CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., determinando la pena nella misura di due mesi di reclusione per il proscioglimento da reati concorrenti. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'assenza di persuasive argomentazioni a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché si fonda su di un motivo non consentito, mirante a conseguire, indebitamente in sede di legittimità, una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 ovembre 2021 na Petr zellis [OSCURATO:PERSONA]