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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46279/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1966 avverso la sentenza resa il 27 gennaio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Lecce sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 31 maggio 2019, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto continuato di estorsione e, riqualificato l'episodio commesso il 18 giugno 2015 come tentata truffa aggravata, ha ridotto il trattamento sanzionatorio.

Si addebita all'imputato di avere costretto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli una prima somma di denaro, sostenendo falsamente che gli attentati e i danneggiamenti da lui subiti erano opera di soggetti calabresi a lui noti e offrendosi di agire come intermediario, e di avere poi proseguito in tale condotta fraudolenta ai danni della persona offesa, il quale avendo scoperto l'inganno aveva coinvolto la Polizia e consegnato una seconda tranche della somma, destinata a far cessare le condotte pregiudizievoli. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1 violazione degli articoli 81,629 cod.pen. e vizio della motivazione derivante anche dal travisamento degli atti del processo, poiché sono state valorizzate solo circostanze sfavorevoli all'imputato, omettendo quelle favorevoli.

In particolare la Corte, pur riconoscendo che gli attentati subiti dalla persona offesa non erano attribuibili all'odierno ricorrente, ha affermato che l'imputato era in condizioni di commissionarli e di potere essere il mandante di simili episodi; così facendo è incorsa in una contraddittorietà logica che inficia l'intero ragionamento posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Di contro, una valutazione corretta del compendio probatorio avrebbe dovuto comportare la diversa qualificazione giuridica dell'intera condotta ai sensi dell'articolo 640 cod.pen., considerata l'estraneità di Stabile rispetto agli episodi contestati e la circostanza che la persona offesa aveva versato una prima somma di denaro, ma non risultava coartato, nè aveva alcun sospetto sul coinvolgimento di Stabile.

Solo il 5 Marzo 2015 Nunziata realizzava di essere stato vittima della condotta truffaldina dell'imputato e cominciava a nutrire il dubbio che Stabile fosse direttamente coinvolto nella vicenda estorsiva. 2.2 violazione dell'articolo 640 comma due codice penale poiché la Corte ha ritenuto che in relazione all'episodio del 18 maggio 2015 non ci sia stata alcuna coartazione della volontà della parte offesa e che Stabile avesse approfittato di un avvicinamento da parte della persona offesa per ottenere altro denaro.

La sentenza per un verso afferma che i tre attentati commessi il 24 Febbraio il 10 maggio il 2 giugno 2015 potrebbero attribuirsi a Stabile e nel contempo considera che gli stessi non sono attribuibili al predetto. 3.Violazione dell'articolo 597 comma tre cod.proc.pen. poiché la sentenza riconosce l'aumento di pena di 1/3 ex articolo 61 numero 7 codice penale, mentre la pronunzia di primo grado non ha tenuto conto dell'aggravante nella quantificazione della pena, in evidente spregio della regola che vieta la reformatio in peius della sentenza, 4 violazione dell'articolo 62 bis codice penale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondate sulla scorta della assenza di una confessione e dell'esistenza di un precedente penale a carico dell'odierno ricorrente. 5 Violazione degli artt. 133 codice penale e 27 della Costituzione poiché la sentenza non spiega perché ha ritenuto di applicare una pena così rigorosa [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa dalla Corte di Appello e reitera le censure già sollevate proposte con i motivi di gravame, senza recepire e criticamente valutare le risposte fornite dalla Corte. 1.1 I primi due motivi si riferiscono sostanzialmente alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato e risultano manifestamente infondati poiché la corte ha con motivazioni immune dai vizi dedotti spiegato che la prima parte della condotta integra gli estremi della estorsione, avendo determinato una effettiva coartazione della volontà della persona offesa, mentre la successiva parte della condotta illecita non ha provocato alcuna coazione, in quanto la persona offesa ha cominciato a sospettare del diretto coinvolgimento dello Stabile negli attentati dallo stesso subito e nelle pretese estorsive, avanzate da non meglio precisati soggetti calabresi noti all'imputato.

Certamente non può dubitarsi del carattere estorsivo della condotta posta in essere, a prescindere dalla prova che gli attentati subiti dalla persona offesa fossero da lui posti in essere, poiché, come ha evidenziato correttamente dalla Corte, non sono emerse successive richieste di denaro da parte di terzi nei confronti della persona offesa e tali attentati risultano all'apparenza privi di giustificazione.

La corte ha ritenuto che la condotta inizialmente estorsiva dell'imputato non abbia, in un secondo momento, esercitato la prevista coartazione della volontà della persona offesa, in quanto questi aveva intuito l'inganno posto in essere ai suoi danni e aveva iniziato a collaborare con le Forze di Polizia per sventare l'azione dello Stabile. 1.2 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente individuato, nell'ambito di una pena complessiva inferiore a quella erogata in primo grado, la pena base e l'aumento per la ritenuta aggravante, stabilendo la sanzione in anni 5 mesi sei di reclusione 1.500 C di multa, aumentata di 1/3 per la circostanza aggravante, mentre nella sentenza di primo grado la pena è stata sinteticamente stabilita in anni 8 e mesi sei di reclusione, potendosi ritenere in essa ricompreso l'aumento per la ritenuta aggravante. 1.3 II quarto e il quinto motivo di ricorso sono generici poiché sia il tribunale che la corte hanno fornito adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, stabilita, peraltro, in misura di poco superiore al minimo edittale. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1966 avverso la sentenza resa il 27 gennaio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Lecce sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 31 maggio 2019, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto continuato di estorsione e, riqualificato l'episodio commesso il 18 giugno 2015 come tentata truffa aggravata, ha ridotto il trattamento sanzionatorio. Si addebita all'imputato di avere costretto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli una prima somma di denaro, sostenendo falsamente che gli attentati e i danneggiamenti da lui subiti erano opera di soggetti calabresi a lui noti e offrendosi di agire come intermediario, e di avere poi proseguito in tale condotta fraudolenta ai danni della persona offesa, il quale avendo scoperto l'inganno aveva coinvolto la Polizia e consegnato una seconda tranche della somma, destinata a far cessare le condotte pregiudizievoli. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1 violazione degli articoli 81,629 cod.pen. e vizio della motivazione derivante anche dal travisamento degli atti del processo, poiché sono state valorizzate solo circostanze sfavorevoli all'imputato, omettendo quelle favorevoli. In particolare la Corte, pur riconoscendo che gli attentati subiti dalla persona offesa non erano attribuibili all'odierno ricorrente, ha affermato che l'imputato era in condizioni di commissionarli e di potere essere il mandante di simili episodi; così facendo è incorsa in una contraddittorietà logica che inficia l'intero ragionamento posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Di contro, una valutazione corretta del compendio probatorio avrebbe dovuto comportare la diversa qualificazione giuridica dell'intera condotta ai sensi dell'articolo 640 cod.pen., considerata l'estraneità di Stabile rispetto agli episodi contestati e la circostanza che la persona offesa aveva versato una prima somma di denaro, ma non risultava coartato, nè aveva alcun sospetto sul coinvolgimento di Stabile. Solo il 5 Marzo 2015 Nunziata realizzava di essere stato vittima della condotta truffaldina dell'imputato e cominciava a nutrire il dubbio che Stabile fosse direttamente coinvolto nella vicenda estorsiva. 2.2 violazione dell'articolo 640 comma due codice penale poiché la Corte ha ritenuto che in relazione all'episodio del 18 maggio 2015 non ci sia stata alcuna coartazione della volontà della parte offesa e che Stabile avesse approfittato di un avvicinamento da parte della persona offesa per ottenere altro denaro. La sentenza per un verso afferma che i tre attentati commessi il 24 Febbraio il 10 maggio il 2 giugno 2015 potrebbero attribuirsi a Stabile e nel contempo considera che gli stessi non sono attribuibili al predetto. 3.Violazione dell'articolo 597 comma tre cod.proc.pen. poiché la sentenza riconosce l'aumento di pena di 1/3 ex articolo 61 numero 7 codice penale, mentre la pronunzia di primo grado non ha tenuto conto dell'aggravante nella quantificazione della pena, in evidente spregio della regola che vieta la reformatio in peius della sentenza, 4 violazione dell'articolo 62 bis codice penale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondate sulla scorta della assenza di una confessione e dell'esistenza di un precedente penale a carico dell'odierno ricorrente. 5 Violazione degli artt. 133 codice penale e 27 della Costituzione poiché la sentenza non spiega perché ha ritenuto di applicare una pena così rigorosa [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa dalla Corte di Appello e reitera le censure già sollevate proposte con i motivi di gravame, senza recepire e criticamente valutare le risposte fornite dalla Corte. 1.1 I primi due motivi si riferiscono sostanzialmente alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato e risultano manifestamente infondati poiché la corte ha con motivazioni immune dai vizi dedotti spiegato che la prima parte della condotta integra gli estremi della estorsione, avendo determinato una effettiva coartazione della volontà della persona offesa, mentre la successiva parte della condotta illecita non ha provocato alcuna coazione, in quanto la persona offesa ha cominciato a sospettare del diretto coinvolgimento dello Stabile negli attentati dallo stesso subito e nelle pretese estorsive, avanzate da non meglio precisati soggetti calabresi noti all'imputato. Certamente non può dubitarsi del carattere estorsivo della condotta posta in essere, a prescindere dalla prova che gli attentati subiti dalla persona offesa fossero da lui posti in essere, poiché, come ha evidenziato correttamente dalla Corte, non sono emerse successive richieste di denaro da parte di terzi nei confronti della persona offesa e tali attentati risultano all'apparenza privi di giustificazione. La corte ha ritenuto che la condotta inizialmente estorsiva dell'imputato non abbia, in un secondo momento, esercitato la prevista coartazione della volontà della persona offesa, in quanto questi aveva intuito l'inganno posto in essere ai suoi danni e aveva iniziato a collaborare con le Forze di Polizia per sventare l'azione dello Stabile. 1.2 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente individuato, nell'ambito di una pena complessiva inferiore a quella erogata in primo grado, la pena base e l'aumento per la ritenuta aggravante, stabilendo la sanzione in anni 5 mesi sei di reclusione 1.500 C di multa, aumentata di 1/3 per la circostanza aggravante, mentre nella sentenza di primo grado la pena è stata sinteticamente stabilita in anni 8 e mesi sei di reclusione, potendosi ritenere in essa ricompreso l'aumento per la ritenuta aggravante. 1.3 II quarto e il quinto motivo di ricorso sono generici poiché sia il tribunale che la corte hanno fornito adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, stabilita, peraltro, in misura di poco superiore al minimo edittale. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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