CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 33223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 6 cod. pen. (fatto commesso a Verona il 6 agosto 2015); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che muove censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto alla luce della non esiguità della refurtiva e del corposo certificato penale dell'imputato, non ravvisando, peraltro, alcuna ulteriore ragione, rilevante alla stregua di elemento comunque positivamente valutabile, tale da giustificarne la meritevolezza); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il