Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:519
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0125_RES
[OSCURATO:PERSONA]125/23
[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o.
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 agosto 2024
«Marchio dell’Unione europea – Nomina di un nuovo rappresentante – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Non luogo a statuire»
Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] – Difetto di rappresentanza tramite un avvocato – Inerzia del ricorrente – Non luogo a statuire
(Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 131, paragrafo 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, articolo 71, paragrafo 3)
(v. punti 11, 12, 19, 22-24)
[OSCURATO:PERSONA] la sua ordinanza, il Tribunale chiarisce qual è l’incidenza di un non luogo a statuire sugli effetti della decisione impugnata nelle cause in materia di proprietà intellettuale, quando il ricorrente non risponde più agli inviti del Tribunale.
La società [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., ricorrente, ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con la quale era stato respinto il suo ricorso contro la decisione con cui è stata dichiarata la nullità del marchio denominativo GRAVITY (
1
).
Il 6 febbraio 2024 il rappresentante della ricorrente ha informato il Tribunale che egli cessava di rappresentarla. Con lettera del 9 febbraio 2024, il Tribunale rispondeva che egli sarebbe rimasto il suo interlocutore sino alla nomina, da parte della ricorrente, di un nuovo rappresentante. Il Tribunale l’ha altresì invitato a informare la ricorrente che competeva a quest’ultima nominare un nuovo rappresentante.
Poiché la ricorrente non ha nominato un nuovo rappresentante entro il termine impartito, il Tribunale chiedeva alle parti di esprimersi sulla possibilità per il Tribunale, in forza dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, di constatare d’ufficio, con ordinanza motivata, che non vi è più luogo a statuire. La ricorrente non ha risposto neppure a detta domanda del Tribunale.
Giudizio del Tribunale
Innanzitutto, il Tribunale ricorda che, per proporre un ricorso, le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) diversi dagli Stati membri e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) prevista da detto accordo devono ricorrere ai servizi di un terzo abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE. Inoltre, detta parte deve garantire la continuità della sua rappresentanza per il tramite di un avvocato per l’intera durata del procedimento, vale a dire dall’introduzione del ricorso sino alla notifica della decisione giudiziaria che conclude il procedimento. Ne consegue che, quando un avvocato smette di rappresentare un ricorrente durante il procedimento, quest’ultimo deve nominare, senza indugio, un nuovo rappresentante al fine di assicurare la continuità della sua rappresentanza.
Il Tribunale sottolinea poi che l’inerzia della ricorrente è intervenuta durante il procedimento e non è pertanto tale da poter pregiudicare la ricevibilità del ricorso al momento della sua proposizione. Peraltro, dato che la mancata designazione in debita forma di un nuovo rappresentante può costituire una prova sufficiente del fatto che il ricorrente non ha più interesse ad agire, essa può portare unicamente alla constatazione che non vi è più luogo a statuire e non a un rigetto del ricorso in quanto irricevibile.
Infine, il Tribunale precisa che il fatto che la ricorrente abbia cessato di rispondere agli inviti del Tribunale, rinunciando così a difendere i suoi interessi senza tuttavia rinunciare al proprio ricorso, non incide sul procedimento promosso dinanzi all’EUIPO e, di conseguenza, sull’oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale, ma unicamente sulle condizioni di prosecuzione dell’esame del ricorso dinanzi al Tribunale.
In tale contesto, la constatazione del non luogo a statuire da parte del Tribunale sulla base dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale non può ostare a che la decisione impugnata possa dispiegare i propri effetti. A tal proposito, il solo obiettivo del meccanismo introdotto dall’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 (
2
) consiste nel far sì che le decisioni delle commissioni di ricorso non producano effetti in attesa dell’esito del procedimento giurisdizionale, al fine di garantire alle parti interessate dalle decisioni dell’EUIPO una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi. Infatti, non avrebbe alcun senso registrare un marchio per poi cancellarlo dal registro e, eventualmente, registrarlo di nuovo in base alle decisioni pronunciate in successione dagli organi dell’EUIPO e dal giudice dell’Unione. Ne consegue che, se è pur vero che la constatazione di non luogo a statuire non figura espressamente all’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 quale momento in cui termina l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, si deve ritenere che, ai fini dell’applicazione di detta disposizione, un non luogo a statuire constatato sulla base dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura deve essere equiparato a un rigetto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
Pertanto il Tribunale constata d’ufficio che non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
(
1
) Decisione della quinta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 gennaio 2023 (procedimento R 923/2022-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
(
2
) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).