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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03966/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta. respingeva la prima richiesta di concordato relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e separava la sua posizione, che veniva affidata ad un nuovo collegio, di fronte al quale veniva avanzata una nuova richiesta di concordato, che non veniva presa in considerazione , dato che il nuovo collegio riteneva che l'appello fosse inammissibile.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello sarebbe illegittima in quanto il rigetto del primo concordato implicava l'apertura del rapporto processuale e, dunque l'ammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La separazione di una posizione processuale genera un "nuovo" processo nel quale le acquisizioni probatorie del primo sono utilizzabili secondo le ordinarie regole di trasmigrazione delle prove (sulla utilizzabilità delle sentenze ai sensi dell'art. 238 - bis cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 1529 del 12/12/2013, dep. 2014, Franzè, Rv. 258565).

Nel processo generato dalla separazione non confluiscono, invece, le valutazioni processuali, che restano valide solo all'interno del processo-madre, ma non sono esportabili, trattandosi di valutazioni processuali con efficacia limitata al procedimento nel quale vengono effettuate.

Si afferma cioè che la separazione di una posizione processuale genera un nuovo procedimento nel quale le prove assunte nel primo saranno utilizzabili secondo le ordinarie regole codicistiche, mentre le valutazioni processuali effettuate nel procedimento-madre, comprese quelle in ordine alla ammissibilità dell'impugnazione, non hanno alcun rilievo nel nuovo processo generato dalla separazione.

1.2. Nel caso in esame l'appello di [OSCURATO:PERSONA] veniva giudica4o inammissibile dal collegio di fronte al quale è stato celebrato il processo "separato" che, sul punto, aveva piena discrezionalità e non era vincolato dalle decisioni assunte nel procedimento che aveva generato la separazione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 20 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta. respingeva la prima richiesta di concordato relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e separava la sua posizione, che veniva affidata ad un nuovo collegio, di fronte al quale veniva avanzata una nuova richiesta di concordato, che non veniva presa in considerazione , dato che il nuovo collegio riteneva che l'appello fosse inammissibile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello sarebbe illegittima in quanto il rigetto del primo concordato implicava l'apertura del rapporto processuale e, dunque l'ammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La separazione di una posizione processuale genera un "nuovo" processo nel quale le acquisizioni probatorie del primo sono utilizzabili secondo le ordinarie regole di trasmigrazione delle prove (sulla utilizzabilità delle sentenze ai sensi dell'art. 238 - bis cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 1529 del 12/12/2013, dep. 2014, Franzè, Rv. 258565). Nel processo generato dalla separazione non confluiscono, invece, le valutazioni processuali, che restano valide solo all'interno del processo-madre, ma non sono esportabili, trattandosi di valutazioni processuali con efficacia limitata al procedimento nel quale vengono effettuate. Si afferma cioè che la separazione di una posizione processuale genera un nuovo procedimento nel quale le prove assunte nel primo saranno utilizzabili secondo le ordinarie regole codicistiche, mentre le valutazioni processuali effettuate nel procedimento-madre, comprese quelle in ordine alla ammissibilità dell'impugnazione, non hanno alcun rilievo nel nuovo processo generato dalla separazione. 1.2. Nel caso in esame l'appello di [OSCURATO:PERSONA] veniva giudica4o inammissibile dal collegio di fronte al quale è stato celebrato il processo "separato" che, sul punto, aveva piena discrezionalità e non era vincolato dalle decisioni assunte nel procedimento che aveva generato la separazione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 dicembre
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