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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11269/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 agosto 1958 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1963 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il 30 ottobre 1965 avverso la sentenza del 17 giugno 2021 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del terzo motivo di ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata clan Bifone, delimitando temporalmente la partecipazione di Bifone dal 2009 al 2012 e di D'[OSCURATO:PERSONA] dal 2006 al 2014,e la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno nella detta associazione; previa esclusione della contestata recidiva nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod.pen. per Bifone, in forza dell'art. 63 comma 4 cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta ai tre imputati.

Avverso la detta sentenza propongono ricorso i tre imputati.2.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione dell'articolo 99 cod.pen. ed erronea applicazione delle disposizioni in materia di recidiva e vizio di motivazione, poiché con motivo di appello non rinunziato la difesa aveva chiesto l'esclusione e la disapplicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, osservando che il reato oggetto dell'odierno giudizio non era stato preceduto nei cinque anni antecedenti da alcuna sentenza di condanna per accertate ulteriori fattispecie criminose; il delitto associativo era del tutto diverso per natura e tipologia da quelli commessi negli ultimi due decenni e non esprimeva quella maggiore pericolosità del suo autore necessaria per l'applicazione in concreto dell'aggravante.

La Corte di Appello, pur dando atto della pendenza della richiesta quale oggetto del terzo motivo di appello, si è limitata a confermare l'operatività della contestata aggravante senza peraltro verificare se in concreto la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore pericolosità. 2.2 Violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la difesa con l'atto di appello aveva invocato le circostanze attenuanti generiche, negate dal tribunale in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della rilevanza del ruolo rivestito dal medesimo all'interno del clan.

La difesa oltre a evidenziare l'infondatezza delle ragioni ostative elencava i motivi che deponevano per la concessione del beneficio ma la Corte di Appello, pur dando atto della resipiscenza espressa dall'imputato con la rinunzia ai motivi di gravame, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, rinviando alle considerazioni del tribunale, senza alcuna valutazione degli elementi di fatto evidenziati nei motivi di impugnazione 2.3 violazione dell'articolo 81 cpv. cod.pen. e vizio di motivazione poiché la difesa con l'ultimo motivo di gravame aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto associativo, oggetto del presente giudizio, e i reati fine giudicati con le sentenze rese dalla Corte di appello di Napoli il 5 febbraio 2015 e il 22 luglio 2015, in quanto si tratta di reati ideati nel 2009 e realizzati nel periodo immediatamente successivo alla detenzione dei fratelli dell'odierno ricorrente, in cui questi si era inserito nel settore dell'estorsione e dell'usura proseguendo nel perseguimento degli interessi dell'associazione.

La corte distrettuale, nel respingere il motivo di doglianza, ha osservato che i detti reati non si inseriscono in un progetto criminale unitario rispetto al delitto associativo , formulando un'affermazione apodittica che non consente di comprendere il percorso seguito dal giudicante, mentre avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dagli elementi di fatto valorizzati dal tribunale stesso, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era inserito nelle attività criminali clan in seguito ad una situazione di difficoltà dell'associazione. 2.4 Con nota trasmessa il 13 gennaio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi insistendo nella censura in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione per carenza di motivazione, poiché la corte avrebbe formulato una motivazione apodittica e tautologica, escludendo immotivatamente che i reati già coperti da giudicato siano espressione di un medesimo disegno criminoso rispetto al reato associativo. 3.D'[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1violazione degli articoli 187, 468, 117, 129, 192,530 e 533 cod. proc.pen. e 416 bis codice penale, artt. 6 della CEDU e 24 della Costituzione per apparenza della motivazione in ordine alla mancata individuazione del ruolo dinamico funzionale ricoperto dal D'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla consorteria mafiosa.

Osserva il ricorrente che l'apporto del partecipe per essere penalmente rilevante deve contribuire a conservare e a rafforzare le capacità operative dell'associazione mafiosa, secondo una valutazione che va operata ex post.

In definitiva ai fini dell'integrazione della partecipazione punibile il contributo del singolo deve avere un'effettiva rilevanza causale e l'onere probatorio è a carico del pubblico ministero.

La mancanza di un'investitura formale impone di dimostrare il compimento di una o più attività significative, al fine di ritenere integrata la contestata partecipazione.

Nel caso in esame anche dal capo di imputazione non si ricava l'addebito partecipativo oggetto del thema probandum e non viene individuato lo specifico ruolo attribuito al D'[OSCURATO:PERSONA].

La sentenza inoltre si risolve in un'elencazione di fonti cognitive che non fornisce alcun tipo di approfondimento in ordine alla convergenza delle medesime sul fatto storico addebitato all'imputato. 3.2 Violazione degli articoli già indicati e vizio di motivazione in ordine alla censura di inattendibilità delle fonti dichiarative, già espressa nelle sentenze assolutorie irrevocabili pronunziate nei confronti del ricorrente e acquisite al corso del giudizio di primo grado.

D'[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, con sentenza n.1679 resa il 17 luglio 2014 dal GUP del Tribunale di Napoli, da un episodio di estorsione e in quella pronunzia si affermava l'inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di elementi di riscontro.

Sulla base degli stessi elementi dichiarativi in questo giudizio il tribunale è pervenuto ad un'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, nonostante i collaboratori di giustizia fossero già stati ritenuti inattendibili da altre autorità giudiziarie.

La corte ha solo apparentemente affrontato il tema della pregressa valutazione in termini di inattendibilità delle medesime dichiarazioni collaborative formulate sul conto del D'[OSCURATO:PERSONA], mentre con la censura non si contestava la circostanza che il fatto processuale fosse già stato oggetto di vaglio, ma che le fonti probatorie fossero state già valutate e screditate. 3.3 violazione di legge e motivazione apparente poiché con i motivi di appello oltre alla questione del ne bis in idem valutativo si censurava la credibilità dei collaboratori di giustizia escussi in giudizio e la corte ha reso al riguardo una motivazione semplicistica rispetto alle specifiche censure sollevate con i motivi di appello. 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle innumerevoli testimonianze a discarico e della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente che nessuno dei collaboratori escussi abbia mai fatto riferimento alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] e che anche quest'ultimo, in modo singolare, ha riferito che successivamente alla presunta estorsione consumata dall'imputato ha continuato ad avvalersi della sua opera imprenditoriale.

La difesa aveva pertanto chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di escutere di nuovo [OSCURATO:PERSONA], ma tale richiesta non è stata accolta, senza fornire alcuna motivazione.

Inoltre la corte non ha adeguatamente valutato la circostanza che tutti gli imprenditori escussi hanno escluso di avere subito estorsione da parte del D'[OSCURATO:PERSONA] e ha giustificato tale elemento di fatto facendo riferimento alla abusata categoria della omertà dichiarativa, che non può tuttavia diventare un criterio generale di interpretazione delle dichiarazioni delle persone offese. 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione in quanto si è affermato che la intercettazione riportata a pagina 23 della sentenza impugnata costituisce riscontro estrinseco alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, mentre la detta conversazione intercettata risale al 2006 e le vicende oggetto del presente giudizio si collocano tra il 2010 e il 2012.

Inoltre, nell'interpretare la conversazione in oggetto, viene estrapolata una frase inserita in un contesto dialogico ben più complesso, mentre tale elemento decontestualizzato non poteva essere valorizzato. 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al valore probatorio conferito alle propalazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che non è collaboratore di giustizia ed è stato condannato per concorso esterno al clan Bifone, mentre i giudici della corte hanno erroneamente dato per assunto che fosse un collaboratore di giustizia intraneo al clan e quindi conoscitore di tutte le dinamiche. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha reso dichiarazioni che non attengono all'oggetto del processo a carico dell'odierno ricorrente. 3.7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, nonostante l'assoluzione pronunziata in ordine ai reati cosiddetti fine e il giudizio di inattendibilità formulato con precedenti decisioni assolutorie nei confronti delle medesime fonti dichiarative valorizzate in questo giudizio.

Il ricorrente, dopo avere esposto alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, ribadisce che D'[OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in ordine a due episodi estorsivi commessi nel 2012, tra cui la presunta estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], e le dette pronunzie hanno accertato che D'[OSCURATO:PERSONA] era in effetti la vittima dell'estorsione, consumata in danno di un operaio del suo cantiere. 3.8 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'invocata derubricazione della condotta ascritta al D'[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del concorso esterno in associazione di stampo mafioso, che la corte ha respinto osservando che l'imputato svolgeva un'attività stabilmente incardinata nella realizzazione degli obiettivi propri dell'associazione, così formulando una motivazione evanescente, mentre avrebbe dovuto argomentare in ordine al rapporto di organicità del D'[OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio. 3.9 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della associazione armata, la cui ricorrenza è motivata in modo quasi apparente, senza considerare che nel caso di specie ci si trova al cospetto di una camorra imprenditrice che agisce con modalità del tutto scevre dall'uso delle armi. 3.10 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata irrogazione della pena nel minimo edittale poiché, nonostante la condizione di incensurato del D'[OSCURATO:PERSONA], non sono state spiegate le ragioni ostative al contenimento della pena nei minimi edittali e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 In data 7 gennaio sono stati trasmessi motivi nuovi con cui si valorizza il portato della recente sentenza Modaffari delle Sezioni Unite di questa Corte e si ribadisce la necessità di dimostrare a carico del ricorrente una partecipazione dal profilo dinamico e funzionale agli interessi dell'associazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1 violazione dell'articolo 81 cpv. cod.pen. poiché la corte non ha voluto riconoscere la continuazione tra i delitti di partecipazione associativa al clan Marrazzo e di concorso esterno al clan Aversano, per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva con sentenza della Corte di Assise di appello e il reato associativo oggetto del presente giudizio, affermando che l'istituto della continuazione non può essere applicato a due tipi di associazioni criminali diverse, ma soltanto in relazione a differenti periodi temporali di partecipazione alla medesima associazione.

Osserva di contro il ricorrente che, alla stregua dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non emergono elementi negativi di rilievo che possano escludere l'applicabilità del detto istituto, quantomeno alla condotta di concorrente esterno del clan Aversano che risulta contestuale a quello oggetto del presente giudizio. 4.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis e 133 codice penale poiché la corte non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche senza fornire al riguardo alcuna motivazione così violando i principi sanciti nell'articolo 133 codice penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, limitatamente al terzo motivo, ed impone l'annullamento della sentenza con rinvio, relativamente al rigetto del riconoscimento del vincolo della continuazione. 1.1 Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Deve in effetti convenirsi che con il motivo di appello la difesa aveva chiesto l'esclusione della recidiva reiterata, osservando che i reati indicati a sostegno di tale aggravante erano stati accertati con sentenza definitiva divenuta irrevocabile in epoca successiva a quella di consumazione del delitto associativo, contestato con condotta perdurante sino al dicembre 2016.

In effetti dal tenore del ricorso emerge che le due ultime sentenze che hanno condannato l'imputato sono divenute irrevocabili il 2 gennaio 2016 e il 20 dicembre 2016 e poiché in motivazione e con il dispositivo il tribunale ha limitato la partecipazione del Bifone all'associazione camorristica al periodo ricompreso tra il 2009 e il 2012, le dette pronunce sono divenute definitive in epoca successiva al reato per cui si procede e non possono essere prese in considerazione ai fini della recidiva.

Tuttavia la censura è inammissibile per carenza di interesse, poiché dall'esame del certificato penale, che il ricorrente non ha allegato al ricorso con violazione del principio di autosufficienza dell'impugnazione, emerge che l'imputato ha riportato una condanna per reato associativo irrevocabile nel 1987 e altre condanne per estorsione irrevocabili nel 1989, nel 1992, nel 2005.

Deve pertanto concludersi che la recidiva è stata correttamente ritenuta reiterata e specifica, mentre non era infraquinquennale.

La costatazione che la recidiva non fosse anche infraquinquennale, tuttavia, non ha alcuna rilevanza ai fini sanzionatori, in quanto risultano comunque integrati i presupposti previsti dall'articolo 99/4 comma cod.pen.

Senza dire che l'aumento di pena è stato in concreto applicato in misura inferiore ai due terzi previsti dalla norma, come spiegato nella sentenza impugnata a pag.10. 1.2 La censura in ordine alle attenuanti generiche è inammissibile poiché con i motivi di appello la difesa ha dedotto che non risultavano ostativi alla concessione i precedenti penali e la gravità della condotta, ma non ha evidenziato concreti elementi di fatto a sostegno della concessione del detto beneficio.

La corte ha ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche per le stesse considerazioni del primo giudice, richiamate in sentenza, ma nel contempo ha riconosciuto, in relazione alla parziale rinunzia ai motivi di appello, l'elisione del secondo aumento di pena, previsto per la seconda aggravante ad effetto speciale come facoltativo dall'articolo 63/4 comma, considerando proprio il comportamento collaborativo della difesa.

Va detto, peraltro, che questa Corte ha avuto modo di precisare che la rinunzia ai motivi di appello di per sé non può giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che possono al più essere concesse in relazione ad un atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, nell'ambito dei criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. 1.3 II terzo motivo è fondato.

La corte ha affermato che le condotte accertate con le due sentenze definitive, di cui la difesa ha chiesto la unificazione per continuazione con il reato associativo oggetto del presente giudizio, non appaiono riconducibili alla sua appartenenza associativa.

Occorre premettere che l'odierna imputazione riguarda il reato associativo commesso dal 2006 con condotta perdurante sino al 2012; con la sentenza del 22 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'essere stata compiuta nell'interesse dell'associazione stessa; con la sentenza del 5 febbraio 2015 Bifone è stato condannato per un reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento all'usura addebitata al Bifone il ricorrente, pur non allegando la relativa sentenza che era stata tuttavia prodotta nei gradi di merito, deduce che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per recuperare il credito fu sollecitato dalla [OSCURATO:PERSONA], e che secondo il coimputato [OSCURATO:PERSONA], Bifone aveva fatto ingresso nel clan proprio in occasione e in forza del recupero di questo prestito.

In effetti alla stregua della natura e delle modalità di consumazione dei reati per i quali l'imputato ha riportato condanna definitiva, si impone una più attenta ed esaustiva verifica da parte del giudicante in ordine alla possibilità che le condotte già accertate con sentenza irrevocabile rientrino nell'ambito di un progetto criminoso unitario rispetto all'adesione all'associazione camorristica intervenuta allo scopo di proseguire le attività già intraprese dai fratelli, durante la loro detenzione.

La mera contestualità non costituisce certamente elemento sufficiente per riconoscere la sussistenza di un vincolo di continuazione, ma la detta circostanza di fatto merita comunque di essere presa in considerazione dal collegio giudicante, che provvederà a a motivare sul punto.

Giova ricordare che nel giudizio per cassazione proposto avverso l'illegittimo diniego, da parte della corte di appello, della disciplina della continuazione "esterna" con reato separatamente giudicato, non può essere rilevata la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato per cui si procede, con effetto impeditivo dell'accoglimento della richiesta di unificazione "quoad poenam" dei due reati. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l'impugnazione non investe il punto della decisione relativo alla affermazione di responsabilità, nè quello relativo al trattamento sanzionatorio in sé, oramai coperto da giudicato interno, bensì solo l'eventuale collegamento delle conseguenze sanzionatorie della pronuncia "sub iudice" con quelle di altra decisione definitiva) (Sez. 6 - , Sentenza n. 14063 del 16/03/2021 Ud. (dep. 14/04/2021 ) Rv. 281111 - 01).

Il giudice del rinvio pertanto rivaluterà la dedotta continuazione in forza di una più esaustiva valutazione della natura e delle finalità dei reati di cui si chiede la unificazione quoad poenam. 2.Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 2.1 La corte ha bene spiegato che all'imputato non vengono contestati singoli episodi o condotte illecite, ma l'adesione all'associazione di stampo mafioso capeggiata dal Bifone, con il ruolo di braccio destro di quest'ultimo.

A sostegno di tale prospettazione accusatoria nel corpo della motivazione sono state riportate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale indica D'[OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che gestiva tutti gli affari illeciti del gruppo durante la sua detenzione e per suo conto, rapportandosi con il fratello o con la moglie.

Viene pertanto attribuito all'imputato un ruolo funzionale e dinamico all'interno dell'associazione, nel senso che questi gestiva in prima persona gli interessi del gruppo operando sotto le precise direttive del capomafia, mentre questi si trovava in carcere.

Bifone, peraltro, ha riferito che D'[OSCURATO:PERSONA] non soltanto operava nell'ambito delle attività imprenditoriali, facendo valere gli interessi del clan nelle operazioni economiche, ma si dedicava anche alle attività criminali tipiche del clan e, in particolare, aveva agevolato la latitanza del capomafia e aveva svolto il ruolo di esattore delle estorsioni.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato precipuo riscontro in quelle della moglie, [OSCURATO:PERSONA], e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato del clan.

Ma anche soggetti estranei alla stretta cerchia degli associati, e in particolare i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riconosciuto il D'[OSCURATO:PERSONA] come partecipe del clan Bifone e come collettore dei ratei estorsivi.

Infine l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto dall'imputato precise richieste estorsive, attribuite come mandante a Bifone.

Il robusto compendio probatorio risulta ulteriormente arricchito dal tenore di alcune intercettazioni ambientali di colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, riportate per esteso nella sentenza di secondo grado, da cui emerge in modo inequivoco il coinvolgimento del D'[OSCURATO:PERSONA] negli affari del clan, con quel ruolo dinamico e funzionale agli interessi dell'associazione, svolto a diretto contatto con i vertici, che la norma richiede.

In conclusione la pluralità delle fonti dichiarative confortate da numerosi riscontri consente di delineare il ruolo di rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa ricoperto dall'imputato, a prescindere dalla convergenza delle fonti su singoli fatti storici. 2.2 Il tribunale ha dedicato uno specifico paragrafo alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e alle dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e a pagina 93 della sentenza ha verificato la refluenza in questo processo delle considerazioni del GUP del Tribunale di Napoli che, nella sentenza resa il 17 luglio 2014, ha assolto D'[OSCURATO:PERSONA] da due episodi estorsivi e dal delitto di intestazione fittizia di beni; la corte ha escluso che tale pronunzia possa inficiare il giudizio di attendibilità delle medesime fonti dichiarative in questo processo, osservando che le stesse si riferiscono a ricostruzioni di singoli episodi in ordine ai quali non è stata raggiunta l'adeguata specificità di più fonti dichiarative, che tuttavia palesano il suo coinvolgimento nel delitto associativo, oggetto, appunto. di questo processo.

Il tribunale pertanto ha concluso che da queste pronunzie assolutorie non si può ricavare l'assunto della estraneità del D'[OSCURATO:PERSONA] o un giudizio di inattendibilità delle fonti dichiarative, che concorrono in questo processo nel dimostrare la responsabilità dell'imputato.

Giova ricordare che In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. (Sez. 4 - , Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 Ud. (dep. 25/03/2021 ) Rv. 280703 - 02) Con i motivi di appello la difesa non si è confrontata con questa motivazione formulando censure generiche e inammissibili che sono state reiterate con i motivi di ricorso. 2.3 Deve ribadirsi che esula dalle competenze di questa Corte censurare motivazioni carenti in quanto in questo la Corte di cassazione può soltanto annullare motivazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, mentre lo stesso motivo di ricorso prospetta una pretesa superficialità della motivazione che non rientra tra i vizi deducibili in questa sede.2.4 La censura è manifestamente infondata.

La corte ha sottolineato che le dichiarazioni degli imprenditori escussi dalla difesa non possono scagionare il D'[OSCURATO:PERSONA] dal suo ruolo di referente del clan, poiché a costoro non è mai stato chiesto se avessero dovuto versare somme a titolo di estorsione alla detta associazione.

Il ricorso non si confronta con questa motivazione e reitera la censura già formulata con l'appello.

Quanto alla attendibilità del test [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente solleva censure generiche e sganciate dalle emergenze processuali mentre la Corte ha reiterato il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore, che non avrebbe alcun motivo per calunniare il D'[OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla mancata motivazione esplicita in sentenza in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione, la censura è manifestamente infondata poiché la richiesta ex art. 603 cod. proc.pen. se respinta con ordinanza dibattimentale non necessita di ulteriore motivazione in sentenza.

Deve comunque osservarsi che l'istanza ex articolo 603 codice procedura penale avanzata con i motivi di appello era generica e manifestamente infondata in quanto l'appellante si limitava a chiedere la rinnovazione dell'escussione del teste Martone, in quanto non riteneva le sue accuse genuine e attendibili, mentre il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento in appello, nel caso di prova nuova e indispensabile .

Giova ricordare in questa sede che il giudice di appello chiamato a decidere sull'impugnazione di una sentenza di condanna, fondata sulla credibilità della persona offesa, non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale neppure nel caso in cui il concorrente nello stesso reato, processato separatamente, sia stato assolto per la ritenuta non credibilità della medesima persona offesa, atteso che l'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. richiede che la testimonianza oggetto della rinnovazione sia stata resa nell'ambito del medesimo processo e che la valutazione di inattendibilità della prova dichiarativa sia alla base della pronunzia assolutoria in primo grado e non di una pronunzia di assoluzione estranea al rapporto processuale di impugnazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 30030 del 15/12/2020 Ud. (dep. 02/08/2021 ) Rv. 281774 - 01) Nell'evidente assenza dei presupposti per procedere a un nuovo esame del teste già escusso, deve ritenersi che la censura di omessa motivazione sia manifestamente infondata. 2.5 La collocazione temporale delle registrazioni avvenute nel febbraio nell'aprile 2006 non si pone in contrasto con la prospettazione accusatoria, ove si consideri che l'addebito associativo è contestato a decorrere dal 2006; dal tenore della conversazione riportata per amplissimi stralci emerge che il D'[OSCURATO:PERSONA] già all'epoca aveva un ruolo sicuramente centrale nell'ambito del detto sodalizio e ciò costituisce significativo riscontro della sua adesione, anche se contestata in epoca successiva. 2.6 La censura è manifestamente infondata poiché [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal suo status di collaboratore, in ragione del suo ruolo di legale dell'associazione aveva certamente contezza delle dinamiche interne al sodalizio e ha reso dichiarazioni significative nei confronti dell'imputato che attengono al thema decidendum e concorrono con quelle di altri soggetti a delineare il suo ruolo dinamico e funzionale agli interessi dell'associazione. 2.7 Il ricorrente non si confronta con le precipue argomentazioni resa dalla corte di appello e reitera le censure già sollevate con i motivi di appello valorizzando il portato assolutorio di pronunzie che hanno giudicato l'imputato in relazione a specifici episodi estorsivi.

In sostanza il ricorrente ripropone in questa sede censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti.

Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). 2.8 La censura è manifestamente infondata poiché la corte ha reso adeguata motivazione in ordine al ruolo di partecipe del sodalizio svolto dall'imputato, che si poneva come braccio destro e factotum dell'esponente apicale, fornendo un contributo stabile e consapevole che non si limita all'apporto del concorrente esterno. 2.9 La corte ha reso sul punto una succinta ma sufficiente motivazione osservando che la circostanza aggravante dell'associazione armata si desume dalle documentate attività omicidiarie del clan.

La motivazione è sintetica ma va osservato che il motivo di appello era molto generico in quanto si limitava ad affermare che per la sussistenza dell'aggravante occorre la disponibilità costante di armi e nell'ambito delle attività di osservazione non sono state mai individuate armi.

Giova ricordare in questa sede che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica, sia per l'essere stato l'imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi). (Sez. 2 - , Sentenza n. 50714 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/12/2019) Rv. 278010 - 01) Nel caso in esame è stata dimostrata l'esistenza di un'articolazione della camorra facente capo a Bifone e l'effettiva disponibilità delle armi da parte dei sodali per il conseguimento delle finalità dell'associazione, la cui storia, come osservato dal tribunale a pagina 22 della sentenza di primo grado, è stata caratterizzata da faide violente spesso esitate in omicidi e stragi.

I numerosi collaboratori escussi hanno confermato l'esistenza del clan Bifone e lo stesso Bifone ha ricordato di avere commesso personalmente anche fatti di sangue e la [OSCURATO:PERSONA] moglie del Bifone ha parlato della disponibilità di armi da parte del marito.

Alla stregua di questi elementi la censura formulata dalla difesa è manifestamente infondata, anche perché stante la natura oggettiva dell'aggravante la stessa si estende ai coimputati che l'abbiano ignorata per colpa. 2.10 II tribunale ha negato al D'[OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali di una certa pregnanza da cui è gravato e del ruolo importante rivestito all'interno del sodalizio.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria che, pertanto, non può essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte, rientrando nell'ambito della discrezionalità tipica dei giudici di merito. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 n primo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha spiegato che l'apporto offerto dall'imputato a due distinte associazioni a delinquere non può essere fatto rientrare in un unico disegno criminoso, mentre erroneamente la difesa ritiene che la continuazione possa essere riconosciuta sulla base della omogeneità delle condotte astratte.

Deve di contro condividersi la motivazione della corte poiché presupposto del vincolo della continuazione è che le condotte rientrino nel medesimo disegno criminoso e certamente non può ritenersi che nel momento in cui l'imputato aderiva, sia pure come concorrente esterno, ad un'associazione a delinquere avesse già maturato, anche solo nelle linee generali l'intenzione di aderire ad una contrapposta organizzazione in epoca successiva. 3.2 La seconda censura è generica e manifestamente infondata poiché la corte a pagina 11 della sentenza afferma, con motivazione in effetti molto succinta ma non apparente, che la gravità della condotta tenuta dall'imputato, che ha messo la sua attività professionale al servizio degli interessi criminali del clan, induce a reiterare il diniego delle attenuanti generiche già formulato dal tribunale.

Peraltro, va osservato che con i motivi di appello la difesa ha sottolineato e valorizzato ai fini della concessione delle attenuanti generiche la condotta corretta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nell'istituto penitenziario e l'avere ammesso la propria responsabilità sui fatti non provati che lo riguardavano, ma non si è confrontato con la motivazione resa dal tribunale, così formulando un motivo di appello generico che non comportava l'onere per la corte di fornire sul punto specifica motivazione.4.Si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le statuizioni conseguenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al diniego del vincolo della continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 agosto 1958 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1963 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il 30 ottobre 1965 avverso la sentenza del 17 giugno 2021 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del terzo motivo di ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata clan Bifone, delimitando temporalmente la partecipazione di Bifone dal 2009 al 2012 e di D'[OSCURATO:PERSONA] dal 2006 al 2014,e la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno nella detta associazione; previa esclusione della contestata recidiva nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod.pen. per Bifone, in forza dell'art. 63 comma 4 cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta ai tre imputati. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i tre imputati.2.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione dell'articolo 99 cod.pen. ed erronea applicazione delle disposizioni in materia di recidiva e vizio di motivazione, poiché con motivo di appello non rinunziato la difesa aveva chiesto l'esclusione e la disapplicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, osservando che il reato oggetto dell'odierno giudizio non era stato preceduto nei cinque anni antecedenti da alcuna sentenza di condanna per accertate ulteriori fattispecie criminose; il delitto associativo era del tutto diverso per natura e tipologia da quelli commessi negli ultimi due decenni e non esprimeva quella maggiore pericolosità del suo autore necessaria per l'applicazione in concreto dell'aggravante. La Corte di Appello, pur dando atto della pendenza della richiesta quale oggetto del terzo motivo di appello, si è limitata a confermare l'operatività della contestata aggravante senza peraltro verificare se in concreto la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore pericolosità. 2.2 Violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la difesa con l'atto di appello aveva invocato le circostanze attenuanti generiche, negate dal tribunale in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della rilevanza del ruolo rivestito dal medesimo all'interno del clan. La difesa oltre a evidenziare l'infondatezza delle ragioni ostative elencava i motivi che deponevano per la concessione del beneficio ma la Corte di Appello, pur dando atto della resipiscenza espressa dall'imputato con la rinunzia ai motivi di gravame, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, rinviando alle considerazioni del tribunale, senza alcuna valutazione degli elementi di fatto evidenziati nei motivi di impugnazione 2.3 violazione dell'articolo 81 cpv. cod.pen. e vizio di motivazione poiché la difesa con l'ultimo motivo di gravame aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto associativo, oggetto del presente giudizio, e i reati fine giudicati con le sentenze rese dalla Corte di appello di Napoli il 5 febbraio 2015 e il 22 luglio 2015, in quanto si tratta di reati ideati nel 2009 e realizzati nel periodo immediatamente successivo alla detenzione dei fratelli dell'odierno ricorrente, in cui questi si era inserito nel settore dell'estorsione e dell'usura proseguendo nel perseguimento degli interessi dell'associazione. La corte distrettuale, nel respingere il motivo di doglianza, ha osservato che i detti reati non si inseriscono in un progetto criminale unitario rispetto al delitto associativo , formulando un'affermazione apodittica che non consente di comprendere il percorso seguito dal giudicante, mentre avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dagli elementi di fatto valorizzati dal tribunale stesso, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era inserito nelle attività criminali clan in seguito ad una situazione di difficoltà dell'associazione. 2.4 Con nota trasmessa il 13 gennaio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi insistendo nella censura in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione per carenza di motivazione, poiché la corte avrebbe formulato una motivazione apodittica e tautologica, escludendo immotivatamente che i reati già coperti da giudicato siano espressione di un medesimo disegno criminoso rispetto al reato associativo. 3.D'[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1violazione degli articoli 187, 468, 117, 129, 192,530 e 533 cod. proc.pen. e 416 bis codice penale, artt. 6 della CEDU e 24 della Costituzione per apparenza della motivazione in ordine alla mancata individuazione del ruolo dinamico funzionale ricoperto dal D'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla consorteria mafiosa. Osserva il ricorrente che l'apporto del partecipe per essere penalmente rilevante deve contribuire a conservare e a rafforzare le capacità operative dell'associazione mafiosa, secondo una valutazione che va operata ex post. In definitiva ai fini dell'integrazione della partecipazione punibile il contributo del singolo deve avere un'effettiva rilevanza causale e l'onere probatorio è a carico del pubblico ministero. La mancanza di un'investitura formale impone di dimostrare il compimento di una o più attività significative, al fine di ritenere integrata la contestata partecipazione. Nel caso in esame anche dal capo di imputazione non si ricava l'addebito partecipativo oggetto del thema probandum e non viene individuato lo specifico ruolo attribuito al D'[OSCURATO:PERSONA]. La sentenza inoltre si risolve in un'elencazione di fonti cognitive che non fornisce alcun tipo di approfondimento in ordine alla convergenza delle medesime sul fatto storico addebitato all'imputato. 3.2 Violazione degli articoli già indicati e vizio di motivazione in ordine alla censura di inattendibilità delle fonti dichiarative, già espressa nelle sentenze assolutorie irrevocabili pronunziate nei confronti del ricorrente e acquisite al corso del giudizio di primo grado. D'[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, con sentenza n.1679 resa il 17 luglio 2014 dal GUP del Tribunale di Napoli, da un episodio di estorsione e in quella pronunzia si affermava l'inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di elementi di riscontro. Sulla base degli stessi elementi dichiarativi in questo giudizio il tribunale è pervenuto ad un'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, nonostante i collaboratori di giustizia fossero già stati ritenuti inattendibili da altre autorità giudiziarie. La corte ha solo apparentemente affrontato il tema della pregressa valutazione in termini di inattendibilità delle medesime dichiarazioni collaborative formulate sul conto del D'[OSCURATO:PERSONA], mentre con la censura non si contestava la circostanza che il fatto processuale fosse già stato oggetto di vaglio, ma che le fonti probatorie fossero state già valutate e screditate. 3.3 violazione di legge e motivazione apparente poiché con i motivi di appello oltre alla questione del ne bis in idem valutativo si censurava la credibilità dei collaboratori di giustizia escussi in giudizio e la corte ha reso al riguardo una motivazione semplicistica rispetto alle specifiche censure sollevate con i motivi di appello. 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle innumerevoli testimonianze a discarico e della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente che nessuno dei collaboratori escussi abbia mai fatto riferimento alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] e che anche quest'ultimo, in modo singolare, ha riferito che successivamente alla presunta estorsione consumata dall'imputato ha continuato ad avvalersi della sua opera imprenditoriale. La difesa aveva pertanto chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di escutere di nuovo [OSCURATO:PERSONA], ma tale richiesta non è stata accolta, senza fornire alcuna motivazione. Inoltre la corte non ha adeguatamente valutato la circostanza che tutti gli imprenditori escussi hanno escluso di avere subito estorsione da parte del D'[OSCURATO:PERSONA] e ha giustificato tale elemento di fatto facendo riferimento alla abusata categoria della omertà dichiarativa, che non può tuttavia diventare un criterio generale di interpretazione delle dichiarazioni delle persone offese. 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione in quanto si è affermato che la intercettazione riportata a pagina 23 della sentenza impugnata costituisce riscontro estrinseco alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, mentre la detta conversazione intercettata risale al 2006 e le vicende oggetto del presente giudizio si collocano tra il 2010 e il 2012. Inoltre, nell'interpretare la conversazione in oggetto, viene estrapolata una frase inserita in un contesto dialogico ben più complesso, mentre tale elemento decontestualizzato non poteva essere valorizzato. 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al valore probatorio conferito alle propalazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che non è collaboratore di giustizia ed è stato condannato per concorso esterno al clan Bifone, mentre i giudici della corte hanno erroneamente dato per assunto che fosse un collaboratore di giustizia intraneo al clan e quindi conoscitore di tutte le dinamiche. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha reso dichiarazioni che non attengono all'oggetto del processo a carico dell'odierno ricorrente. 3.7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, nonostante l'assoluzione pronunziata in ordine ai reati cosiddetti fine e il giudizio di inattendibilità formulato con precedenti decisioni assolutorie nei confronti delle medesime fonti dichiarative valorizzate in questo giudizio. Il ricorrente, dopo avere esposto alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, ribadisce che D'[OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in ordine a due episodi estorsivi commessi nel 2012, tra cui la presunta estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], e le dette pronunzie hanno accertato che D'[OSCURATO:PERSONA] era in effetti la vittima dell'estorsione, consumata in danno di un operaio del suo cantiere. 3.8 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'invocata derubricazione della condotta ascritta al D'[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del concorso esterno in associazione di stampo mafioso, che la corte ha respinto osservando che l'imputato svolgeva un'attività stabilmente incardinata nella realizzazione degli obiettivi propri dell'associazione, così formulando una motivazione evanescente, mentre avrebbe dovuto argomentare in ordine al rapporto di organicità del D'[OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio. 3.9 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della associazione armata, la cui ricorrenza è motivata in modo quasi apparente, senza considerare che nel caso di specie ci si trova al cospetto di una camorra imprenditrice che agisce con modalità del tutto scevre dall'uso delle armi. 3.10 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata irrogazione della pena nel minimo edittale poiché, nonostante la condizione di incensurato del D'[OSCURATO:PERSONA], non sono state spiegate le ragioni ostative al contenimento della pena nei minimi edittali e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 In data 7 gennaio sono stati trasmessi motivi nuovi con cui si valorizza il portato della recente sentenza Modaffari delle Sezioni Unite di questa Corte e si ribadisce la necessità di dimostrare a carico del ricorrente una partecipazione dal profilo dinamico e funzionale agli interessi dell'associazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1 violazione dell'articolo 81 cpv. cod.pen. poiché la corte non ha voluto riconoscere la continuazione tra i delitti di partecipazione associativa al clan Marrazzo e di concorso esterno al clan Aversano, per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva con sentenza della Corte di Assise di appello e il reato associativo oggetto del presente giudizio, affermando che l'istituto della continuazione non può essere applicato a due tipi di associazioni criminali diverse, ma soltanto in relazione a differenti periodi temporali di partecipazione alla medesima associazione. Osserva di contro il ricorrente che, alla stregua dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non emergono elementi negativi di rilievo che possano escludere l'applicabilità del detto istituto, quantomeno alla condotta di concorrente esterno del clan Aversano che risulta contestuale a quello oggetto del presente giudizio. 4.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis e 133 codice penale poiché la corte non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche senza fornire al riguardo alcuna motivazione così violando i principi sanciti nell'articolo 133 codice penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, limitatamente al terzo motivo, ed impone l'annullamento della sentenza con rinvio, relativamente al rigetto del riconoscimento del vincolo della continuazione. 1.1 Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Deve in effetti convenirsi che con il motivo di appello la difesa aveva chiesto l'esclusione della recidiva reiterata, osservando che i reati indicati a sostegno di tale aggravante erano stati accertati con sentenza definitiva divenuta irrevocabile in epoca successiva a quella di consumazione del delitto associativo, contestato con condotta perdurante sino al dicembre 2016. In effetti dal tenore del ricorso emerge che le due ultime sentenze che hanno condannato l'imputato sono divenute irrevocabili il 2 gennaio 2016 e il 20 dicembre 2016 e poiché in motivazione e con il dispositivo il tribunale ha limitato la partecipazione del Bifone all'associazione camorristica al periodo ricompreso tra il 2009 e il 2012, le dette pronunce sono divenute definitive in epoca successiva al reato per cui si procede e non possono essere prese in considerazione ai fini della recidiva. Tuttavia la censura è inammissibile per carenza di interesse, poiché dall'esame del certificato penale, che il ricorrente non ha allegato al ricorso con violazione del principio di autosufficienza dell'impugnazione, emerge che l'imputato ha riportato una condanna per reato associativo irrevocabile nel 1987 e altre condanne per estorsione irrevocabili nel 1989, nel 1992, nel 2005. Deve pertanto concludersi che la recidiva è stata correttamente ritenuta reiterata e specifica, mentre non era infraquinquennale. La costatazione che la recidiva non fosse anche infraquinquennale, tuttavia, non ha alcuna rilevanza ai fini sanzionatori, in quanto risultano comunque integrati i presupposti previsti dall'articolo 99/4 comma cod.pen. Senza dire che l'aumento di pena è stato in concreto applicato in misura inferiore ai due terzi previsti dalla norma, come spiegato nella sentenza impugnata a pag.10. 1.2 La censura in ordine alle attenuanti generiche è inammissibile poiché con i motivi di appello la difesa ha dedotto che non risultavano ostativi alla concessione i precedenti penali e la gravità della condotta, ma non ha evidenziato concreti elementi di fatto a sostegno della concessione del detto beneficio. La corte ha ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche per le stesse considerazioni del primo giudice, richiamate in sentenza, ma nel contempo ha riconosciuto, in relazione alla parziale rinunzia ai motivi di appello, l'elisione del secondo aumento di pena, previsto per la seconda aggravante ad effetto speciale come facoltativo dall'articolo 63/4 comma, considerando proprio il comportamento collaborativo della difesa. Va detto, peraltro, che questa Corte ha avuto modo di precisare che la rinunzia ai motivi di appello di per sé non può giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che possono al più essere concesse in relazione ad un atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, nell'ambito dei criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. 1.3 II terzo motivo è fondato. La corte ha affermato che le condotte accertate con le due sentenze definitive, di cui la difesa ha chiesto la unificazione per continuazione con il reato associativo oggetto del presente giudizio, non appaiono riconducibili alla sua appartenenza associativa. Occorre premettere che l'odierna imputazione riguarda il reato associativo commesso dal 2006 con condotta perdurante sino al 2012; con la sentenza del 22 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'essere stata compiuta nell'interesse dell'associazione stessa; con la sentenza del 5 febbraio 2015 Bifone è stato condannato per un reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento all'usura addebitata al Bifone il ricorrente, pur non allegando la relativa sentenza che era stata tuttavia prodotta nei gradi di merito, deduce che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per recuperare il credito fu sollecitato dalla [OSCURATO:PERSONA], e che secondo il coimputato [OSCURATO:PERSONA], Bifone aveva fatto ingresso nel clan proprio in occasione e in forza del recupero di questo prestito. In effetti alla stregua della natura e delle modalità di consumazione dei reati per i quali l'imputato ha riportato condanna definitiva, si impone una più attenta ed esaustiva verifica da parte del giudicante in ordine alla possibilità che le condotte già accertate con sentenza irrevocabile rientrino nell'ambito di un progetto criminoso unitario rispetto all'adesione all'associazione camorristica intervenuta allo scopo di proseguire le attività già intraprese dai fratelli, durante la loro detenzione. La mera contestualità non costituisce certamente elemento sufficiente per riconoscere la sussistenza di un vincolo di continuazione, ma la detta circostanza di fatto merita comunque di essere presa in considerazione dal collegio giudicante, che provvederà a a motivare sul punto. Giova ricordare che nel giudizio per cassazione proposto avverso l'illegittimo diniego, da parte della corte di appello, della disciplina della continuazione "esterna" con reato separatamente giudicato, non può essere rilevata la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato per cui si procede, con effetto impeditivo dell'accoglimento della richiesta di unificazione "quoad poenam" dei due reati. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l'impugnazione non investe il punto della decisione relativo alla affermazione di responsabilità, nè quello relativo al trattamento sanzionatorio in sé, oramai coperto da giudicato interno, bensì solo l'eventuale collegamento delle conseguenze sanzionatorie della pronuncia "sub iudice" con quelle di altra decisione definitiva) (Sez. 6 - , Sentenza n. 14063 del 16/03/2021 Ud. (dep. 14/04/2021 ) Rv. 281111 - 01). Il giudice del rinvio pertanto rivaluterà la dedotta continuazione in forza di una più esaustiva valutazione della natura e delle finalità dei reati di cui si chiede la unificazione quoad poenam. 2.Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 2.1 La corte ha bene spiegato che all'imputato non vengono contestati singoli episodi o condotte illecite, ma l'adesione all'associazione di stampo mafioso capeggiata dal Bifone, con il ruolo di braccio destro di quest'ultimo. A sostegno di tale prospettazione accusatoria nel corpo della motivazione sono state riportate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale indica D'[OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che gestiva tutti gli affari illeciti del gruppo durante la sua detenzione e per suo conto, rapportandosi con il fratello o con la moglie. Viene pertanto attribuito all'imputato un ruolo funzionale e dinamico all'interno dell'associazione, nel senso che questi gestiva in prima persona gli interessi del gruppo operando sotto le precise direttive del capomafia, mentre questi si trovava in carcere. Bifone, peraltro, ha riferito che D'[OSCURATO:PERSONA] non soltanto operava nell'ambito delle attività imprenditoriali, facendo valere gli interessi del clan nelle operazioni economiche, ma si dedicava anche alle attività criminali tipiche del clan e, in particolare, aveva agevolato la latitanza del capomafia e aveva svolto il ruolo di esattore delle estorsioni. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato precipuo riscontro in quelle della moglie, [OSCURATO:PERSONA], e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato del clan. Ma anche soggetti estranei alla stretta cerchia degli associati, e in particolare i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riconosciuto il D'[OSCURATO:PERSONA] come partecipe del clan Bifone e come collettore dei ratei estorsivi. Infine l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto dall'imputato precise richieste estorsive, attribuite come mandante a Bifone. Il robusto compendio probatorio risulta ulteriormente arricchito dal tenore di alcune intercettazioni ambientali di colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, riportate per esteso nella sentenza di secondo grado, da cui emerge in modo inequivoco il coinvolgimento del D'[OSCURATO:PERSONA] negli affari del clan, con quel ruolo dinamico e funzionale agli interessi dell'associazione, svolto a diretto contatto con i vertici, che la norma richiede. In conclusione la pluralità delle fonti dichiarative confortate da numerosi riscontri consente di delineare il ruolo di rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa ricoperto dall'imputato, a prescindere dalla convergenza delle fonti su singoli fatti storici. 2.2 Il tribunale ha dedicato uno specifico paragrafo alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e alle dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e a pagina 93 della sentenza ha verificato la refluenza in questo processo delle considerazioni del GUP del Tribunale di Napoli che, nella sentenza resa il 17 luglio 2014, ha assolto D'[OSCURATO:PERSONA] da due episodi estorsivi e dal delitto di intestazione fittizia di beni; la corte ha escluso che tale pronunzia possa inficiare il giudizio di attendibilità delle medesime fonti dichiarative in questo processo, osservando che le stesse si riferiscono a ricostruzioni di singoli episodi in ordine ai quali non è stata raggiunta l'adeguata specificità di più fonti dichiarative, che tuttavia palesano il suo coinvolgimento nel delitto associativo, oggetto, appunto. di questo processo. Il tribunale pertanto ha concluso che da queste pronunzie assolutorie non si può ricavare l'assunto della estraneità del D'[OSCURATO:PERSONA] o un giudizio di inattendibilità delle fonti dichiarative, che concorrono in questo processo nel dimostrare la responsabilità dell'imputato. Giova ricordare che In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. (Sez. 4 - , Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 Ud. (dep. 25/03/2021 ) Rv. 280703 - 02) Con i motivi di appello la difesa non si è confrontata con questa motivazione formulando censure generiche e inammissibili che sono state reiterate con i motivi di ricorso. 2.3 Deve ribadirsi che esula dalle competenze di questa Corte censurare motivazioni carenti in quanto in questo la Corte di cassazione può soltanto annullare motivazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, mentre lo stesso motivo di ricorso prospetta una pretesa superficialità della motivazione che non rientra tra i vizi deducibili in questa sede.2.4 La censura è manifestamente infondata. La corte ha sottolineato che le dichiarazioni degli imprenditori escussi dalla difesa non possono scagionare il D'[OSCURATO:PERSONA] dal suo ruolo di referente del clan, poiché a costoro non è mai stato chiesto se avessero dovuto versare somme a titolo di estorsione alla detta associazione. Il ricorso non si confronta con questa motivazione e reitera la censura già formulata con l'appello. Quanto alla attendibilità del test [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente solleva censure generiche e sganciate dalle emergenze processuali mentre la Corte ha reiterato il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore, che non avrebbe alcun motivo per calunniare il D'[OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla mancata motivazione esplicita in sentenza in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione, la censura è manifestamente infondata poiché la richiesta ex art. 603 cod. proc.pen. se respinta con ordinanza dibattimentale non necessita di ulteriore motivazione in sentenza. Deve comunque osservarsi che l'istanza ex articolo 603 codice procedura penale avanzata con i motivi di appello era generica e manifestamente infondata in quanto l'appellante si limitava a chiedere la rinnovazione dell'escussione del teste Martone, in quanto non riteneva le sue accuse genuine e attendibili, mentre il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento in appello, nel caso di prova nuova e indispensabile . Giova ricordare in questa sede che il giudice di appello chiamato a decidere sull'impugnazione di una sentenza di condanna, fondata sulla credibilità della persona offesa, non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale neppure nel caso in cui il concorrente nello stesso reato, processato separatamente, sia stato assolto per la ritenuta non credibilità della medesima persona offesa, atteso che l'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. richiede che la testimonianza oggetto della rinnovazione sia stata resa nell'ambito del medesimo processo e che la valutazione di inattendibilità della prova dichiarativa sia alla base della pronunzia assolutoria in primo grado e non di una pronunzia di assoluzione estranea al rapporto processuale di impugnazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 30030 del 15/12/2020 Ud. (dep. 02/08/2021 ) Rv. 281774 - 01) Nell'evidente assenza dei presupposti per procedere a un nuovo esame del teste già escusso, deve ritenersi che la censura di omessa motivazione sia manifestamente infondata. 2.5 La collocazione temporale delle registrazioni avvenute nel febbraio nell'aprile 2006 non si pone in contrasto con la prospettazione accusatoria, ove si consideri che l'addebito associativo è contestato a decorrere dal 2006; dal tenore della conversazione riportata per amplissimi stralci emerge che il D'[OSCURATO:PERSONA] già all'epoca aveva un ruolo sicuramente centrale nell'ambito del detto sodalizio e ciò costituisce significativo riscontro della sua adesione, anche se contestata in epoca successiva. 2.6 La censura è manifestamente infondata poiché [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal suo status di collaboratore, in ragione del suo ruolo di legale dell'associazione aveva certamente contezza delle dinamiche interne al sodalizio e ha reso dichiarazioni significative nei confronti dell'imputato che attengono al thema decidendum e concorrono con quelle di altri soggetti a delineare il suo ruolo dinamico e funzionale agli interessi dell'associazione. 2.7 Il ricorrente non si confronta con le precipue argomentazioni resa dalla corte di appello e reitera le censure già sollevate con i motivi di appello valorizzando il portato assolutorio di pronunzie che hanno giudicato l'imputato in relazione a specifici episodi estorsivi. In sostanza il ricorrente ripropone in questa sede censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). 2.8 La censura è manifestamente infondata poiché la corte ha reso adeguata motivazione in ordine al ruolo di partecipe del sodalizio svolto dall'imputato, che si poneva come braccio destro e factotum dell'esponente apicale, fornendo un contributo stabile e consapevole che non si limita all'apporto del concorrente esterno. 2.9 La corte ha reso sul punto una succinta ma sufficiente motivazione osservando che la circostanza aggravante dell'associazione armata si desume dalle documentate attività omicidiarie del clan. La motivazione è sintetica ma va osservato che il motivo di appello era molto generico in quanto si limitava ad affermare che per la sussistenza dell'aggravante occorre la disponibilità costante di armi e nell'ambito delle attività di osservazione non sono state mai individuate armi. Giova ricordare in questa sede che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica, sia per l'essere stato l'imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi). (Sez. 2 - , Sentenza n. 50714 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/12/2019) Rv. 278010 - 01) Nel caso in esame è stata dimostrata l'esistenza di un'articolazione della camorra facente capo a Bifone e l'effettiva disponibilità delle armi da parte dei sodali per il conseguimento delle finalità dell'associazione, la cui storia, come osservato dal tribunale a pagina 22 della sentenza di primo grado, è stata caratterizzata da faide violente spesso esitate in omicidi e stragi. I numerosi collaboratori escussi hanno confermato l'esistenza del clan Bifone e lo stesso Bifone ha ricordato di avere commesso personalmente anche fatti di sangue e la [OSCURATO:PERSONA] moglie del Bifone ha parlato della disponibilità di armi da parte del marito. Alla stregua di questi elementi la censura formulata dalla difesa è manifestamente infondata, anche perché stante la natura oggettiva dell'aggravante la stessa si estende ai coimputati che l'abbiano ignorata per colpa. 2.10 II tribunale ha negato al D'[OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali di una certa pregnanza da cui è gravato e del ruolo importante rivestito all'interno del sodalizio. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria che, pertanto, non può essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte, rientrando nell'ambito della discrezionalità tipica dei giudici di merito. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 n primo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha spiegato che l'apporto offerto dall'imputato a due distinte associazioni a delinquere non può essere fatto rientrare in un unico disegno criminoso, mentre erroneamente la difesa ritiene che la continuazione possa essere riconosciuta sulla base della omogeneità delle condotte astratte. Deve di contro condividersi la motivazione della corte poiché presupposto del vincolo della continuazione è che le condotte rientrino nel medesimo disegno criminoso e certamente non può ritenersi che nel momento in cui l'imputato aderiva, sia pure come concorrente esterno, ad un'associazione a delinquere avesse già maturato, anche solo nelle linee generali l'intenzione di aderire ad una contrapposta organizzazione in epoca successiva. 3.2 La seconda censura è generica e manifestamente infondata poiché la corte a pagina 11 della sentenza afferma, con motivazione in effetti molto succinta ma non apparente, che la gravità della condotta tenuta dall'imputato, che ha messo la sua attività professionale al servizio degli interessi criminali del clan, induce a reiterare il diniego delle attenuanti generiche già formulato dal tribunale. Peraltro, va osservato che con i motivi di appello la difesa ha sottolineato e valorizzato ai fini della concessione delle attenuanti generiche la condotta corretta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nell'istituto penitenziario e l'avere ammesso la propria responsabilità sui fatti non provati che lo riguardavano, ma non si è confrontato con la motivazione resa dal tribunale, così formulando un motivo di appello generico che non comportava l'onere per la corte di fornire sul punto specifica motivazione.4.Si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al diniego del vincolo della continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto
Sentenza Cassazione n. 11269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris