CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 23782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25329/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat o in ROMA, presso lo studio dell’Avv . [OSCURATO:PERSONA],via [OSCURATO:PERSONA] n. 39 ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], entrambe nella qualità di eredi di Alberto [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliate in ROMA, presso il lorostudio, via Sardegna n. 38 ; - c ontroricorrent i - Responsabilità civile – Danni da calunnia e diffamazione in atti giudiziari -Domanda risarcitoria. UP26.05.2023 Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di Alberto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lostudio dell’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , via Valadier n. 1 ; - c ontroricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di Alberto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso il suostudio, via Sabotino n. 45 ; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di Alberto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatoin ROMA, presso il loro studio, via [OSCURATO:PERSONA] n. 42; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di Alberto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , via le [OSCURATO:PERSONA]. 140; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di erede di Alberto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, presso il loro studio, via le di [OSCURATO:PERSONA]. 33 ; UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.- c ontroricorrente - Franco TREMENTOZZI, - intimato - avverso la sentenza n. 2891/20 20 del la CORTE D ’ APPELLO di ROMA, pubblicata il 16/06/2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.Con sentenza n. 2891 del 16 giugno 20 20 la Corte d'Appello di Roma ha respinto l’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e quella adesiva dell’intervenuto [OSCURATO:PERSONA] (cessionario del credito risarcitorio vantato dall’appellante principale), nonché quelle incidentali propos te da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia n. 16062 del l’8 agosto 201 2 del Tribunale della stessa città. [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettat o la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare la responsabilità di questi ultimi per le asserite , non veritiere , dichiarazioni rese in atti giudiziariai suoi danni ed ottener ne la condanna al risarcimento dei danni subìti, quantificati in Euro 10.000.000,00 , per essere stato Giambra gravemente danneggiato dalle medesime dichiarazioni , rese in data 17 luglio 1994, dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] , e poi confermate da [OSCURATO:PERSONA] , nell’ambito del procedimento penale n. 1182/93, svoltosi a suo carico presso il Tribunale di Fir enze, in seguito ad un’inchiesta sui fidi concessi dalla Cassa di Risparmio di UP26.05.2023 Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.Firenze, conclusosi , in un secondo momento, con la sua assoluzione. 2.Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , articolato in due motivi. Hannoresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], nella stessa qualità delle prime controricorrenti, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene intimato , [OSCURATO:PERSONA], intervenuto adesivamente nel giudizio d’appello, non ha ritenuto di svolgere difese in quellodi legittimità. Ai fini della decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore General e e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8 - bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 202 0, n. 176. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato distinte memorieex art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , i l ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., anche in relazione agli artt. 368 e 595 c.p., nonché l’omessa contraddittoria UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.motivazione sul punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.; in particolare, sostiene che sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado , avrebbero errato nell’individuazione del dies a quo dal quale computare la decorrenza della prescrizione del diritto azionato, identificato rispettivamente, in primo grado, dal momento del rilascio delle dichiarazioni dinanzi al P.M. e, in secondo grado, dalla data di emissione del decreto che lo rinviava a giudizio (marzo 2001) nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti. A parere del ricorrente, viceversa, il termine per far valere i diritti azionati sarebbe dovuto decorrere solo dal momento della pubblicazione della sentenza penale di assoluzione del 2007, ovvero dalla data dell’ultima affermazione asseritamente pregiudizievole nei suoi confronti da parte di AlbertoGinobbi (2 dicembre 2004). Secondo il ricorrente, infine, essendo i reati di calunnia e diffamazione di natura dolosa, il danneggiato verrebbe a conoscenza di tali fattispecie delittuose solo dal momento in cui il soggetto chiamato a testimoniare nel dibattimento dichiari la falsità delle affermazioni rese in sede di interrogatorio, per cui il termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere dall’interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e cioè dal 4 aprile 2006). 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. in relazione all’art. 157 c.p. e all’art. 368 c.p., nonché l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sull’assunto che, trattandosi di un’azione risarcitoria derivante dal reato di calunnia, debba applicarsi il termine prescrizionale più lungo individuato per quella fattispecie delittuosa antecedente alla riforma intervenuta nel 2005 e, dunque, 12 anni. 3. Il primo motivo così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è infondato. UP26.05.2023 Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.Va sul punto condiviso quanto osservato dal Procuratore Generale con riferimento al termine da cui la prescrizione comincia a decorrere e cioè dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c., che , per consolidato e costante orientamento di questa Corte, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato dal comportamento del terzo (tra tante, Cass. Sez. 6 - 3, 27/01/2012 n. 1263 ; Cass. Sez. U, 09/02/2022 n. 4115 ) ed ancora, con maggiore perspicuità, nel momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza (così Cass. Sez. 3, 14/03/2016 n. 4899). In tale ambito, va evidenziato che, con orientamento consolidato, questa Corte ha inoltre affermato il principio, qui condiviso e ribadito, secondo cui l’accertamento del termine di decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto (Cass. Sez. 1, 11/04/2018 n. 9014). Nel giudizio in esame, l’accertamento è stato compiuto dalla Corte d’appello in modo piano ed esauriente; difatti, la Corte territoriale ha spiegato e motivato diffusamente sull’accertamento compiuto, individuando il dies a quo nel momento del rinvio a giudizio dell’odierno ricorrente avvenuto nel marzo del 2001 ed escludendo che le circostanze fattuali dedotte dall’allora appellante potessero scalfire tale ricostruzione e integrassero all’evidenza soltanto impedimenti di fatto all’esercizio del diritto al risarcimento UP26.05.2023 Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.dei danni in conseguenza dell’asserita condotta diffamatoria addebitata ai dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata). Pertanto, ferma l’inammissibilità del motivo nella parte in cui richiama il testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non più in vigore, è sicuramente non fondata la tesi del ricorrente con cui pretende di ancorare il dies a quo alla data di definitività dell’assoluzione: del resto, al riguardo la giurisprudenza di legittimità lo riferisce perfino al ben anteriore momento in cui le dichiarazioni calunniose vengono a conoscenza del giudice (Cass. 940/72 e successive fino a Cass. 21534/17) o quelle diffamatorie, comunque, a conoscenza del diffamato (Cass. 29609/11); sicché, una volta accertato che quelle dichiarazioni erano state rese, nessun impedimento, né di fatto, né di diritto, deriva dalla persistente pendenza del procedimento penale seguito a quelle dichiarazioni. E basti qui aggiungere che il motivo difetta pure di autosufficienza in ordine alla non novità della questione fondata sull’episodio di reiterazione della condotta, in tesi idoneo a modificare il dies a quo in considerazione. 4.Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché redatto in modo non conforme al principio posto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., che prescrive la specificazione in quale sede e, nella specie, in quale atto l’attore avrebbe dedotto i presupposti del fatto illecito-reato (di diffamazione e di calunnia) da cui pretende di essere stato leso e dove esso risulti prodotto, poiché presupporre il contenuto di un documento (nel caso in esame, l’atto di citazione o quello di appello nel quale aver contestato la natura diffamatoria e calunniosa delle dichiarazioni rese dai convenuti) significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile;va altresì osservato che, seppure, in ipotesi, la questione anzidetta fosse stata, invece, effettivamente UP26.05.2023 Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.prospettata nella fase di merito, posto che tanto non risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare - ma ciò non è affatto avvenuto - in quali termini ed in quale fase ed atto processuale la questione stessa fosse stata avanzata e, anche, in quali esatti termini il giudice di primo grado o di appello l'avesse affrontata e decisa, al fine di soddisfare compiutamente il requisito della specificità del motivo di censura, (cfr. in motivazione, Cass. Sez. U., 6 marzo 2009, n. 5456); invero , il principio posto dall’art.366 c.p.c.,n. 6, è direttamente collegato al contenuto complessivo del ricorso, come requisito che deve esprimere una completa indicazione contenutistica dello stesso; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza 2/12/2008 n. 28547); nel caso in esame, è apodittico il richia mo che il ricorrente opera al contenuto di una serie di atti. In secondo luogo, poiché sebbene formalmente denunci errori di diritto e l'omesso esame di fatti decisivi, nella sostanza invoca una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale, posto che l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto (Cass. Sez. 1, 11/04/2018 n. 9014), come avvenuto nel caso di specie e sopra meglio evidenziato a proposito del precedente motivo. Tanto esonera dall’esame dell’ulteriore questione della preclusione derivante dal giudicato interno per mancato appello sul UP26.05.2023 Ric. n. 25329/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.punto, come eccepito dalle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e P aola [OSCURATO:PERSONA]. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato. La parte ricorrente va condannat a a rivalere l e contropart i delle spese sopportate nel giudizio di cassazione secondo il principio di soccombenza così come liquidate in dispositivo (e, quanto alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido, per l’identità della posizione processuale) e distratte in favore dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari, tra loro in solido in difetto di diversa indicazione dei dichiaranti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti controricorrent i che liquida , per ciascuna , oltre € 200,00 per esborsi ed alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, in favore: - di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido, in € 8.000; -di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in € 8.000; - di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in € 8.000, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido; -di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in € 8.000; -di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in € 4.300; -di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in € 4.300. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo UP26.