CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 30423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30771-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 628/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Fernando davanti al Tribunale di Avezzano invocando l’accertamento della natura interclusa di alcuni immobili, che l’attrice aveva in parte acquistato dai convenuti in forza di compravendita per atto del notar Prandi in Avezzano rep. 64413 in data 22.3.2007. L’attrice chiedeva inoltre costituirsi servitù di passaggio, ex artt. 1051 e 1054 c.c., per accedere a detti immobili, nonché servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c. sempre a favore del proprio lotto ed a carico di quello dei convenuti. Infine, l’attrice invocava la condanna dei convenuti alla demolizione di un fabbricato edificato sul confine in assenza dei prescritti titoli edilizi ed in violazione delle distanze legali. Si costituivano i convenuti, resistendo alle domande e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto, per usucapione, del diritto di mantenere il loro manufatto a confine con la proprietà dell’attrice. Con sentenza n. 953/2016 il Tribunale rigettava le domande attrici e dichiarava assorbita la riconvenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, n. 628/2021, resa nella contumacia dei due appellati, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del primo e secondo motivo di ricorso ed ACCOGLIMENTO del terzo e quarto motivo. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Fernando davanti al Tribunale di Avezzano invocando l’accertamento della natura interclusa di alcuni immobili, che l’attrice aveva in parte acquistato dai convenuti in forza di compravendita per atto del notar Prandi in Avezzano rep. 64413 in data 22.3.2007. L’attrice chiedeva inoltre costituirsi servitù di passaggio, ex artt. 1051 e 1054 c.c., per accedere a detti immobili, nonché servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c. sempre a favore del proprio lotto ed a carico di quello dei convenuti. Infine, l’attrice invocava la condanna dei convenuti alla demolizione di un fabbricato edificato sul confine in assenza dei prescritti titoli edilizi ed in violazione delle distanze legali. Si costituivano i convenuti, resistendo alle domande e chiedendo a loro volta, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di mantenere il loro manufatto a confine con la proprietà dell’attrice. Con sentenza n. 953/2016 il Tribunale rigettava le domande attrici e dichiarava assorbita la riconvenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, n. 628/2021, resa nella contumacia dei due appellati, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 1051 c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che gli immobili di proprietà della ricorrente sono, di fatto, per la stessa inaccessibili. Le opere che, secondo il giudice di merito, la ricorrente potrebbe eseguire per ovviare all’interclusione sarebbero eccessivamente gravose ed intrinsecamente pericolose. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione in relazione alla questione dell’interclusione. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto insussistente l’interclusione assoluta dell’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], considerato nella sua unitarietà. Detto immobile, infatti, si articola in concreto su due piani posti in dislivello, uno dei quali (quello superiore) avente accesso dalla pubblica via. La Corte distrettuale, richiamando la C.T.U. esperita nel giudizio di merito, ha evidenziato che l’inaccessibilità dei locali posti al piano inferiore “… è dovuta anche alla mancata realizzazione di una scala suppletiva che dai civici nn. 19-21, ai quali si accede da via Sant’Antonio, conduca al locale al piano terra. Quindi, in questo caso, l’interclusione assoluta richiesta dall’art. 1051 c.c. non sussiste, come il Tribunale ha ritenuto, considerando proprio che, secondo i condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione, la verifica della predetta sussistenza richiede che il fondo sia considerato unitariamente e non per parti separate. Dunque, qualora in presenza di parti a dislivello del medesimo fondo sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, proprio da una scalinata in muratura) tra le due parti, una delle quali abbia già l’accesso alla pubblica via, tale interclusione deve essere esclusa. Infatti, la costituzione del passaggio coattivo non può rappresentare l’imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non essendoci ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante (in tal senso, Cass. 4 gennaio 2018, n. 55; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22834)” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha dunque esaminato la fattispecie concreta e, all’esito dello scrutinio in punto di fatto, ha ritenuto possibile che dal locale superiore, avente accesso alla pubblica via, si potesse raggiungere quello inferiore mediante la realizzazione di una scala, ed ha ritenuto che detta opera non fosse particolarmente gravosa per l’odierna ricorrente. Quest’ultima contesta la statuizione della Corte abruzzese proponendo una soluzione alternativa, senza considerare che il motivo di ricorso in Cassazione non può mai risolversi nell’invocazione di una rivalutazione del fatto, precluso in sede di legittimità perché estraneo alla natura ed alla finalità del relativo giudizio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv.627790). Peraltro, la conclusione cui il giudice di secondo grado è pervenuto, oltre ad essere in sé non implausibile, è in linea con l’insegnamento di questa Corte, la quale –proprio con i precedenti richiamati nella sentenza impugnata–ha affermato che “La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate; sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale inteclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 04/01/2018 , Rv. 646661). Nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 28/10/2009 , Rv.610666, secondo cui “Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante”. Né rileva la destinazione economica delle diverse porzioni dell’immobile, poiché in tal caso, in presenza di un accesso alla pubblica via “… la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché” (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 13/09/2004, Rv.577033). Soltanto ove “… tale accessibilità non risulta praticabile perché (come nella specie) il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte” (cfr. ancora Cass. Sez.2, Sentenza n. del 13/09/2004, Rv. 577033, appena citata). Poiché nella specie la Corte di Appello non soltanto non ha accertato l’esistenza di un ostacolo naturale atto a costituire separazione fisica delle due parti dell’immobile, ma –al contrario– ha ritenuto che la scala di collegamento tra le stesse non costituisse opera particolarmente gravosa, l’esclusione della natura interclusa del fondo è pienamente in linea con i principi esposti dai precedenti diquesta Corte. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.342 c.p.c., poiché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la censura proposta avverso la statuizione di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda di costituzione della servitù di scarico coattivo. Il Tribunale, in particolare, aveva rigettato la domanda affermando che esisteva una rete fognaria sulla via S. Antonio (posta a livello del locale superiore) e l’odierna ricorrente aveva contestato tale statuizione, evidenziando che parte del proprio immobile si trovava a livello inferiore alla predetta condotta fognaria. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.342 c.p.c. in relazione all’identica dichiarazione di inammissibilità della censura relativa al rigetto della domanda di demolizione del fabbricato posto a confine tra i due fondi. Le due censure sono fondate. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale ritenendo che “L’appellante, in ordine al rigetto della domanda di costituzione della servitù di scarico coattivo e della domanda di demolizione di un fabbricato adiacente alla sua proprietà, non formulato alcuna specifica critica alla decisione di primo grado, limitandosi e ribadire le predette domande. Sotto questo profilo, l’appello è dunque inammissibile poiché le medesime domande, che sottendono la riforma della sentenza impugnata, sono state formulate senza enunciare i punti sui quali si è chiesto al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio (Cass. 4 novembre 2020, n. 24462; Cass. 24 aprile 2019, n. 11197)” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La ricorrente aveva lamentato, nel proprio atto di appello –riportato in stralcio a pag. 12 del ricorso– che il dislivello tra via S. Antonio, lungo la quale corre la fognatura comunale, ed i locali sottostanti impedisce oggettivamente il deflusso delle acque e preclude di dotare questi ultimi locali di impianti igienici ed idrici: la critica, dunque, era agevolmente individuabile e, sotto questo profilo, la decisione impugnata non risponde alla censura che era stata proposta dall’odierna ricorrente. Egualmente, in relazione all’immobile a confine tra le due proprietà, la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva invocato la demolizione perché edificato in aderenza al proprio terreno, e dunque in violazione delle distanze legali: anche in questo caso, dunque, la Corte abruzzese avrebbe dovuto prendere in esame la doglianza, poiché l’appellante – odierna ricorrente–aveva chiaramente invocato la tutela del proprio diritto di proprietà, sotto il duplice profilo della violazione delle distanze legali e della natura abusiva del manufatto (circostanza, quest’ultima, che pur essendo irrilevante ai fini della tutela demolitoria invocata dall’odierna ricorrente, avrebbe meritato essere esaminata sotto il profilo di una eventuale tutela risarcitoria: cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 29/07/2005, Rv. 583411 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 26/02/2019 , Rv. 652764). Poiché il diritto di proprietà ha natura autodeterminata, non occorreva infatti “… la corretta indicazione delle norme applicabili al caso e dei relativi istitutigiuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione dei fatti costitutivi del diritto azionato …” (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 07/12/2005 , Rv. 586084). Peraltro proprio i precedenti richiamati dalla sentenza impugnata smentiscono la conclusione della Corte aquilana, poiché “Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. del 04/11/2020, Rv. 659759). Il principio è stato in seguito ulteriormente approfondito, e si è affermato che “La specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per rigettare la domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato” (Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021, Rv. 662214). Pertanto, “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021, Rv. 663516) ”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, mentre vanno accolti il terzo ed il quarto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso ed accoglie il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza impugna