CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 16919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4451-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] materia del contendere R.G.N.4451/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - e sulRICORSO [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali al ricorso successivo- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3030/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 4189/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO: 1. che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado che, per come riportato in atti, pronunciando sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] e di altri litisconsorti, aveva « annullato » la delibera consiliare impugnata e condannatogli enti convenuti a ripristinare, in capo alla Cassa indicata in epigrafe, la titolarità del patrimonio risultante dal bilancio di esercizio del 31 dicembre 2010; 2. che avverso la decisione della Corte di appello, hanno promosso ricorso per cassazione sia il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi, sia, con atto successivo (da qualificarsi, quindi, come ricorso incidentale), l a Cassa per l’[OSCURATO:PERSONA] per il Personale del [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi; 3. che A mici Vittorio, C obianchi Rinaldo e M arini Sergio hanno resistito ad entrambi i ricorsi, con controricorso, proponendo ricorso incidentale sia nei confronti del F ondo Sanitario I ntegrativo del G ruppo I ntesa S an P aolo sia nei confronti della Cassa per l’Assistenza S anitaria per il Personale del Gruppo I ntesa . Entrambi i ricorsi incidentali sono fondatisu un unico motivo; 4. che il F ondo S anitario I ntegrativo del G ruppo I ntesa [OSCURATO:PERSONA] l a Cassa per l’[OSCURATO:PERSONA] per il Personale del [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, a lo ro volta, al r icorso incidentale, con controricorso; 5. che [OSCURATO:PERSONA] è , invece, rimasto intimato; 6. che, nelle more del giudizio , le parti costituite hanno depositato una dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate . H anno concordemente dato attodi aver definito transattivamente la lite, con effetto novativo e con un nuovo regolamento negozialeche si è sostituito alla decisione impugnata; 7. che l o scrutinio dei motivi d e i ricors i è , dunque, precluso dalla definizione bonaria della controversia; l e Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., nr. 8980 del 2018) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da esso regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.; 8. che, come si è detto, anche n el caso in esame, è intervenuto un accordo negoziale , con cui la materia del contendere è stataregolata; è , pertanto, cessata la lite e non vi èpiù bisogno di una decisione sul contenuto de i ricorsi e sulle difese svolte nei controricorsi; 9. va, quindi , dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate; 10.deve darsi altresì atto della insussistenza dei presupposti per il versamento deldoppio contributo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso « l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti» ( in termini, Cass. , sez.un . , n r . 8980 del 2018cit.). PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente