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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04541/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10498-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 16597/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avversouna serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio.

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenz a della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco in modo generico, allegando la presenza di ostacoli alla visione dei cartelli di avviso della corsia preferenziale, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore specificazione.

Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.

Propongono ricorso per la cassazione della indicate decisione [OSCURATO:PERSONA] ed altri, affidandosi ad otto motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia violato il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che taluni di essi –in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – avessero ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di Roma.

La censura è inammissibile, poiché – come correttamente rilevato dal giudice di merito a pag.11 della sentenza impugnata– le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso.

Infatti “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 17931 del04/07/2019, Rv. 654562; conf.

Ca ss. Sez. 3 , Sentenza n. 8101 del23/04/2020, Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive).

Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell’efficacia di giudicato derivante dall’accoglimento dell’opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 26345del 19/11/2020 , Rv. 659682; ma non anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale: Cass. Sez. 1 , Sentenz a n. 21000 del 29/10/2004 , Rv. 577903).

Quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata perché il Tribunale avrebbe deciso facendo riferimento al contenuto del fascicolo d’ufficio di prime cure, il quale tuttavia non era stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di appello.

La censura è inammissibile, in quanto il giudice di seconda istanza può comunque decidere la causa allo stato degli atti, anche a prescindere dall’effettiva acquisizione del fascicolo d’ufficio del primo grado, sulla base del contenuto dei fascicoli di parte (Cass. Sez.2, Sentenza n. 3465 del 24/10/1968, Rv. 336600).

La facoltà di acquisizione costituisce infatti un potere discrezionale del giudice, che diviene atto dovuto soltanto qualora l'esame delfascicolo di primo grado si renda necessario ai fini delladecisione della causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12769 del 28/11/1992, Rv.479805).

Ne deriva che “La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in talefascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti neifascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto aliunde la conoscenza del contenuto di tale documento” (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 10164 del 30/03/2022 , Rv. 664467; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019 , Rv. 653795).

Va infatti tenuto conto che “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma assume le caratteristiche di una revisio prioris instantiae, cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021, Rv. 663229).

Da quanto precede deriva l’inammissibilità della censura in esame, con la quale i ricorrenti non lamentano che il giudice di appello abbia trascurato di considerare il contenuto del fascicolo del precedente grado di giudizio, asseritamente non acquisito, ma –al contrario– che abbia tenuto conto di detto contenuto, anche se la cancelleria non aveva assicurato la materiale trasmissione dello stesso al giudice del grado superiore.

La doglianza, di conseguenza, non appare neanche assistita da interesse a ricorrere, poiché essa non si traduce in alcuna lesione del diritto di difesa delle parti del giudizio.

Il Tribunale, infatti, ha scrutinato la fattispecie senza trascurare alcuno degli elementi acquisiti agli atti, ricostruendo in modo diligente i passaggi salienti della fattispecie attraverso l’esame del contenuto dei fascicoli di parte depositati in seconde cure, sul cui contenuto gli odierni ricorrenti nulla deducono nel motivo in esame.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile la C.T.U. che era stata disposta in altro giudizio, pendente dinanzi il medesimo ufficio giudiziario, che gli odierni ricorrenti avevano chiesto di poter produrre in appello, avendone avuto conoscenza soltanto dopo il deposito della sentenza di prime cure.

La doglianza è inammissibile.

La sentenza impugnata da atto che gli odierni ricorrenti avevano prodotto la consulenza tecnica di cui anzidetto per poterla utilizzare nel presente giudizio, ed ha escluso tale possibilità, in presenza di contestazione da parte appellata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Il documento, dunque, non è stato ritenuto inammissibile perché prodotto in grado di appello, ma in funzione della contestazione, mossa da [OSCURATO:PERSONA], circa l’utilizzabilità, nel presente giudizio, di una consulenza tecnica esperita in altra causa.

La doglianza in esame, dunque, non coglie adeguatamente la ratio della decisione, la quale, peraltro, risulta coerente con i principi affermati da questa Corte, posto che il giudice del merito ha la facoltà di tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in altro processo, “… a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse …”,ma non è obbligato a farlo (Cass. Sez.1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014, Rv.631137).

La rituale acquisizione del documento, dunque, non implica di per sé la sua utilizzabilità ai fini della decisione, poiché quest’ultima rientra nell’ambito dei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove (Cass. Sez.L, Sentenza n. 8603 del 03/04/2017 , Rv. 643896).

Peraltro, la censura difetta anche del necessario grado di specificità, poiché i ricorrenti non indicano le specifiche ragioni per le quali la prova in questione, acquisita in altro giudizio, sarebbe stata rilevante ai fini della decisione.

Non è sufficiente, sul punto, la semplice allegazione che i due giudizi abbiano ad oggetto analoghe violazioni al codice della strada, poiché ciascuna di esse si riferisce ad uno specifico fattostorico, collocato in un determinato contesto spaziale e temporale; di conseguenza, il contenuto dell’accertamento tecnico che sia stato affidato ad un ausiliario nell’ambito di un giudizio non coincide necessariamente con le esigenze istruttorie configurabili in altro contesto processuale.

La doglianza, pertanto, avrebbe dovuto essere accompagnata con la specifica indicazione dei motivi per cui, in concreto, l’accertamento del quale gli odierni ricorrenti avevano chiesto l’acquisizione e l’utilizzazione in grado di appello sarebbe stato rilevante ai fini della decisione del giudizio.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco.

La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio.

Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso a 80 metri dall’inizio della stessa e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell’aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l’11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili ancorché sbiaditi.

Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l’omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell’ambito dell’accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull’idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa.

Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei numerosi atti e documenti da essi prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale.

La censura è inammissibile, posto che –al contrario di quanto sostengono i ricorrenti–il Tribunale ha esaminato, come già visto, i documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale, dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco, non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione.

Il giudice di merito, dunque, non ha applicato l’istituto della presunzione, in favore della tesi propugnata dai ricorrenti, poiché ha ritenuto assente la prova, che essi avevano l’onere di fornire, dell’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione.

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell’onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca –come nel caso di specie– la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999 , Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016 , Rv. 639939 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017 , Rv. 645584).

Né risulta decisivo, ai fini della prova dell’inadeguatezza della segnaletica, il fatto – evidenziato a pag. 8 della sentenza impugnata–che su di essa fosse stato eseguito un intervento nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 2017.

L’esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma, infatti, che la stessa era esistente, il che pone a carico della parte opponente l’onere di dimostrare la non adeguatezza o l’insufficienza della segnaletica stessa.

Con il settimo motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell’elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che “ Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamentesanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”(Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020 , Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv.657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell’intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall’ordinamento), e, dall’altro lato, che l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 , Rv. 658272 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007 , Rv. 597317 ).

Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell’errore, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile.

Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l’esistenza della taratura originaria dell’apparato [OSCURATO:PERSONA] installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell’autorizzazione alla sua installazione.

La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità.

Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato, limitandosi a trattare quello della necessità, o meno, della taratura periodica dello strumento, o della sufficienza della sua mera omologazione (cfr. pag. 10).

I ricorrenti non si curano di indicare, né nel motivo in esame (cfr. pag. 55 e seguenti del ricorso), né nell’esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 6 dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avessero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato [OSCURATO:PERSONA]; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente “differente e distinto” (cfr. pag. 55 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell’apparecchio.

Peraltro, va sul punto ribadito che “ La rilevaz ione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961).

Tali dispositivi, oltre a disciplinare l’accesso a determinate zone della città, “… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099 ; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029).

Va infine segnalato che questa Corte ha già esaminato in diverse occasioni la fattispecie relativa alle contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale, concludendo sempre per l’inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n.34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/2021, non massimate; nonchè diverse altre, successive, tutte conformi).

Non si ravvisano motivi per non confermare l’orientamento appena richiamato.

In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10498-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 16597/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avversouna serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenz a della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco in modo generico, allegando la presenza di ostacoli alla visione dei cartelli di avviso della corsia preferenziale, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore specificazione. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio. Propongono ricorso per la cassazione della indicate decisione [OSCURATO:PERSONA] ed altri, affidandosi ad otto motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia violato il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che taluni di essi –in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – avessero ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di Roma. La censura è inammissibile, poiché – come correttamente rilevato dal giudice di merito a pag.11 della sentenza impugnata– le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso. Infatti “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 17931 del04/07/2019, Rv. 654562; conf. Ca ss. Sez. 3 , Sentenza n. 8101 del23/04/2020, Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive). Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell’efficacia di giudicato derivante dall’accoglimento dell’opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 26345del 19/11/2020 , Rv. 659682; ma non anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale: Cass. Sez. 1 , Sentenz a n. 21000 del 29/10/2004 , Rv. 577903). Quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata perché il Tribunale avrebbe deciso facendo riferimento al contenuto del fascicolo d’ufficio di prime cure, il quale tuttavia non era stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di appello. La censura è inammissibile, in quanto il giudice di seconda istanza può comunque decidere la causa allo stato degli atti, anche a prescindere dall’effettiva acquisizione del fascicolo d’ufficio del primo grado, sulla base del contenuto dei fascicoli di parte (Cass. Sez.2, Sentenza n. 3465 del 24/10/1968, Rv. 336600). La facoltà di acquisizione costituisce infatti un potere discrezionale del giudice, che diviene atto dovuto soltanto qualora l'esame delfascicolo di primo grado si renda necessario ai fini delladecisione della causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12769 del 28/11/1992, Rv.479805). Ne deriva che “La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in talefascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti neifascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto aliunde la conoscenza del contenuto di tale documento” (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 10164 del 30/03/2022 , Rv. 664467; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019 , Rv. 653795). Va infatti tenuto conto che “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma assume le caratteristiche di una revisio prioris instantiae, cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021, Rv. 663229). Da quanto precede deriva l’inammissibilità della censura in esame, con la quale i ricorrenti non lamentano che il giudice di appello abbia trascurato di considerare il contenuto del fascicolo del precedente grado di giudizio, asseritamente non acquisito, ma –al contrario– che abbia tenuto conto di detto contenuto, anche se la cancelleria non aveva assicurato la materiale trasmissione dello stesso al giudice del grado superiore. La doglianza, di conseguenza, non appare neanche assistita da interesse a ricorrere, poiché essa non si traduce in alcuna lesione del diritto di difesa delle parti del giudizio. Il Tribunale, infatti, ha scrutinato la fattispecie senza trascurare alcuno degli elementi acquisiti agli atti, ricostruendo in modo diligente i passaggi salienti della fattispecie attraverso l’esame del contenuto dei fascicoli di parte depositati in seconde cure, sul cui contenuto gli odierni ricorrenti nulla deducono nel motivo in esame. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile la C.T.U. che era stata disposta in altro giudizio, pendente dinanzi il medesimo ufficio giudiziario, che gli odierni ricorrenti avevano chiesto di poter produrre in appello, avendone avuto conoscenza soltanto dopo il deposito della sentenza di prime cure. La doglianza è inammissibile. La sentenza impugnata da atto che gli odierni ricorrenti avevano prodotto la consulenza tecnica di cui anzidetto per poterla utilizzare nel presente giudizio, ed ha escluso tale possibilità, in presenza di contestazione da parte appellata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Il documento, dunque, non è stato ritenuto inammissibile perché prodotto in grado di appello, ma in funzione della contestazione, mossa da [OSCURATO:PERSONA], circa l’utilizzabilità, nel presente giudizio, di una consulenza tecnica esperita in altra causa. La doglianza in esame, dunque, non coglie adeguatamente la ratio della decisione, la quale, peraltro, risulta coerente con i principi affermati da questa Corte, posto che il giudice del merito ha la facoltà di tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in altro processo, “… a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse …”,ma non è obbligato a farlo (Cass. Sez.1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014, Rv.631137). La rituale acquisizione del documento, dunque, non implica di per sé la sua utilizzabilità ai fini della decisione, poiché quest’ultima rientra nell’ambito dei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove (Cass. Sez.L, Sentenza n. 8603 del 03/04/2017 , Rv. 643896). Peraltro, la censura difetta anche del necessario grado di specificità, poiché i ricorrenti non indicano le specifiche ragioni per le quali la prova in questione, acquisita in altro giudizio, sarebbe stata rilevante ai fini della decisione. Non è sufficiente, sul punto, la semplice allegazione che i due giudizi abbiano ad oggetto analoghe violazioni al codice della strada, poiché ciascuna di esse si riferisce ad uno specifico fattostorico, collocato in un determinato contesto spaziale e temporale; di conseguenza, il contenuto dell’accertamento tecnico che sia stato affidato ad un ausiliario nell’ambito di un giudizio non coincide necessariamente con le esigenze istruttorie configurabili in altro contesto processuale. La doglianza, pertanto, avrebbe dovuto essere accompagnata con la specifica indicazione dei motivi per cui, in concreto, l’accertamento del quale gli odierni ricorrenti avevano chiesto l’acquisizione e l’utilizzazione in grado di appello sarebbe stato rilevante ai fini della decisione del giudizio. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco. La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio. Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso a 80 metri dall’inizio della stessa e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell’aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l’11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili ancorché sbiaditi. Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l’omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell’ambito dell’accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull’idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa. Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei numerosi atti e documenti da essi prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale. La censura è inammissibile, posto che –al contrario di quanto sostengono i ricorrenti–il Tribunale ha esaminato, come già visto, i documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale, dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco, non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione. Il giudice di merito, dunque, non ha applicato l’istituto della presunzione, in favore della tesi propugnata dai ricorrenti, poiché ha ritenuto assente la prova, che essi avevano l’onere di fornire, dell’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell’onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca –come nel caso di specie– la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999 , Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016 , Rv. 639939 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017 , Rv. 645584). Né risulta decisivo, ai fini della prova dell’inadeguatezza della segnaletica, il fatto – evidenziato a pag. 8 della sentenza impugnata–che su di essa fosse stato eseguito un intervento nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 2017. L’esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma, infatti, che la stessa era esistente, il che pone a carico della parte opponente l’onere di dimostrare la non adeguatezza o l’insufficienza della segnaletica stessa. Con il settimo motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell’elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che “ Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamentesanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”(Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020 , Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv.657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell’intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall’ordinamento), e, dall’altro lato, che l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 , Rv. 658272 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007 , Rv. 597317 ). Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell’errore, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile. Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l’esistenza della taratura originaria dell’apparato [OSCURATO:PERSONA] installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell’autorizzazione alla sua installazione. La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità. Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato, limitandosi a trattare quello della necessità, o meno, della taratura periodica dello strumento, o della sufficienza della sua mera omologazione (cfr. pag. 10). I ricorrenti non si curano di indicare, né nel motivo in esame (cfr. pag. 55 e seguenti del ricorso), né nell’esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 6 dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avessero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato [OSCURATO:PERSONA]; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente “differente e distinto” (cfr. pag. 55 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell’apparecchio. Peraltro, va sul punto ribadito che “ La rilevaz ione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961). Tali dispositivi, oltre a disciplinare l’accesso a determinate zone della città, “… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099 ; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029). Va infine segnalato che questa Corte ha già esaminato in diverse occasioni la fattispecie relativa alle contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale, concludendo sempre per l’inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n.34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/2021, non massimate; nonchè diverse altre, successive, tutte conformi). Non si ravvisano motivi per non confermare l’orientamento appena richiamato. In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza