CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20729/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 238/2022 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Vicenza rigettava il ricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale di contestazione elevato nei suoi confronti in data 18.04.2019 con cui il corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Lonigo le ingiungeva il pagamento della somma di €. 2.016,00 a fronte della contestazione della violazione dell'art. 213, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), in qualità di coobbligata in solido, ex art. 196 CdS, quale comproprietaria nel veicolo sottoposto a sequestro amministrativo sorpreso a circolare. 2. L'ingiunta proponeva appello innanzi al Tribunale di Vicenza che -ritenuta sanata, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., la nullità della notifica dell'impugnazione (attesa l'applicazione nei giudizi di appello del disposto di cui al R. D. n 1611 del 1933,in tema di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione da parte dell'avvocatura dello Stato) in ragione della costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata con adeguata articolazione di difese, rigettava integralmente l'appello condannando parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, secondo soccombenza. A sostegno della sua decisione, osservava il giudice del gravame che la legittimità del verbale con la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione non riposa sul disposto di cui all'art. 213,comma 8, CdS, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018, che prevede la contestazione della sanzione per violazione della norma citata al nominato custode del mezzo, nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA],bensì sul disposto di cui all'art. 196 CdS,rispetto al quale la sanzione appare senz'altro legittima atteso che la [OSCURATO:PERSONA] risulta comproprietaria del mezzo sequestrato insieme al Multari, né ella ha assolto l'onere di dare prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà. 3. Avverso la pronuncia del Tribunale proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Restava intimato il Comune di Lonigo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 196 CdS, in relazione all'art. 213, comma 8, CdS (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). La tesi della ricorrente è che la nuova formulazione dell'art. 213 (come modificato dal D.L. n. 113/2018) ha inteso escludere dell'assoggettamento sanzionatorio qualsivoglia soggetto diverso dal custode del veicolo sequestrato, prevedendo che sia sanzionato il solo soggetto che abbia l'effettiva possibilità di stabilire una relazione materiale e giuridica con il bene, ovvero il custode nominato: ciò si desume dalla versione previgente della medesima norma, che poneva in capo a qualunque conducente la responsabilità per violazione della misura cautelare del sequestro amministrativo. Detta interpretazione è, altresì, confermatadalla Circolare emanata dal Ministero dell'Interno al riguardo e dalla scheda illustrativa legata al testo integrato dell'art. 196 CdS, che esclude l'applicazione nella norma da ultimo citata in caso di sequestro o fermo amministrativo che, peraltro, non consentono l'uso del veicolo. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 14 Preleggi (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Sostiene la ricorrente che l'art. 213 CdS sia norma di carattere specialeed in base al principio di specialità essa è, dunque, destinata a prevalere sull’art. 196 CdS destinato ad avere un ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione. 2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono all’interpretazione e al reciproco rapporto delle due norme applicabili, artt. 196 e 213 CdS, e sono infondati. Le due disposizioni di cui si discute –artt. 213 e 196, vigenti ratione temporis – hanno presupposti e funzioni differenti; sì che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le due norme non sono in rapporto di genus(art. 196) a species (art. 213). L’art. 213 è misura con funzione prevalentemente preventiva e deterrente, poiché pone un sequestro sul veicolo con il quale il/i proprietari hanno commesso un’infrazione potenzialmente dannosa per la collettività (nel caso di specie, infatti, era stata applicata la sanzione del sequestro amministrativo dell’auto in quanto nei confronti del comproprietario era stata contestata la violazione dell’art. 186, comma 7, CdS peressersi il Multari rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza. C oerentemente alla funzione suddetta, la modifica della norma a séguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 è stata voluta nel senso di individuare i possibili responsabili della sanzione nel/i proprietari del veicolo ovvero nel conducente o altro soggetto obbligato in solido (art. 213, comma 2) salvo, tuttavia, identificare come unico responsabile dell’immobilità del veicolo un sol soggetto, ossia colui che tra i possibili destinatari della sanzione è stato nominato custode (art. 213, comma 8), e tale risulta essere dal verbale di contestazione. L’art. 196 CdS, che costituisce una specificazione del principio di «solidarietà»espresso nell’art. 6, comma 1, legge n. 689/1981, ha una funzione di «garanzia», poiché attribuisce a soggetti predeterminati, quale il (com)proprietario del veicolo, la diversa responsabilità di collaborare con lo Stato nell’ottemperanza alla sanzione accessoria irrogata, attribuendogli la responsabilità economica della sanzione pecuniaria che – come nel caso di specie – può disc endere dalla violazione della stessa sanzione accessoria del sequestro da parte dell’obbligato principale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008, Rv. 604076 - 01) . Coerentemente, detta funzione di garanzia si accompagna alla possibilità di sottrarsi all’obbligo, dimostrando che «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà», ossia di aver impiegato la diligenza necessaria affinché ciò non accadesse, e all’azione di regresso per l’intero nei confronti dell’obbligato principale(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14124 del 2022). 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Il Tribunale ha erroneamente condannato la ricorrente a rimborsare le spese legali al Comune di Lonigo, nonostante l'appellato fosse stato dichiarato dallo stesso Tribunale «sostanzialmente contumace»: non avendo questi espletato alcuna attività processuale non può essere pronunziata in suo favore la condanna alle spese di lite. 3.1. Il motivo è fondato. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035 -01). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere cassata nei termini appena riportati, con conseguente relativa decisione nel merito (ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), consistente nell’elidere la condanna all e spesepronunciata dal Tribunale di Vicenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore del Comune di Lonigo,parte contumace vittoriosa . Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo, dichiara infondato il primo e il secondo motivo del ricorso; cassa la pronuncia impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, elide la condanna alle spese pronunciata nell