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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39438/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate (in particolare, quanto al primo motivo, nulla si dice sulle ragioni esposte dalla difesa nell'appello non considerate dalla Corte di appello; quanto al secondo motivo, premesso che la difesa non ha contestato in appello la ricostruzione del fatto — così pag. 4 -, è irrilevante che uno dei referti avesse una scarsa percentuale di THC, quando le dosi complessivamente ricavabili da tutti i referti fosse di 6.674 dosi; la dosimetria pena appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate (in particolare, quanto al primo motivo, nulla si dice sulle ragioni esposte dalla difesa nell'appello non considerate dalla Corte di appello; quanto al secondo motivo, premesso che la difesa non ha contestato in appello la ricostruzione del fatto — così pag. 4 -, è irrilevante che uno dei referti avesse una scarsa percentuale di THC, quando le dosi complessivamente ricavabili da tutti i referti fosse di 6.674 dosi; la dosimetria pena appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i