Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 agosto 2020
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:671
Testo integrale del provvedimento
62020TJ0298_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 ottobre 2022 –
KD / EUIPO
(causa T‑298/20) (
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)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Esercizio di valutazione 2019 – Rapporto informativo – Procedimento precontenzioso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Danno morale»
1.
Ricorsi dei funzionari – Rapporto informativo – Previo reclamo amministrativo – Natura facoltativa – Obbligo di esaurimento delle procedure interne specifiche istituite da disposizioni generali di esecuzione – Assenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; Statuto dei funzionari, artt. 43, 90, 91 e 110; regime applicabile agli altri agenti, art. 15, § 2)
(v. punti 22-30)
2.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Portata
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); Statuto dei funzionari, art. 43]
(v. punti 44-49, 58, 76, 77)
3.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 94-97)
4.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Obbligo rafforzato in caso di pregiudizio per la salute del funzionario
(v. punti 115, 121)
5.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punti 152, 153)
Dispositivo
1)
Il rapporto informativo di KD per l’esercizio di valutazione 2019 è annullato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico, oltre che delle proprie spese, dei tre quarti delle spese sostenute da KD.
4)
KD si farà carico di un quarto delle proprie spese.
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GU C 262 del 10.8.2020
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