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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16140/2023

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre 1990; avverso la ordinanza n. 175/2019 RGGIP del Gip del Tribunale di Potenza del 5 agosto 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette, altresì, le note scritte datate 16 dicembre 2022, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con ordinanza dettata in data 5 agosto 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], collegata alla misura cautelare emessa a carico dello stesso in data 2 maggio 2018 e non potuta eseguire.

La istanza in questione era stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, il quale aveva espressamente dichiarato di agire quali difensore del [OSCURATO:PERSONA], sebbene avesse ricevuto la nomina fiduciaria da parte del fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA], Il detto difensore, quanto alla legittimità della sua nomina, invocava una applicazione analogica dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale è possibile per i prossimi congiunti del soggetto in vinculis nominare un difensore fiduciario nell'interesse di quest'ultimo.

Sul punto il Gip del Tribunale potentino ha, invece, segnalato come la giurisprudenza di legittimità avesse più volte negato l'applicabilità analogica dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi ritenere eccezionale la facoltà di prevista in favore dei soggetti dianzi citati, che, pertanto, non poteva considerarsi estesa anche ai prossimi congiunti dell'individuo irreperibile ovvero latitante.

Con il medesimo provvedimento di rigetto il Gip ribadiva la dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA], rilevando, fra l'altro, come proprio il contenuto dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] induceva a ritenere che il Bahbah fosse allo stato consapevole della esistenza del provvedimento cautelare emesso a suo carico e che avesse scientemente deciso di sottrarsi alla sua esecuzione.

Avverso il provvedimento del Gip ha presentato ricorso per cassazione, sempre a ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ancora nella dichiarata qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ancorchè il detto professionista confermi di agire in forza di nomina conferitagli dal fratello germano di quello, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primo motivo di doglianza, la violazione dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione, ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Gip per avere negato l'applicazione analogica all'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., in caso di nomina del difensore di soggetto in istato di latitanza.Osserva, infatti, la ricorrente difesa che la disposizione in questione avrebbe lo scopo di consentire la difesa fiduciaria tutte le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non possa procedere personalmente alla nomina di un difensore, condizione che riguarderebbe anche il latitante.

Nel caso in esame la nomina del difensore fiduciario da parte del prossimo congiunto era dettata dalla circostanza che l'indagato si trovava sin dal 18 dicembre 2017 presso la madrepatria, il Marocco, per motivi di lavoro e di salute.

Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta l'errata applicazione dell'art. 296 cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione della ordinanza impugnata in quanto il Gip di Potenza avrebbe immotivatamente affermato la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza del provvedimento cautelare; si sottolinea come le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. debbano essere complete e tali da consentire al giudice di valutare sia l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura cautelare data la assenza di altri elementi che consentano di pervenire al rintraccio dell'indagato, sia la volontarietà da parte di questo di sottrarsi alla misura cautelare.

Errando il Gip avrebbe dichiarato la latitanza dell'indagato sulla base di ricerche non esaurienti in quanto svolte solo presso il domicilio di questo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Deve, infatti, osservarsi che, non diversamente da quanto occorso in occasione della presentazione della istanza da cui è scaturita la ordinanza impugnata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce incontestatamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del quale si professa difensore fiduciario, altrettanto incontestatamente risulta essere stato nominato in tale veste non dal soggetto nel cui interesse egli dichiara di operare ma da un prossimo congiunto di questo, cioè il fratello germano Abdelaziz.

Si tratta, pertanto, di verificare preliminarmente se una siffatta investitura fiduciaria, non promanante dal diretto interessato ma da un soggetto che, sia pure legato da stretti vincoli di solidarietà familiare, sia distinto da quello, possa considerarsi valida ed efficace.Per come sarà di seguito dimostrato, la verifica di cui sopra conduce ad escludere la pienezza dei poteri spiegati dal dichiarato difensore dell'interessato.

Invero, come segnalato dalla stessa ricorrente difesa, la soluzione del quesito dianzi evidenziato riposa nella interpretazione, in assenza di altre disposizioni che possano essere considerate applicabili alla fattispecie, dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen.

Tale norma prevede che la nomina del difensore fiduciario di persona che sia stata fermata, arrestata o comunque sottoposta a custodia cautelare può essere fatta, finchè non vi abbia provveduto il soggetto direttamente interessato, anche da un suo prossimo congiunto.

Ora, quale che sia la ratio di tale disposizione, ciò che è indubbio è che essa si pone in termini derogatori rispetto alla disciplina ordinaria prevista dai commi 1 e 2 del medesimo art. 96 cod. proc. pen., a tenore dei quali la nomina è atto di competenza dell'imputato (ovvero dell'indagato) ed è fatta con dichiarazione dallo stesso rilasciata; trattandosi di previsione in deroga, essa, in quanto costituente un'eccezione rispetto ad una regola generale, deve intendersi, considerato quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, non suscettibile di applicazione analogica (sulla inammissibilità della interpretazione analogica di una disposizione avente contenuto derogatorio di una regola generale, anche in materia penale, per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 giugno 2019, n. 25387), né di interpretazione estensiva (cfr., anche in questo caso per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 gennaio 2014, n. 1456).

Fatta questa premessa, non può non rilevarsi, peraltro con il conforto della giurisprudenza di questa Corte (si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 febbraio 2017, n. 9209; idem Sezione I penale, 9 marzo 2015, n. 35955; idem Sezione VI penale, 13 aprile 2006, n. 13501 - essendo rimasta isolata la decisione con la quale era stata propugnata la estensione del principio stante la ratio della norma la quale intenderebbe agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, quando l'interessato si trova in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente, così: Corte di cassazione, Sezione Il penale, 13 maggio 2014, n. 19619) che la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica.

Né una tale, ampiamente prevalente, posizione giurisprudenziale, in base alla quale la facoltà per i terzi di nominare il difensore di fiducia è riservata solamente agli stretti congiunti di chi si trovi privato della sua libertà personale, appare in contrasto con la finalità della disposizione quale ritenuta nella sentenza espressiva dell'isolato ed opposto orientamento richiamato ora dal ricorrente - cioè agevolare la nomina di un difensore fiduciario anche a chi si trovi nella difficoltà di compiere una tale operazione - atteso che costituisce una mera petizione di principio il ritenere che il soggetto latitante - il quale, per definizione (si veda, infatti, il combinato disposto degli artt. 576, comma secondo, e 61, n. 6, cod. pen), si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un provvedimento privativo della libertà personale e che, pertanto, non è necessariamente ignaro della esistenza del procedimento a suo carico - si debba trovare sicuramente in seria difficoltà nella nomina di un proprio difensore fiduciario.

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminarne il restante contenuto, può essere rigettato ed il ricorrente visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre 1990; avverso la ordinanza n. 175/2019 RGGIP del Gip del Tribunale di Potenza del 5 agosto 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette, altresì, le note scritte datate 16 dicembre 2022, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con ordinanza dettata in data 5 agosto 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], collegata alla misura cautelare emessa a carico dello stesso in data 2 maggio 2018 e non potuta eseguire. La istanza in questione era stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, il quale aveva espressamente dichiarato di agire quali difensore del [OSCURATO:PERSONA], sebbene avesse ricevuto la nomina fiduciaria da parte del fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA], Il detto difensore, quanto alla legittimità della sua nomina, invocava una applicazione analogica dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale è possibile per i prossimi congiunti del soggetto in vinculis nominare un difensore fiduciario nell'interesse di quest'ultimo. Sul punto il Gip del Tribunale potentino ha, invece, segnalato come la giurisprudenza di legittimità avesse più volte negato l'applicabilità analogica dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi ritenere eccezionale la facoltà di prevista in favore dei soggetti dianzi citati, che, pertanto, non poteva considerarsi estesa anche ai prossimi congiunti dell'individuo irreperibile ovvero latitante. Con il medesimo provvedimento di rigetto il Gip ribadiva la dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA], rilevando, fra l'altro, come proprio il contenuto dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] induceva a ritenere che il Bahbah fosse allo stato consapevole della esistenza del provvedimento cautelare emesso a suo carico e che avesse scientemente deciso di sottrarsi alla sua esecuzione. Avverso il provvedimento del Gip ha presentato ricorso per cassazione, sempre a ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ancora nella dichiarata qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ancorchè il detto professionista confermi di agire in forza di nomina conferitagli dal fratello germano di quello, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primo motivo di doglianza, la violazione dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione, ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Gip per avere negato l'applicazione analogica all'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., in caso di nomina del difensore di soggetto in istato di latitanza.Osserva, infatti, la ricorrente difesa che la disposizione in questione avrebbe lo scopo di consentire la difesa fiduciaria tutte le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non possa procedere personalmente alla nomina di un difensore, condizione che riguarderebbe anche il latitante. Nel caso in esame la nomina del difensore fiduciario da parte del prossimo congiunto era dettata dalla circostanza che l'indagato si trovava sin dal 18 dicembre 2017 presso la madrepatria, il Marocco, per motivi di lavoro e di salute. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta l'errata applicazione dell'art. 296 cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione della ordinanza impugnata in quanto il Gip di Potenza avrebbe immotivatamente affermato la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza del provvedimento cautelare; si sottolinea come le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. debbano essere complete e tali da consentire al giudice di valutare sia l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura cautelare data la assenza di altri elementi che consentano di pervenire al rintraccio dell'indagato, sia la volontarietà da parte di questo di sottrarsi alla misura cautelare. Errando il Gip avrebbe dichiarato la latitanza dell'indagato sulla base di ricerche non esaurienti in quanto svolte solo presso il domicilio di questo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Deve, infatti, osservarsi che, non diversamente da quanto occorso in occasione della presentazione della istanza da cui è scaturita la ordinanza impugnata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce incontestatamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del quale si professa difensore fiduciario, altrettanto incontestatamente risulta essere stato nominato in tale veste non dal soggetto nel cui interesse egli dichiara di operare ma da un prossimo congiunto di questo, cioè il fratello germano Abdelaziz. Si tratta, pertanto, di verificare preliminarmente se una siffatta investitura fiduciaria, non promanante dal diretto interessato ma da un soggetto che, sia pure legato da stretti vincoli di solidarietà familiare, sia distinto da quello, possa considerarsi valida ed efficace.Per come sarà di seguito dimostrato, la verifica di cui sopra conduce ad escludere la pienezza dei poteri spiegati dal dichiarato difensore dell'interessato. Invero, come segnalato dalla stessa ricorrente difesa, la soluzione del quesito dianzi evidenziato riposa nella interpretazione, in assenza di altre disposizioni che possano essere considerate applicabili alla fattispecie, dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. Tale norma prevede che la nomina del difensore fiduciario di persona che sia stata fermata, arrestata o comunque sottoposta a custodia cautelare può essere fatta, finchè non vi abbia provveduto il soggetto direttamente interessato, anche da un suo prossimo congiunto. Ora, quale che sia la ratio di tale disposizione, ciò che è indubbio è che essa si pone in termini derogatori rispetto alla disciplina ordinaria prevista dai commi 1 e 2 del medesimo art. 96 cod. proc. pen., a tenore dei quali la nomina è atto di competenza dell'imputato (ovvero dell'indagato) ed è fatta con dichiarazione dallo stesso rilasciata; trattandosi di previsione in deroga, essa, in quanto costituente un'eccezione rispetto ad una regola generale, deve intendersi, considerato quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, non suscettibile di applicazione analogica (sulla inammissibilità della interpretazione analogica di una disposizione avente contenuto derogatorio di una regola generale, anche in materia penale, per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 giugno 2019, n. 25387), né di interpretazione estensiva (cfr., anche in questo caso per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 gennaio 2014, n. 1456). Fatta questa premessa, non può non rilevarsi, peraltro con il conforto della giurisprudenza di questa Corte (si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 febbraio 2017, n. 9209; idem Sezione I penale, 9 marzo 2015, n. 35955; idem Sezione VI penale, 13 aprile 2006, n. 13501 - essendo rimasta isolata la decisione con la quale era stata propugnata la estensione del principio stante la ratio della norma la quale intenderebbe agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, quando l'interessato si trova in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente, così: Corte di cassazione, Sezione Il penale, 13 maggio 2014, n. 19619) che la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. Né una tale, ampiamente prevalente, posizione giurisprudenziale, in base alla quale la facoltà per i terzi di nominare il difensore di fiducia è riservata solamente agli stretti congiunti di chi si trovi privato della sua libertà personale, appare in contrasto con la finalità della disposizione quale ritenuta nella sentenza espressiva dell'isolato ed opposto orientamento richiamato ora dal ricorrente - cioè agevolare la nomina di un difensore fiduciario anche a chi si trovi nella difficoltà di compiere una tale operazione - atteso che costituisce una mera petizione di principio il ritenere che il soggetto latitante - il quale, per definizione (si veda, infatti, il combinato disposto degli artt. 576, comma secondo, e 61, n. 6, cod. pen), si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un provvedimento privativo della libertà personale e che, pertanto, non è necessariamente ignaro della esistenza del procedimento a suo carico - si debba trovare sicuramente in seria difficoltà nella nomina di un proprio difensore fiduciario. Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminarne il restante contenuto, può essere rigettato ed il ricorrente visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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