CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 16761/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]! DANIEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -gLAe— 9 í'i2C-L-1/. t dett 114« - " 11(1~1 i-C Le 20a j-j [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al regime della semilibertà e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena in esecuzione di cui al provvedimento di cumulo n. 2023/1991 SIEP P.M. Torino. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. D. Natali, pur a fronte delle specificazioni ulteriori contenute nella memoria depositata in data 18 febbraio 2025 (violazione ed inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. erronea applicazione dell'art. 50 Ord. pen. e vizio di motivazione)„è inammissibile, perché costituito da doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 1 e ss. dell'ordinanza impugnata). Rilevato, infatti, che il Tribunale ha reso conto, con motivazione immune da illogicità manifesta, della dirimente circostanza che il condannato ha commesso, recentemente, un grave reato con modalità allarmanti, dimostrative di elevata spregiudicatezza e che ha determinato l'applicazione, nei suoi confronti, di misure cautelari prima detentiva e successivamente non detentive, disposte dal Tribunale di Torino con funzione di riesame, il 28 aprile 2023: Ritenuto, inoltre, che, proprio in base alla relazione dell'UEPE, il condannato è stato reputato, dal Tribunale di sorveglianza, non avviato verso una seria revisione critica del proprio agire violento, con la necessità, quindi, di accedere ad un percorso trattamentale con gradualità, attraverso, allo stato, la più restrittiva misura alternativa della semilibertà, con obbligo comunque di svolgere il programma che viene analiticamente indicato nell'ordinanza censurata (cfr. p. 3) e che con la misura disposta non appare incompatibile, diversamente da quanto dedotto. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]