CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12899/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]' presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, la revocadell'ordinanza di inammissibilità della settima sezione di codesta Corte di Cassazione el'annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratorespeciale, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc.pen., avverso l’ordinanza n. 8741/2025 con cui, il 31 gennaio 2025, la Settimasezione penale di questa Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorsoper cassazione proposto nell’interesse del ricorrente, in quanto assume essereviziata da errore di fatto.Con un unico motivo deduce la completa pretermissione della questionedell’elusione del devoluto dedotta con il secondo motivo del ricorso originario inordine al tema del c.d. quantitativo soglia.Si assume che la lettura dell’ordinanza impugnata rende evidente che laquestione de qua non è stata scrutinata dalla Corte con evidente violazionedell’art. 597, comma 1, codice di rito limitandosi alla generica rassicurazionesecondo cui la Corte territoriale avrebbe esaminato tutto il devoluto.2. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é fondato per le ragioni di seguito indicate.2. In primo luogo occorre premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc.pen., è ammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’erroremateriale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte diCassazione. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod.proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimentidella Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancatarispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazionegrafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni algiudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quelloeffettivo. L’errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene allamanifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processoformativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzioneanziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senzaquell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere delladecisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nelprovvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore dipercezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore divalutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato adesaminare per definire i motivi di ricorso.Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è ditipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazionedegli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudiziovertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice dilegittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv.237161). Legittima,dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fattola cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazioneprefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001,Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv. 220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio delricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o daun equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti internial giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativodella volontà: l'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in taleipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diessa. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente inuna fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque,contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio:sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori diinterpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata,anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).3. Così inquadrato il perimetro del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., siosserva che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti dell’errore di fattodedotto.Ed invero dalla lettura dell’ordinanza impugnata, pur avendo questa Corteritenuto di avere “preso in esame e valutato la questione sottopostadall’imputato con l’atto di appello..” si evince chiaramente la mancata valutazionedel secondo motivo d’appello che aveva ad oggetto il tema del c.d. quantitativosoglia avendo invece l’ordinanza impugnata motivato solo sul dato della diversitàdelle sostanze rinvenute.Da tale rilievo discende che l’ordinanza n. 8741/2025 datata 31 gennaio 2025emessa dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione interessata dalricorso straordinario deve essere revocata.4. Venendo ora al giudizio rescissorio, il ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di potere procedere direttamente alla fase rescissoria e, quindi,al nuovo giudizio sull’originario ricorso per cassazione, in applicazione delcondiviso principio di diritto, prevalente nella più recente giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la Corte di cassazione se accoglie il ricorso straordinarioadotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione dellaprocedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasidell’immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienzaper la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione,potendosi adottare un’immediata pronuncia della decisione (Sez. 2, n. 9386 del26/02/2025, Rv. 287656 - 01; Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, Rv. 285586 –01; Sez. 3, n. 35131 del 11/05/2023, Rv. 285208 – 01; Sez. 1, n. 18363 del17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284541).Ebbene, con l’originario ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza concui Corte d’appello di Roma in data 30.5.2024 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, il ricorrente, con ilsecondo motivo, si doleva del mancato esame da parte del giudice dell’appellodel tema del c.d. quantitativo soglia invocando il principio che la cognizione delgiudice d’appello ha ad oggetto un integrale esame di tutto il devoluto.Tale doglianza, come già il motivo di appello, risulta tuttavia formulata in terminigenerici e senza un reale confronto con gli elementi individuati dalla sentenzaimpugnata e come tale é infondata.In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.Mrevoca l’ordinanza n. 8741/25 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Settima Sezione della Corte Suprema di Cassazione nelprocedimento n. 34653/2024. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d’appello di Roma n.6518/24 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 5 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]