CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rep. hapronunciato la seguent e ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14713/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza n. 41/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/1/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 14713/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 3/1/2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del tardivo recepimento,da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie inmateria di retribuzione dei medici specializzandi, con la conseguente mancata percezione, da parte degli stessi, di alcuna retribuzione in relazioneall’attività lavorativa svolta nei periodi di frequentazione dei corsidi specializzazione; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto prescritte le pretese risarcitorie avanzate dagli originariattori, non avendo gli stessi interrotto il periodo di prescrizione decennaledecorrente dalla data del 27 ottobre 1999, corrispondente all’entratain vigore della legge n. 370/99 con la quale lo Stato italiano avevareso conoscibile e apprezzabile come definitivo l’inadempimento delloStato italiano nei confronti degli odierni istanti; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa ed errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell'art. 267 del Trattato UE in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 14713/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri Europea in relazione al punto concernente la legittimità, rispetto alla disciplina unionale, del riconoscimento della decorrenza della prescrizione del diritto degli odierni istanti a partire dall’entrata in vigoredella legge n. 370/99, dovendo escludersi che tale legge avesse effettivamenterecepito le direttive europee in materia di retribuzione dei medici specializzandi, con la conseguente erroneità della pretesa attestazione del carattere definitivo dell’inadempimento dello Stato italianoattraverso l’approvazione di tale disposizione legislativa; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa ed errata applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2935 e 2946 c.c. tenuto conto delle direttive comunitarie75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CCE,nonché della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione del diritto degliodierni istanti nella data del 27 ottobre 1999, senza tener conto diquanto espressamente contenuto nell’ordinanza n. 9101 resa dalla Cortedi cassazione in data 21 marzo 2022 e nella sentenza della Corte digiustizia dell’Unione Europea del 3 marzo 2022; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili; osservaal riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamentodella stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 14713/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, il giudice a quo ha confermato la dichiarazione di estinzione per prescrizione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dagli originari attori, sul presupposto dell’avvenuta consumazionedel periodo decennale decorrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della legge n. 370/99 mediante la quale lo Stato italianoha provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avesserodiritto alla corresponsione di una remunerazione e l’entità di talecorrispettivo; in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al consolidatoorientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamentointerno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive,per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990 - 1991, nel termine decennale decorrente dalla data dientrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cuiart. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589del 24/01/2020, Rv. 656585 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 14713/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 649044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016,Rv. 642976 - 01); rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità(che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne ulteriore continuità), gli odierni ricorrenti si sono sostanzialmente limitati ad esprimere il proprio dissenso, attraverso l’articolazionedi deduzioni e argomentazioni da ritenersi non decisive opertinenti; inparticolare, varrà considerare come l’evocazione, da parte degli odierni istanti, dell’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 202 2 della Sesta Sezione - 3, non vale va a suggerire alcuna diversa considerazione delle questioni poste ad oggetto del ricorso, avendo quelprovvedimento rimesso a questa Sezione Terza la decisione di un ricorsosul medesimo tema oggetto dell’odierna decisione sulla base di considerazioni che, ad avviso di questo Collegio, ignorano del tutto quanto emerge dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in precedenzarichiamata e dalle ampie e approfondite argomentazioni ivi sostenute; d’altrocanto, l’assoluta mancanza di giustificazione dell’ordinanza n.9101 del 2022 (emessa dalla Sesta Sezione - 3) ha trovato puntuale confermanella successiva sentenza n. 28130 del 2022, con cui questa Sezione ha deciso in udienza pubblica il ricorso oggetto di quella ordinanzainterlocutoria, nonché in altre successive decisioni (cfr. , da ultimo,Sez. 3, ordinanza n. 26516 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); del tutto privo di rilievo, inoltre, deve ritenersi l’ulteriore evocazione, da parte dei ricorrenti, della decisione emessa nel 2022 dallaCorte di giustizia dell’Unione Europea nella materia de qua , attesa l’estraneità,a quella decisione, di ogni questione concernente il dies a Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 14713/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quodella prescrizione dei diritti rivendicati dei medici iscritti a corsi di specializzazione; peraltro,questa Corte ha avuto modo di considerare la decisione comunitaria senza attribuirle il rilievo immotivatamente preteso dai ricorrentigià in numerosissime altre decisioni (cfr., ex plurimis , Sez. 3, ordinanza n. 29499 del 15 /1 1 /2024; Sez. 3, ordinanza n. 19439 del 15/7/2024;Sez. 3, ordinanza n. 18607 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); del tutto corretta, infine, deve ritenersi la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l’esistenza dei presupposti per il rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con particolare riguardo alla questione concernente la decorrenza del termine di prescrizione così come individuata dalla costante giurisprudenza di questaCorte di legittimità; inparticolare, la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevoledi accoglimento, per le ragioni già illustrate, condivise da altredecisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sonosintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del dannoda tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumentodel regolamento di giurisdizione; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 14713/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri confrontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il propriodissenso e proponendo , peraltro, argomenti che erano già stati affrontati dalle citate sentenze gemelle del 2011, che motivarono ampiamente sulle emergenze della giurisprudenza comunitaria ai fini dell’individuazionedel decorso della prescrizione ; varràperaltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo della prescrizione in esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in discussione nelle occasioni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘gemelle’ nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state investite di altre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella presente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressisverbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9/06/2022; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti - in considerazione del carattere largamenteconsolidato nel tempo della giurisprudenza confermata in questasede - per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. nella specie invocato dalle amministrazionicontroricorrenti; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 14713/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.822,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di euro 1.600,00,ai sensi dell’ art. 96 , co.