Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11845/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal giudice di primo grado, esclusa la recidiva contestata, ha confermato per il resto la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma primo, D.P.R. 309/1990 per aver detenuto grammi 175 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a fine di spaccio, riducendo, pertanto, la pena da anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa a quella di anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva reiterata.

Rappresenta che la Corte territoriale, pur avendo escluso la contestata recidiva, ha, erroneamente, richiamato il divieto di prevalenza delle attenuanti.

Con comunicazione via mail, il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

Va premesso che la richiesta di trattazione orale è irricevibile ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto richiamo, nella parte della sentenza dedicata alla descrizione dello svolgimento del processo, alle determinazioni del giudice di primo grado, il quale, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27000 di multa, applicate le attenuanti generiche in considerazione dell'età e del comportamento processuale, era giunta alla pena di anni quattro di reclusione, applicando, forse illegittimamente, la riduzione nella misura di un terzo, sebbene fosse contestata ed applicata la recidiva reiterata.

La Corte territoriale, escludendo la recidiva contestata, in accoglimento del motivo di appello, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione e in 14000 euro di multa.

In nulla ha inciso, nella determinazione della pena, l'affermazione relativa al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, posto che già il primo giudice aveva disatteso tale divieto.

Ne segue, quindi, che non si configura alcun interesse del ricorrente ad ottenere una pena inferiore rispetto quella già determinata dal giudice di appello.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal giudice di primo grado, esclusa la recidiva contestata, ha confermato per il resto la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma primo, D.P.R. 309/1990 per aver detenuto grammi 175 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a fine di spaccio, riducendo, pertanto, la pena da anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa a quella di anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva reiterata. Rappresenta che la Corte territoriale, pur avendo escluso la contestata recidiva, ha, erroneamente, richiamato il divieto di prevalenza delle attenuanti. Con comunicazione via mail, il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Va premesso che la richiesta di trattazione orale è irricevibile ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto richiamo, nella parte della sentenza dedicata alla descrizione dello svolgimento del processo, alle determinazioni del giudice di primo grado, il quale, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27000 di multa, applicate le attenuanti generiche in considerazione dell'età e del comportamento processuale, era giunta alla pena di anni quattro di reclusione, applicando, forse illegittimamente, la riduzione nella misura di un terzo, sebbene fosse contestata ed applicata la recidiva reiterata. La Corte territoriale, escludendo la recidiva contestata, in accoglimento del motivo di appello, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione e in 14000 euro di multa. In nulla ha inciso, nella determinazione della pena, l'affermazione relativa al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, posto che già il primo giudice aveva disatteso tale divieto. Ne segue, quindi, che non si configura alcun interesse del ricorrente ad ottenere una pena inferiore rispetto quella già determinata dal giudice di appello. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 11845/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris