CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2000
Cassazione n. 39985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/2000 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16 /20?' R.G. Lta9/ Motivi della decisione 1. L'imputato OSTINATO Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale di cui all'art.589 bis cod.pen. pluriaggravato. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' 'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon- dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Con- fronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già ade- guatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che avevano escluso il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche e un più favorevole trattamento sanzionatorio in ragione della gravità della condotta, consistita nell'investimento di un anziano pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonale da parte di conducente privo di patente di guida e di copertura assicurativa, con inosservanza dei limiti di velocità e che presentava tracce di alcol e di sostanza stupefacente nel sangue. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna al pagamento delle spese proces- suali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento' delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]