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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 06052/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' ELENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23/07/2021 il Tribunale di Novara rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca avente ad oggetto il libretto a deposito portante il n. 5939863 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] intestato ad [OSCURATO:PERSONA] con saldo attivo di euro 20.064,89 e del libretto a risparmio n. 000017166451 rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] con saldo attivo di euro 12.166,52 ed intestato alla [OSCURATO:PERSONA] emesso dal G.I.P. del Tribunale di Novara in data 03/06/2021 nei confronti del predetti indagato per il reato di cui all' art. 648 c.p.

2. Contro detto provvedimento propongono ricorsi per cassazione gli indagati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto lamentando, con un unico motivo, articolato in più censure, violazione degli artt. 240 bis c.p. nonchè 321 e 324 c.p.p. nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delictí ed ai requisiti di sproporzione e della ragionevolezza temporale nonché omessa valutazione della documentazione prodotta all' udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Va, in primo luogo, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo".

Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

Occorre rilevare al riguardo che la manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato.

Invece, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto.

3. Osserva la Corte che, esaminati i motivi di impugnazione sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, le censure appaiono proposte per motivi non consentiti, generiche e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondate.

Occorre premettere che l'ordinanza impugnata, nel ricostruire la configurabilità nel caso in esame del fumus dei delitti contestati, con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti -, ha richiamato gli atti di indagine attestanti I' attività criminosa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] trovati in possesso di ingenti somme di denaro in contati e di oggetti di valore di cui non risultava comprovata la provenienza.

I ricorrenti si dolgono, poi, della valutazione in ordine al requisito della sproporzione e della ragionevolezza temporale nonostante il collegio del riesame abbia preso in carico gli argomenti proposti dalla difesa fornendo, sul punto, una motivazione non apparente che si sottrae ad ogni sindacato in questa sede.

Segnatamente il Tribunale rilevava che le allegazioni difensive non erano idonee a giustificare la legittima provenienza dei beni, sottolineando la condizione dei ricorrenti che non risultavano svolgere alcuna attività lavorativa e che non presentavano dichiarazioni dal 1997 e rilevando, poi, come sulla scorta delle produzioni documentali difensive non risultava giustificata l' entità dei saldi attivi relativi ai libretti posti in sequestro, con valutazione di merito che non risulta incisa dai rilievi difensivi in quanto le doglianze attengono ad un profilo di inadeguatezza del motivazione che non può ritenersi mancante ovvero meramente apparente (v. ff. 4-5).

La inammissibilità della censura risulta di tutta evidenza laddove sul punto la difesa lamenta "carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine ai requisiti di sproporzione e della ragionevolezza temporale e deduce una "omessa ed erronea valutazione della documentazione difensiva" e, quindi, lamenta vizi che non afferiscono ad una violazione di legge ma attengono al merito della vicenda.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' ELENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/07/2021 il Tribunale di Novara rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca avente ad oggetto il libretto a deposito portante il n. 5939863 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] intestato ad [OSCURATO:PERSONA] con saldo attivo di euro 20.064,89 e del libretto a risparmio n. 000017166451 rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] con saldo attivo di euro 12.166,52 ed intestato alla [OSCURATO:PERSONA] emesso dal G.I.P. del Tribunale di Novara in data 03/06/2021 nei confronti del predetti indagato per il reato di cui all' art. 648 c.p. 2. Contro detto provvedimento propongono ricorsi per cassazione gli indagati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto lamentando, con un unico motivo, articolato in più censure, violazione degli artt. 240 bis c.p. nonchè 321 e 324 c.p.p. nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delictí ed ai requisiti di sproporzione e della ragionevolezza temporale nonché omessa valutazione della documentazione prodotta all' udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va, in primo luogo, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Occorre rilevare al riguardo che la manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto. 3. Osserva la Corte che, esaminati i motivi di impugnazione sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, le censure appaiono proposte per motivi non consentiti, generiche e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondate. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata, nel ricostruire la configurabilità nel caso in esame del fumus dei delitti contestati, con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti -, ha richiamato gli atti di indagine attestanti I' attività criminosa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] trovati in possesso di ingenti somme di denaro in contati e di oggetti di valore di cui non risultava comprovata la provenienza. I ricorrenti si dolgono, poi, della valutazione in ordine al requisito della sproporzione e della ragionevolezza temporale nonostante il collegio del riesame abbia preso in carico gli argomenti proposti dalla difesa fornendo, sul punto, una motivazione non apparente che si sottrae ad ogni sindacato in questa sede. Segnatamente il Tribunale rilevava che le allegazioni difensive non erano idonee a giustificare la legittima provenienza dei beni, sottolineando la condizione dei ricorrenti che non risultavano svolgere alcuna attività lavorativa e che non presentavano dichiarazioni dal 1997 e rilevando, poi, come sulla scorta delle produzioni documentali difensive non risultava giustificata l' entità dei saldi attivi relativi ai libretti posti in sequestro, con valutazione di merito che non risulta incisa dai rilievi difensivi in quanto le doglianze attengono ad un profilo di inadeguatezza del motivazione che non può ritenersi mancante ovvero meramente apparente (v. ff. 4-5). La inammissibilità della censura risulta di tutta evidenza laddove sul punto la difesa lamenta "carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine ai requisiti di sproporzione e della ragionevolezza temporale e deduce una "omessa ed erronea valutazione della documentazione difensiva" e, quindi, lamenta vizi che non afferiscono ad una violazione di legge ma attengono al merito della vicenda. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Ro
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