CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 566/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 2337/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 21.11.2024 R.G.N. 15451/2024;Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo statopassivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA].2. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essereammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in viaprivilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importispecificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione)vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad operadel datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.3. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aversvolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 21.07.2003 datadella prima assunzione a tempo determinato alla quale aveva fatto seguitoil riconoscimento giudiziale del diritto alla stabilizzazione, con decorrenzagiuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni diautista soccorritore e, poi, dalla fine dell’anno 2014 a tutt’oggi di autista diprossimità, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistemadi classificazione di cui al CCNL per il personale non dirigente degli entipubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo leprevisioni del CCNL vigente ratione temporis, avrebbero comportato,invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1.4. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione evidenziando che laricorrente aveva allegato di avere svolto mere attività di supporto alpersonale medico che non richiedevano il possesso di abilità particolari nédi titoli abilitanti che la ricorrente peraltro non possedeva.5. Questa Corte con ordinanza n. 1234 del 2024, pronunciando sulricorso della Arrigoni, ha cassato il decreto e rinviato la causa al medesimoTribunale per procedere ad una nuova valutazione operando il giudizioRGN 566/2025Pag.2Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dalla lavoratrice, in relazionealla contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principirichiamati nella medesima ordinanza.6. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha motivato il reiteratorigetto dell’opposizione sulla base del seguente percorso argomentativo: -ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento, sia quella vigenteall’atto dell’assunzione – CCNL quadriennio normativo 1998-2001 – siaquella successiva – CCNL 2006-2009 - e riportato le declaratorie dellearee A e B, ponendo in risalto che i lavoratori dell’area A svolgono compitidi supporto ad attività altrui, senza rispondere dei risultati, mentre quellidell’area B assumono una specifica posizione di autonomia con riferimentoalle incombenze di loro spettanza, assumendone le relative responsabilità;- ha riportato la descrizione delle mansioni svolte contenuta nell’atto diopposizione; - ha concluso, richiamando propri precedenti, che lemansioni svolte non erano riconducibili all’area B, in quanto le attivitàdescritte erano di mero supporto a quelle del personale sanitario, avevanocarattere materiale o comunque richiedevano una competenza tecnicaadeguata a quella richiesta per l’area A; si trattava, quindi, di attivitàrispetto alle quali non solo era «totalmente assente qualsiasi margine diautonomia (intesa come autonoma assunzione di decisioni discrezionaliall’esito di un proprio apprezzamento della situazione fattuale) avendo laricorrente operato “a supporto” del personale sanitario, ma anche diconnessa responsabilità», elementi invece caratterizzanti gli appartenentiall’area B.7. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].8. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia testualmente la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in relazione all’art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 -RGN 566/2025Pag.3Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026sottoscritto il 09 ottobre 2003; all’art. 13 del CCNL - quadriennionormativo 1998-2001 - sottoscritto il 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 delCCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 - sottoscritto il 14novembre 2001; all’art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 -sottoscritto il 01 ottobre 2007; all’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] delCCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 - sottoscritto il 18 febbraio2009; alle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998; all’art. 36della Costituzione, per non essere stato riconosciuto il diritto a percepireda CRI le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica economicaA2) e l’Area B (posizione giuridica economica B1)».Il motivo censura, in particolare, il fatto che il Tribunale non abbiaosservato il vincolo conformativo ai principi stabiliti nell’ordinanza dirinvio, omettendo di individuare i contratti collettivi di categoria, sia disvolgere correttamente il giudizio “trifasico” con comparazione dei profiliprofessionali dell’area A e dell’area B della contrattazione collettivaintegrativa tempo per tempo applicabile, senza peraltro considerare iprecedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, conla sentenza n. 20915 del 2019) in ordine al profilo di autista soccorritoredi cui al CCNI 2006-2009, attribuendo erroneamente al lavoratoreappartenente all’area B autonomia e responsabilità proprie delladeclaratoria dell’area C.La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come itratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che ilavoratori appartenenti alla prima non sarebbero inseriti nel processoassistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nelfatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale ol’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce delprocesso produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipaallorquando, oltre alla guida, opera come soccorritore, con mansioniRGN 566/2025Pag.4Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento ècoordinato.Infine, non sarebbe stata considerata la qualificazione della ricorrentequale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso inconformità alle deliberazioni della Regione Lombardia.2. Il motivo non è fondato.In primo luogo, la censura riferito alla mancata disamina di tutte lecontrattazioni rilevanti ratione temporis non coglie nel segno, avendo ilTribunale esaminato le declaratorie del CCNL quadriennio normativo 19982001 sia del successivo CCNL 2006-2009, mentre non assume rilievo aifini della cassazione del provvedimento impugnato la mancata specificadisamina della contrattazione collettiva integrativa, che non potrebbecomunque discostarsi legittimamente dalla disciplina della contrattazionecollettiva di riferimento (in termini, Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765).Non si apprezza, dunque, la denunciata erronea applicazione deiprincipi enunciati da questa Corte, considerato che nel richiamatoprecedente (in particolare, sentenza n. 20915 del 2019) era stato giàchiarito che l’art. 12 del CCNI della [OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio2009, seppure non affetto da nullità (ritenuta, in quel caso, dalla Corteterritoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figureprofessionali da un’area all’altra (determinando lo scivolamento versol’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epocaantecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamentoprecluso anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale inerenteall’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuovaassunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’areaB, da valere per le assunzioni successive, mentre la domanda formulataex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la verifica dellemansioni in concreto svolte dal lavoratore e la conseguente valutazionedella riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o,invece, a quelle superiori.RGN 566/2025Pag.5Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Quanto alla valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza delpregresso provvedimento, in cui l’apprezzamento era limitato al genericoriferimento alla necessità, per le mansioni di area B, di una maggiorequota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, ècorrettamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudiziotrifasico. Infatti, come sintetizzato supra al punto 6., il Tribunale ha:ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel merosupporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propriaresponsabilità di fasi o fasce di un dato processo; richiamato le attività chela ricorrente ha dedotto di aver svolto; ritenuto che le mansioni svolte nonfossero complessivamente riconducibili al livello B, in quanto incentrate suconseguente assunzione di responsabilità del risultato.In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezzarispetto alla ratio decidendi complessivamente adottata circa la carenzadei tratti qualificanti delle mansioni superiori che si assume di aver svolto,oltre che sullo specifico profilo relativo all’assunzione di responsabilità delrisultato, elemento che caratterizza, secondo un livello crescente, anchel’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non èpresente, invece, nell’area A, risolvendosi ogni ulteriore censura sul puntoin un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento dellerisultanze istruttorie.4. Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioniamministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente cheesse – non avendo capacità giuridica di farlo - non possono certamentecomportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ricostruibilesulla base della contrattazione collettiva.5. In definitiva il ricorso va respinto.6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.RGN 566/2025Pag.6Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/20267. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROOggetto: opposizione stato passivo -differenze retributive per mansionisuperiori di autista soccorritoreComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N. 566/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 566/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 2337/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 21.11.2024 R.G.N. 15451/2024;Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo statopassivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA].2. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essereammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in viaprivilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importispecificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione)vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad operadel datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.3. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aversvolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 21.07.2003 datadella prima assunzione a tempo determinato alla quale aveva fatto seguitoil riconoscimento giudiziale del diritto alla stabilizzazione, con decorrenzagiuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni diautista soccorritore e, poi, dalla fine dell’anno 2014 a tutt’oggi di autista diprossimità, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistemadi classificazione di cui al CCNL per il personale non dirigente degli entipubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo leprevisioni del CCNL vigente ratione temporis, avrebbero comportato,invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1.4. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione evidenziando che laricorrente aveva allegato di avere svolto mere attività di supporto alpersonale medico che non richiedevano il possesso di abilità particolari nédi titoli abilitanti che la ricorrente peraltro non possedeva.5. Questa Corte con ordinanza n. 1234 del 2024, pronunciando sulricorso della Arrigoni, ha cassato il decreto e rinviato la causa al medesimoTribunale per procedere ad una nuova valutazione operando il giudizioRGN 566/2025Pag.2Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dalla lavoratrice, in relazionealla contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principirichiamati nella medesima ordinanza.6. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha motivato il reiteratorigetto dell’opposizione sulla base del seguente percorso argomentativo: -ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento, sia quella vigenteall’atto dell’assunzione – CCNL quadriennio normativo 1998-2001 – siaquella successiva – CCNL 2006-2009 - e riportato le declaratorie dellearee A e B, ponendo in risalto che i lavoratori dell’area A svolgono compitidi supporto ad attività altrui, senza rispondere dei risultati, mentre quellidell’area B assumono una specifica posizione di autonomia con riferimentoalle incombenze di loro spettanza, assumendone le relative responsabilità;- ha riportato la descrizione delle mansioni svolte contenuta nell’atto diopposizione; - ha concluso, richiamando propri precedenti, che lemansioni svolte non erano riconducibili all’area B, in quanto le attivitàdescritte erano di mero supporto a quelle del personale sanitario, avevanocarattere materiale o comunque richiedevano una competenza tecnicaadeguata a quella richiesta per l’area A; si trattava, quindi, di attivitàrispetto alle quali non solo era «totalmente assente qualsiasi margine diautonomia (intesa come autonoma assunzione di decisioni discrezionaliall’esito di un proprio apprezzamento della situazione fattuale) avendo laricorrente operato “a supporto” del personale sanitario, ma anche diconnessa responsabilità», elementi invece caratterizzanti gli appartenentiall’area B.7. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].8. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia testualmente la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in relazione all’art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 -RGN 566/2025Pag.3Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026sottoscritto il 09 ottobre 2003; all’art. 13 del CCNL - quadriennionormativo 1998-2001 - sottoscritto il 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 delCCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 - sottoscritto il 14novembre 2001; all’art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 -sottoscritto il 01 ottobre 2007; all’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] delCCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 - sottoscritto il 18 febbraio2009; alle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998; all’art. 36della Costituzione, per non essere stato riconosciuto il diritto a percepireda CRI le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica economicaA2) e l’Area B (posizione giuridica economica B1)».Il motivo censura, in particolare, il fatto che il Tribunale non abbiaosservato il vincolo conformativo ai principi stabiliti nell’ordinanza dirinvio, omettendo di individuare i contratti collettivi di categoria, sia disvolgere correttamente il giudizio “trifasico” con comparazione dei profiliprofessionali dell’area A e dell’area B della contrattazione collettivaintegrativa tempo per tempo applicabile, senza peraltro considerare iprecedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, conla sentenza n. 20915 del 2019) in ordine al profilo di autista soccorritoredi cui al CCNI 2006-2009, attribuendo erroneamente al lavoratoreappartenente all’area B autonomia e responsabilità proprie delladeclaratoria dell’area C.La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come itratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che ilavoratori appartenenti alla prima non sarebbero inseriti nel processoassistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nelfatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale ol’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce delprocesso produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipaallorquando, oltre alla guida, opera come soccorritore, con mansioniRGN 566/2025Pag.4Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/2026salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento ècoordinato.Infine, non sarebbe stata considerata la qualificazione della ricorrentequale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso inconformità alle deliberazioni della Regione Lombardia.2. Il motivo non è fondato.In primo luogo, la censura riferito alla mancata disamina di tutte lecontrattazioni rilevanti ratione temporis non coglie nel segno, avendo ilTribunale esaminato le declaratorie del CCNL quadriennio normativo 19982001 sia del successivo CCNL 2006-2009, mentre non assume rilievo aifini della cassazione del provvedimento impugnato la mancata specificadisamina della contrattazione collettiva integrativa, che non potrebbecomunque discostarsi legittimamente dalla disciplina della contrattazionecollettiva di riferimento (in termini, Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765).Non si apprezza, dunque, la denunciata erronea applicazione deiprincipi enunciati da questa Corte, considerato che nel richiamatoprecedente (in particolare, sentenza n. 20915 del 2019) era stato giàchiarito che l’art. 12 del CCNI della [OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio2009, seppure non affetto da nullità (ritenuta, in quel caso, dalla Corteterritoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figureprofessionali da un’area all’altra (determinando lo scivolamento versol’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epocaantecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamentoprecluso anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale inerenteall’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuovaassunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’areaB, da valere per le assunzioni successive, mentre la domanda formulataex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la verifica dellemansioni in concreto svolte dal lavoratore e la conseguente valutazionedella riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o,invece, a quelle superiori.RGN 566/2025Pag.5Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Quanto alla valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza delpregresso provvedimento, in cui l’apprezzamento era limitato al genericoriferimento alla necessità, per le mansioni di area B, di una maggiorequota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, ècorrettamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudiziotrifasico. Infatti, come sintetizzato supra al punto 6., il Tribunale ha:ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel merosupporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propriaresponsabilità di fasi o fasce di un dato processo; richiamato le attività chela ricorrente ha dedotto di aver svolto; ritenuto che le mansioni svolte nonfossero complessivamente riconducibili al livello B, in quanto incentrate suconseguente assunzione di responsabilità del risultato.In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezzarispetto alla ratio decidendi complessivamente adottata circa la carenzadei tratti qualificanti delle mansioni superiori che si assume di aver svolto,oltre che sullo specifico profilo relativo all’assunzione di responsabilità delrisultato, elemento che caratterizza, secondo un livello crescente, anchel’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non èpresente, invece, nell’area A, risolvendosi ogni ulteriore censura sul puntoin un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento dellerisultanze istruttorie.4. Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioniamministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente cheesse – non avendo capacità giuridica di farlo - non possono certamentecomportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ricostruibilesulla base della contrattazione collettiva.5. In definitiva il ricorso va respinto.6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.RGN 566/2025Pag.6Numero registro generale 566/2025Numero sezionale 76/2026Numero di raccolta generale 7021/2026Data pubblicazione 24/03/20267. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 566/2025Pag.7P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 566/2025Pag.7