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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11769/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- avverso la sentenza n. 4471 / 7 / 2015 della Co mmissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 ottobre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal ConsigliereRoberta Crucitti.

Rilevato che: Tributi-Accertamento sintetico art.38 d.P.R. n.600 del 1973 [OSCURATO:PERSONA] impugnò, con separati ricorsi, due avvisi di accertamento sintetici, emessi ai sensi dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, relativi a IRPEF degli anni di imposta 2007 e 2008. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accolse, previa riunione, i ricorsi e tale decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, avendo il redditometro natura di presunzione semplice, l’onere della prova fosse a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, tra l’altro, utilizzando acriticamente il redditometro aveva imputato al contribuente il 100% di una autovettura che era di proprietà esclusiva del coniuge separato, il 100% dell’immobile di proprietà anch’esso di proprietà al 50% del coniuge separato.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Rilevato che: 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c.) in relazione all’art.360, n.4 c.p.c.- l’Agenzia delle entrate denuncia l’extrapetizione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’affermare che l’[OSCURATO:PERSONA] debba manifestare nell’atto impositivo le ragioni che l’hanno indotta a ricorrere all’accertamento sintetico, laddove tale questione non era mai stata introdotta in giudizio dal contribuente;

1.1. La censura è infondata.

Dalla lettura del ricorso proposto dal contribuente innanzi alla C.T.P (ritrascritto integralmente in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) è agevole rilevare che il contribuente sin dal primo grado aveva, non solo,contestato l’utilizzo della metodologia dell’accertamento sintetico, ma anche la necessità dell’esperimento del preventivo contraddittorio tra le parti e, quale ulteriore corollario,il dovere di motivare l’atto impositivo emanato.

Pertanto, nessuna pronuncia extra petita è dato riscontrare nella sentenza impugnata. 2.Con il secondo motivo -rubricato:nullità della sentenza impugnata per inosservanza, violazione e falsa applicazione art.36 d.lgs. 546/92 in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.- si denunzia la sentenza di motivazione apparente laddove la C.T.R., nel ritenere sussistere in capo all’ufficio l’obbligo di motivare l’avviso di accertamento,non aveva specificato altro rimanendo , pertanto, oscuro l ’iter logico giuridico seguitodal giudice di appello.

2.1. La censura è inammissibile risolvendosi il mezzo, nei termini in cui è formulato, nella sostanziale deduzione di insufficienza della motivazione, vizio non più denunciabile in base al nuovo disposto dell’art.360, primo comma, num.5 cod. proc. civ.

Di contro, la sentenza, seppur in forma sintetica e, in parte, involuta, rende esplicite le ragioni sottese al convincimento del giudicante che, difatti, viene censurato, per violazione di legge , dalla ricorrente con il motivo di ricorso successivo. 3.Con il terzo motivo di ricorso, infatti, proposto avverso lo stesso passo motivazionale censurato con i primi due mezzidi impugnazione, si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 42 del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla Commissione tributaria regionale laddove aveva ritenuto necessari la motivazione dell’avviso di accertamento e, in particolare, delle modalità e dei criteri in base ai quali si era pervenuti a una certa determinazione del reddito.

4. Con il quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, primo comma n.4 cod. proc. civ. si deduce la nullità della sentenza impugnata perché affetta da motivazione apparente.

Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R., nello statuire che l’onere della prova sulla esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria grava sull’[OSCURATO:PERSONA] accertatore e che , pur potendosi valere delle presunzioni, l’[OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di considerare adeguatamente la situazione concreta del contribuente specificamente verificato, non avrebbe,poi, palesato in cosa consista tale obbligo né quale fosse la condizione concreta del contribuente.

In sintesi, si lamenta che la CTR non abbia indicato alcuna concreta ragione per affermare che vi era un’automatica applicazione delle presunzioni del redditometro e , comunque , una mancata considerazione della situazione concreta del contribuente che potesse comportare, di necessità, l’integrale infondatezza degli avvisi.

5. Con il quinto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la sentenza impugnata per avere, con violazione e falsa applicazione dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, annullato integralmente gli avvisi di accertamento in considerazione della erronea determinazione delle quote di reddito (peraltro, da subito, riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di un bene non considerabile (autovettura di proprietà del coniuge) e di un altro erroneamente considerato (residenza ritenuta di proprietà del 100% e non, come era, del 50%).

6. Con il sesto motivo di ricorso si denunzia nuovamente la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente laddove la C.T.R. aveva elencato una serie di principi senza indicare quale fosse la concreta emenda all’operato dell’[OSCURATO:PERSONA]. 7.Infine, con il settimo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 primo comma num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge (art.38 d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 2697 e 2728 cod.civ.) perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva affermato che le presunzioni derivanti dall’applicazione del redditometro fossero delle presunzioni semplici. 8.Rigettati, per le considerazioni già svolte in ordine al secondo motivo di ricorso, il quarto e il sesto motivo entrambi tesi alla declaratoria di nullità della sentenza per motivazione apparente, il terzo, il quinto e il settimo motivo vertenti, tutti , sulla corretta interpretazione dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973 , possono trattarsi congiuntamentee sono fondati.

8.1. In tema di accertamento sintetico ex art.38 del d.P.R. n.600 del 1973 è ormai consolidato l’orientamento secondo cui In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, applicabili ratione temporis, concernenti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. tra le altre Cass. n. 2893 del 31/01/2024 e Cass. n. 27811 del 31/10/2018).

8.2. La sentenza impugnata, nel ritenere che fosse onere dell’[OSCURATO:PERSONA], non assolto nella specie, provare i criteri di determinazione del reddito, dandone motivazione negli avvisi di accertamento e nell’annullare integralmente gli atti impositivi, sostanzialmente, perché “non motivati”, malgrado gli errori rilevati nella determinazione dei beni indice (costituiti dall’autovettura in proprietà esclusiva del coniuge del contribuente e dalla quota del 100% della proprietà dell’immobile nella misura del 50%) fo ssero stati riconosciuti dall’[OSCURATO:PERSONA] e fossero sussistenti altri beni indice il cui possesso, malgrado la decurtazione, rendesse legittima la rideterminazione del reddito attraverso il metodo sintetico, si è discostata dai principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, sopra indicati, onde merita la cassazione.

Va, pertanto, disposto il rinvio al Giudice di merito affinché proceda al riesame, adeguandosi, e regoli le spese processuali di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del terzo, quinto e settimo motivo di ricorso, rigettati e inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- avverso la sentenza n. 4471 / 7 / 2015 della Co mmissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 ottobre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal ConsigliereRoberta Crucitti. Rilevato che: Tributi-Accertamento sintetico art.38 d.P.R. n.600 del 1973 [OSCURATO:PERSONA] impugnò, con separati ricorsi, due avvisi di accertamento sintetici, emessi ai sensi dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, relativi a IRPEF degli anni di imposta 2007 e 2008. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accolse, previa riunione, i ricorsi e tale decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. In particolare, il Giudice di appello riteneva che, avendo il redditometro natura di presunzione semplice, l’onere della prova fosse a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, tra l’altro, utilizzando acriticamente il redditometro aveva imputato al contribuente il 100% di una autovettura che era di proprietà esclusiva del coniuge separato, il 100% dell’immobile di proprietà anch’esso di proprietà al 50% del coniuge separato. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Rilevato che: 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c.) in relazione all’art.360, n.4 c.p.c.- l’Agenzia delle entrate denuncia l’extrapetizione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’affermare che l’[OSCURATO:PERSONA] debba manifestare nell’atto impositivo le ragioni che l’hanno indotta a ricorrere all’accertamento sintetico, laddove tale questione non era mai stata introdotta in giudizio dal contribuente; 1.1. La censura è infondata. Dalla lettura del ricorso proposto dal contribuente innanzi alla C.T.P (ritrascritto integralmente in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) è agevole rilevare che il contribuente sin dal primo grado aveva, non solo,contestato l’utilizzo della metodologia dell’accertamento sintetico, ma anche la necessità dell’esperimento del preventivo contraddittorio tra le parti e, quale ulteriore corollario,il dovere di motivare l’atto impositivo emanato. Pertanto, nessuna pronuncia extra petita è dato riscontrare nella sentenza impugnata. 2.Con il secondo motivo -rubricato:nullità della sentenza impugnata per inosservanza, violazione e falsa applicazione art.36 d.lgs. 546/92 in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.- si denunzia la sentenza di motivazione apparente laddove la C.T.R., nel ritenere sussistere in capo all’ufficio l’obbligo di motivare l’avviso di accertamento,non aveva specificato altro rimanendo , pertanto, oscuro l ’iter logico giuridico seguitodal giudice di appello. 2.1. La censura è inammissibile risolvendosi il mezzo, nei termini in cui è formulato, nella sostanziale deduzione di insufficienza della motivazione, vizio non più denunciabile in base al nuovo disposto dell’art.360, primo comma, num.5 cod. proc. civ. Di contro, la sentenza, seppur in forma sintetica e, in parte, involuta, rende esplicite le ragioni sottese al convincimento del giudicante che, difatti, viene censurato, per violazione di legge , dalla ricorrente con il motivo di ricorso successivo. 3.Con il terzo motivo di ricorso, infatti, proposto avverso lo stesso passo motivazionale censurato con i primi due mezzidi impugnazione, si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 42 del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla Commissione tributaria regionale laddove aveva ritenuto necessari la motivazione dell’avviso di accertamento e, in particolare, delle modalità e dei criteri in base ai quali si era pervenuti a una certa determinazione del reddito. 4. Con il quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, primo comma n.4 cod. proc. civ. si deduce la nullità della sentenza impugnata perché affetta da motivazione apparente. Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R., nello statuire che l’onere della prova sulla esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria grava sull’[OSCURATO:PERSONA] accertatore e che , pur potendosi valere delle presunzioni, l’[OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di considerare adeguatamente la situazione concreta del contribuente specificamente verificato, non avrebbe,poi, palesato in cosa consista tale obbligo né quale fosse la condizione concreta del contribuente. In sintesi, si lamenta che la CTR non abbia indicato alcuna concreta ragione per affermare che vi era un’automatica applicazione delle presunzioni del redditometro e , comunque , una mancata considerazione della situazione concreta del contribuente che potesse comportare, di necessità, l’integrale infondatezza degli avvisi. 5. Con il quinto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la sentenza impugnata per avere, con violazione e falsa applicazione dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, annullato integralmente gli avvisi di accertamento in considerazione della erronea determinazione delle quote di reddito (peraltro, da subito, riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di un bene non considerabile (autovettura di proprietà del coniuge) e di un altro erroneamente considerato (residenza ritenuta di proprietà del 100% e non, come era, del 50%). 6. Con il sesto motivo di ricorso si denunzia nuovamente la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente laddove la C.T.R. aveva elencato una serie di principi senza indicare quale fosse la concreta emenda all’operato dell’[OSCURATO:PERSONA]. 7.Infine, con il settimo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 primo comma num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge (art.38 d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 2697 e 2728 cod.civ.) perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva affermato che le presunzioni derivanti dall’applicazione del redditometro fossero delle presunzioni semplici. 8.Rigettati, per le considerazioni già svolte in ordine al secondo motivo di ricorso, il quarto e il sesto motivo entrambi tesi alla declaratoria di nullità della sentenza per motivazione apparente, il terzo, il quinto e il settimo motivo vertenti, tutti , sulla corretta interpretazione dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973 , possono trattarsi congiuntamentee sono fondati. 8.1. In tema di accertamento sintetico ex art.38 del d.P.R. n.600 del 1973 è ormai consolidato l’orientamento secondo cui In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, applicabili ratione temporis, concernenti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. tra le altre Cass. n. 2893 del 31/01/2024 e Cass. n. 27811 del 31/10/2018). 8.2. La sentenza impugnata, nel ritenere che fosse onere dell’[OSCURATO:PERSONA], non assolto nella specie, provare i criteri di determinazione del reddito, dandone motivazione negli avvisi di accertamento e nell’annullare integralmente gli atti impositivi, sostanzialmente, perché “non motivati”, malgrado gli errori rilevati nella determinazione dei beni indice (costituiti dall’autovettura in proprietà esclusiva del coniuge del contribuente e dalla quota del 100% della proprietà dell’immobile nella misura del 50%) fo ssero stati riconosciuti dall’[OSCURATO:PERSONA] e fossero sussistenti altri beni indice il cui possesso, malgrado la decurtazione, rendesse legittima la rideterminazione del reddito attraverso il metodo sintetico, si è discostata dai principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, sopra indicati, onde merita la cassazione. Va, pertanto, disposto il rinvio al Giudice di merito affinché proceda al riesame, adeguandosi, e regoli le spese processuali di questo giudizio. P.Q.M. In accoglimento del terzo, quinto e settimo motivo di ricorso, rigettati e inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa
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