un'utile comprensione dei motivi di ricorso, è opportuno dare conto dei principali snodi del procedimento. 1.1. Su richiesta del Procuratore della Repubblica (formulata nel contesto di una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con decreto del 12/11/2025, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro conservativo di alcuni beni mobili e immobili. Il sequestro conservativo è stato disposto per assicurare gli effetti della sentenza del 08/07/2024 dal Commissario della Legge di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con incidente di esecuzione promosso con ricorso del 17/02/2026, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca del sequestro conservativo, corroborando tale richiesta con una pluralità di motivi. In primo luogo, si è censurata la mancanza assoluta di motivazione, con vizio di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.: secondo il ricorrente, il sequestro conservativo è stato disposto senza alcuna autonoma valutazione (e motivazione) delle esigenze cautelari reali; infatti il decreto oggetto di ricorso si è limitato a richiamare le imputazioni e il dispositivo della sentenza sanmarinese. In secondo luogo, si denunciavano vizi procedurali. Secondo la tesi difensiva, nel caso del ricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, sottoscritta a Varsavia il 16/05/2005, ratificata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010. Applicando le regole procedurali previste da detta Convenzione, la richiesta di assistenza giudiziaria non avrebbe potuto essere formulata con "modalità diretta", essendo viceversa necessario percorrere gli ordinari canali di comunicazione istituiti presso le Autorità centrali. La violazione delle regole procedurali nella formulazione della richiesta di assistenza giudiziaria determinerebbe dunque la nullità del provvedimento di sequestro conservativo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Il provvedimento di sequestro conservativo sarebbe altresì nullo per violazione dell'art. 316, comma 2, cod. proc. pen. In terzo luogo, si denunciava l'illegittimità del provvedimento di sequestro conservativo, avendo esso ad oggetto anche un bene immobile che risulta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], coniuge separata del ricorrente, che ha ottenuto l'assegnazione di quel bene in conseguenza degli accordi intervenuti tra i due in sede di separazione. Sotto tale profilo, pertanto, il sequestro conservativo deve essere revocato. In via pregiudiziale - rispetto al merito delle richieste appena riassunte - [OSCURATO:PERSONA] aveva anche sollecitato il primo giudice a sollevare incidente di legittimità costituzionale, denunciando il contrasto degli artt. 724-725 cod. proc. 2pen. con gli artt. 3, 24, 111 e 42 Cost., nella parte in cui non si prevede l'impugnabilità della decisione che valuta l'ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria. 1.3. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze - investito ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento al fatto che sia stato disposto il sequestro conservativo anche sull'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (sul quale [OSCURATO:PERSONA] vanta solo un diritto di abitazione), il Giudice di merito ha rilevato il difetto di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] a dolersi del sequestro sul bene. Con riferimento alle altre doglianze, il Giudice di merito ha evidenziato che: (i) in difetto di specifica previsione, i provvedimenti cautelari reali disposti a seguito di accoglimento di richiesta di rogatoria non possono essere impugnati con richiesta di riesame; (ii) il rinvio operato dall'art. 725, comma 1, cod. proc. pen. alle disposizioni del codice di rito italiano per l'esecuzione delle rogatorie fonda la giurisdizione del giudice dell'esecuzione, ma limitatamente alle questioni attinenti all'atto di esecuzione dell'ordinanza di exequatur; (iii) sono viceversa sottratte alla cognizione dell'autorità giudiziaria italiana le questioni relative ai presupposti della richiesta di rogatoria, che devono essere oggetto di doglianza di fronte all'autorità giudiziaria che ha chiesto assistenza a quella italiana. Secondo il provvedimento impugnato, la mancata previsione di una possibilità di impugnazione della decisione di ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria può determinare problemi di possibile illegittimità costituzionale, in relazione all'esercizio del diritto di difesa e in relazione alla tutela del diritto di proprietà. Tuttavia - osserva il Giudice di merito - la questione della mancata previsione dell'istituto del riesame del sequestro conservativo è questione irrilevante nel contesto di un procedimento attivato nelle forme dell'incidente di esecuzione (si richiama, al riguardo, un precedente di questa Corte, Sez. 6, n. 31117 del 09/07/2025, Pmt in proc. Confuorti, Rv. 288637 - 01). 2. Il ricorrente impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, proponendo in via pregiudiziale una questione di legittimità costituzionale e, nel merito, denunciando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla possibilità di proporre istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. 2.1. Sotto il primo profilo, si censura il contrasto del dettato degli artt. 724 e 3725 cod. proc. pen. con gli artt. 3, 24, 111 e 42 Cost. Infatti, la mancata previsione di una possibilità di impugnazione della decisione che valuta l'ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria, in esecuzione della quale è stato emesso un decreto di sequestro conservativo priva l'interessato della possibilità di censurare errori interpretativi emersi nel dare corso alla rogatoria passiva. Ciò finisce con il sacrificare in modo sproporzionato il diritto di difesa e il diritto di proprietà, posto che «non esiste alcun rimedio giurisdizionale per contestare il merito e la legittimità del provvedimento che impone tale vincolo reale». Si rende pertanto necessario un intervento additivo della Corte costituzionale. 2.2. Sotto il secondo profilo, si censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sopra proposta, che - secondo il giudice di merito - avrebbe dovuto essere promossa in un giudizio per il riesame della misura cautelare reale; si tratta di conclusione che, però, risulta del tutto contraddittoria e illogica, posto che lo stesso provvedimento impugnato aveva, poco prima, affermato che l'ordinamento processuale non prevede la possibilità di proporre ricorso per riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo di cui si discute. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. La prospettata questione di legittimità costituzionale, quand'anche la si ritenesse non manifestamente infondata (sotto il profilo della assenza di rimedi, a fronte della possibilità di dare seguito all'exequatur senza attivare forme di contraddittorio con l'interessato), sarebbe irrilevante nel giudizio a quo, in ragione dell'infondatezza delle residue censure proposte dal ricorrente. Il Procuratore generale richiama - condividendoli - gli approdi interpretativi espressi dalla già citata Sez. 6, n. 31117 del 09/07/2025, Pmt in proc. Confuorti, Rv. 288637 - 01). 4. Il ricorrente ha depositato due memorie. 4.1. Con memoria del 22/05/2026, il ricorrente insiste sulla dedotta questione di legittimità costituzionale, sempre censurando gli artt. 724 e 725 cod. proc. pen., ritenuti in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 42 Cost.: la previsione del solo incidente di esecuzione come unica possibile forma di interlocuzione per l'interessato, impedisce a quest'ultimo di censurare «l'an della misura o far valere l'insussistenza originaria dei presupposti formali e sostanziali del riconoscimento previsti dall'art. 724, comma 7, cod. proc. pen.». 4Il ricorrente segnala che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - interpellato a proposito della posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata analoga questione, promuovendo incidente di legittimità costituzionale con ordinanza del 30/04/2026. 4.2. Con memoria del 03/06/2026, il ricorrente replica ai contenuti della requisitoria, di fatto ripercorrendo il contenuto dei motivi declinati nel ricorso introduttivo, per dimostrare come gli argomenti spesi dal Procuratore generale siano inconferenti rispetto ai temi in esso proposti. 5. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 9 giugno 2026, in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all'udienza, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo - nella sostanza - il medesimo oggetto. 2.1. Il primo motivo propone una questione di legittimità costituzionale (per la mancata previsione nell'ordinamento italiano «di un rimedio giurisdizionale per contestare il merito e la legittimità del provvedimento che impone il vincolo reale» in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria). Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione (per avere il giudice dell'esecuzione affermato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale che lamentava l'assenza del rimedio del riesame delle misure cautelari nel contesto di un incidente di esecuzione, anziché nel contesto di un procedimento per riesame). 2.2. Il tema cruciale dedotto all'attenzione di questa Corte è, dunque, relativo alla conformità al dettato costituzionale della mancata previsione di rimedi rispetto ad un sequestro conservativo emesso nell'ambito di una procedura volta a soddisfare una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalle Autorità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Preliminarmente deve essere evidenziato che, seppure nella giurisprudenza vi siano affermazioni anche in senso difforme, il Collegio condivide l'orientamento di legittimità secondo il quale «è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico motivo, la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata o priva 5di rilevanza in sede di merito» (Sez. 1, n. 20702 del 16/06/2020, Sala, Rv. 279376 - 01; in senso conforme, Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008, dep. 2009, Sardelli, Rv. 242456 - 01; Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008, P.m. in proc. Reucci, Rv. 240780 - 01; Sez. 3, n. 35375 del 24/05/2007, Bortone, Rv. 237401 - 01; Sez. 1, n. 32790 del 03/06/2004, Zidda, Rv. 229796 - 01; in senso difforme, Sez. 1, n. 8434 del 17/12/2008, dep. 2009, Palumbo, Rv. 242970 - 01; Sez. 1, n. 45311 del 06/11/2008, Santangelo, Rv. 242338 - 01). 2.4. Tuttavia, l'affermazione della (astratta) ammissibilità del ricorso per cassazione volto esclusivamente a sollecitare la promozione di un incidente di legittimità costituzionale resta pur sempre ancorata alla necessaria sussistenza dei presupposti della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione nel giudizio a quo, la cui presenza è prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. E, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha esattamente affermato che, in simili ipotesi, l'ammissibilità del ricorso è da intendere soggetta alla condizione che - dall'invocata dichiarazione d'illegittimità costituzionale - possa conseguire una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini d'annullamento, anche parziale, del provvedimento impugnato (in senso conforme, Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008, dep. 2009, Sardelli, Rv. 242456 - 01; Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008, P.m. in proc. Reucci, Rv. 240780 - 01; Sez. 3, n. 35375 del 24/05/2007, Bortone, Rv. 237401 - 01; Sez. 1, n. 32790 del 03/06/2004, Zidda, Rv. 229796 - 01). 3. L'oggetto del ricorso deve dunque essere considerato alla luce della premessa sviluppata ai punti 2.3. e 2.4 del considerato in diritto che precede e alla luce dei vizi che il ricorrente intenderebbe far valere con il rimedio giurisdizionale di cui lamenta la mancata previsione. 4. Nel caso in esame, stando alla prospettazione del ricorrente (pagina 2 del ricorso), l'assenza di un rimedio giurisdizionale rappresenterebbe un vulnus costituzionale sotto due profili. 4.1. Da un lato, si lamenta la mancata previsione di una possibilità di impugnazione della decisione che valuta l'ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria, in esecuzione della quale è stato emesso un decreto di sequestro conservativo; l'assenza del rimedio priva l'interessato della possibilità di censurare errori interpretativi emersi nel dare corso alla rogatoria passiva. I vizi e gli errori interpretativi che si sarebbero determinati nella procedura di exequatur non sono ulteriormente illustrati nel ricorso per cassazione qui in esame. 64.2. Dall'altro lato, si censura l'assenza di rimedi volti a contestare il merito del provvedimento ablativo: si lamenta il sacrificio in modo sproporzionato del diritto di difesa e del diritto di proprietà, posto che «non esiste alcun rimedio giurisdizionale per contestare il merito e la legittimità del provvedimento che impone tale vincolo reale». 5. Inquadrata in questi termini la questione, il Collegio ritiene che essa sia, in parte, manifestamente infondata e, in altra parte, non sia rilevante nel giudizio a quo. 6. Giova in primo luogo evidenziare che l'eventuale proposizione della questione di legittimità costituzionale - e l'eventuale intervento additivo della Corte costituzionale - non potrebbe assumere rilevanza rispetto ad uno dei vizi che il ricorrente intenderebbe fare valere (si allude alla doglianza relativa all'essere stato il sequestro conservativo eseguito su un bene di proprietà della coniuge separata); rispetto a tale doglianza, evidentemente, il ricorrente non ha legittimazione a fare valere il vizio (non essendo egli proprietario del bene sottoposto a vincolo). Sicché, sotto tale profilo, la presenza o l'assenza di un rimedio giurisdizionale si rivela del tutto irrilevante con riferimento alla posizione del ricorrente. 7. Risulta, per altro verso, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'assenza di rimedi utili a contestare nel merito la carenza dei presupposti della misura ablativa disposta in esecuzione di una richiesta proveniente da un'autorità giudiziaria straniera. Si osserva, anzitutto, che la censura è prospettata in termini estremamente generici (supra, punto 4.2); ne discende che la genericità della censura impedisce di apprezzare la rilevanza nel giudizio a quo della questione proposta in relazione all'assenza di un rimedio giurisdizionale. Si deve in ogni caso ribadire in questa sede un consolidato approdo della giurisprudenza di legittimità; questa Corte ha reiteratamente evidenziato che ,,«in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero, avanzata al fine di far valere l'insussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo reale, essendo la verifica della legittimità del sequestro devoluta alla giurisdizione dello Stato richiedente, lì dove sono deducibili innanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto le solo questioni relative alla sua esecuzione» (Sez. 6, n. 33258 del 14/04/2021, Marogna, Rv. 282032 - 01, in una fattispecie relativa a sequestro probatorio disposto a seguito 7di richiesta di assistenza dello Stato della Città del Vaticano). Analogo principio è stato ribadito da precedenti decisioni questa Corte (cti) espresse, trattando di altri ricorsi proposti da persone coimputate dell'odierno ricorrente e colpite da provvedimenti ablativi emessi dall'autorità giudiziaria italiana in esecuzione della medesima richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalle Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 21315 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Granata, Rv. 288233 - 01, considerato in diritto n. 7; Sez. 6, n. 31117 del 09/07/2025, Pmt, Rv. 288637 - 01, considerato in diritto n. 8). Sicché - ritenendo il Collegio che debba essere dato seguìto a detto orientamento giurisprudenziale - ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'assenza di rimedi giurisdizionali volti a contestare la fondatezza nel merito della misura cautelare (posto che la contestazione relativa all'assenza dei presupposti può e deve essere fatta valere davanti all'Autorità giurisdizionale dello Stato richiedente). 8. Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale relativa all'assenza di rimedi utili a contestare la decisione che ha ritenuto ammissibile la richiesta di cooperazione giudiziaria va osservato quanto segue. 8.1. Si osserva, anzitutto, che la censura è prospettata in termini estremamente generici (supra, punto 4.1). Il ricorrente - nel lamentare l'assenza di rimedi avverso la decisione di exequatur - nemmeno prospetta l'esistenza di alcuna delle situazioni in presenza delle quali, a mente dell'art. 724, comma 7, cod. proc. pen., l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può essere negata. Ne discende che la genericità della censura impedisce di apprezzare la rilevanza nel giudizio a quo della questione proposta in relazione all'assenza di un rimedio giurisdizionale. 8.2. Va peraltro evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni che il ricorrente aveva proposto all'attenzione del giudice di merito in relazione alla ammissibilità della richiesta di cooperazione giudiziaria formulata dalle Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (e che, in ogni caso, non sono state qui riproposte). 8.2.1. Questa Corte aveva già avuto modo di evidenziare che i provvedimenti di sequestro conservativo emessi in esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] sono stati legittimamente adottati sulla base della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961 n. 215 (Sez. 6, n. 21315 del 18/04/2025, Granata, Rv. 288233 - 01, considerato in diritto n. 2.2; Sez. 6, n. 31117 del 09/07/2025, Pmt, Rv. 288637 - 01, considerato in diritto n. 88). 8.2.2. Parimenti, sono state ritenute infondate le censure formulate relativamente ad una ipotetica violazione dell'art. 724 cod. proc. pen., in quanto, detta disposizione, pur non richiamando espressamente il sequestro conservativo, consente l'adozione di questa misura cautelare (con riferimento alla presente richiesta di assistenza giudiziaria, in relazione ai sequestri conservativi disposti nei confronti di persone coimputate con l'odierno ricorrente, cfr. Sez. 6, n. 21315 del 18/04/2025, Granata, Rv. 288233 - 01, considerato in diritto 5; Sez. 6, n. 31117 del 09/07/2025, Pmt in proc. Confuorti, Rv. 288637 - 01, considerato in diritto n. 8; in termini, con riferimento ad un sequestro conservativo disposto in altra vicenda su richiesta dell'autorità giudiziaria spagnola, Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Biego, Rv. 234255 - 01). 8.2.3. Giova inoltre evidenziare che questa Corte ha già chiarito che risultano infondate le doglianze relative alla diretta trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria, senza transitare per le Autorità centrali (Sez. 6, n. 21315 del 18/04/2025, Granata, Rv. 288233 - 01, considerato in diritto n. 5; Sez. 6, n. 31117 del 09/07/2025, Pmt, Rv. 288637 - 01, considerato in diritto n. 8). Del resto, tali condivisibili decisioni si pongono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, poiché ai sensi dell'art. 15, comma quarto, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (...), le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, nessuna violazione di legge è ravvisabile nel mancato, preventivo inoltro della richiesta al Ministro della giustizia» (così Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Biego, Rv. 234256 - 01, con riferimento alla richiesta di sequestro conservativo con domanda di assistenza giudiziaria avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola direttamente a quella italiana; in termini, Sez. 6, n. 23236 del 17/02/2016, Billè, Rv. 267251 - 01, con riferimento ad un sequestro probatorio, oggetto di richiesta di assistenza da parte dell'autorità giudiziaria Svizzera). 8.3. In conclusione: il ricorso - nell'eccepire l'illegittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen., nella parte in cui non si prevedono rimedi giurisdizionali in ordine al provvedimento giudiziario che giudica ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria - non offre elementi utili a comprendere quali vizi dell'exequatur - tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 724, comma 7, cod. proc. pen. - il ricorrente intenderebbe censurare con il rimedio di cui lamenta l'assenza. Peraltro, i vizi che il ricorrente aveva sottoposto all'attenzione del giudice di merito (e che non sono stati esplicitamente riproposti in questa sede), in casi che traevano origine dalla medesima richiesta di assistenza giudiziaria, sono già 9pervenuti all'attenzione di questa Corte, che, però, li ha ritenuti non fondati. 9. Le considerazioni che precedono impediscono a questa Corte di comprendere quali vizi intenderebbe fare valere il ricorrente con il rimedio di cui lamenta la mancata previsione nell'ordinamento processuale. Ciò impedisce di apprezzare la rilevanza nel giudizio a quo della questione di legittimità costituzionale proposta nel ricorso. Ne discende che il Collegio non ravvisa i presupposti - previsti dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 - per sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale. 10. Poiché oggetto del ricorso era la richiesta di sollevare incidente di legittimità costituzionale e poiché questa Corte ritiene di non sospendere il giudizio per la decisiva ragione che il ricorrente non ha offerto elementi utili ad apprezzare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il ricorso qui in esame deve essere dichiarato inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.MDEPOSITATO !N [OSCURATO:PERSONA] 5 LUI1 2026 CANCELLIERE