CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 21289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21551-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, adito in sede di opposizione avverso decreto di liquidazione dei compensi proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, ha rigettato l’istanza volta a ottenere la liquidazione di un compenso maggiore. Il giudice ha rilevato che l’importo liquidato superava il minimo della tariffa, tenuto conto della riduzione exart. 106-bis del d.pr. n. 11 del 2002. Tale ratio decidendi è ogget to dei due motivi del ricorso per cassazione proposto dal professionista: con il primo egli censura la decisione, lamentando l’inadeguatezza della somma liquidata in rapporto all’entità della prestazione svolta. In particolare, si propone il confronto con il maggior importo liquidato nel processo in favore del difensore della parte civile; con il secondo si censura la mancata motivazione in ordine al criterio utilizzato per la liquidazione del compenso fra il minimo e il massimo. Il Ministero della Giustizia resta intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, che il collegio ritiene di condividere e fare propria. Viene in primo luogo in considerazioneil principio secondo cui «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. n. 89/2021). Salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in cassazione» (Cass. n. 4782/2020; n. 6110/2021). Si chiarisce inoltre che è onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 24635/2014; n. 18584/2021). Nel caso di specie, il Tribunale, individuati i valori minimi secondo tariffa, ha rilevato che il giudice del procedimento aveva liquidato al professionista un importo superiore, rigettando perciò l’opposizione. Il ricorrente ritiene che la liquidazione così operata sia incongrua, ma è chiaro una simile censura, disgiunta dalla denuncia che gli importi liquidati sarebbero inferiori, in relazione alla singola fase, ai minimi indicati nel d.P.R. 115 del 2002, non può avere seguito in questa sede di legittimità, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione. Vale infatti il principio secondo cui «in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre aparametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. n. 19998/2021; n. 89/2021). È altrettanto chiaro che non è proponibile, in questa sede di legittimità, il raffronto con la maggiore liquidazione operata in favore del difensore della parte civile per attività che il ricorrente ritiene analoghe. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto”. P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seco